Dal primo luglio 2009 qualsiasi categoria e tipologia immobiliare oggetto di transazione a titolo oneroso dovrà corredarsi della Certificazione Energetica, indispensabile per concludere le compravendite, ma anche per conferimenti a società e trust, permute e contratti di locazione, questi ultimi in alcuni casi e per alcune regioni che abbiano legiferato in materia
Il riferimento normativo è in recepimento della Direttiva Europea 91 / 2002, il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, modificato dal Decreto Legislativo 311 / 2006, il tutto con la finalità di stabilire modi e criteri per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.
Il 25 maggio 2009 la Commissione Europea ha inviato all’ Italia una lettera di messa in mora per chiedere chiarimenti in merito alla cancellazione dell’ obbligo di allegare il certificato di rendimento energetico agli atti di compravendita degli immobili, introdotta dall’ art. 35 della Legge 133 / 2008. L’ Italia avrà due mesi di tempo per fornire una risposta o chiedere un’ulteriore proroga per rispondere alla Commissione.
Dall’ entrata in vigore della legge 133 / 2008 è stato abolito l’ obbligo di allegare l’ attestato di certificazione energetica all’ atto di compravendita (atti a titolo oneroso) e di metterlo a disposizione del conduttore per i contratti di locazione, obblighi già previsti dai commi 3 e 4 dell’ articolo 6 del Dlgs 192 / 2005 e dall’ art. 2 D. lgs 311 / 2006. Con lo stesso articolo 35 Legge 133 / 2008 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell’ articolo 15 del D.lgs 192 / 2005, concernenti le relative sanzioni.
Si precisa che tutto quanto sopra riportato si riferisce esclusivamente alla normativa nazionale e ad eventuale normativa regionale in materia che potrebbe anche prevalere su quella nazionale. Resta però valido l’ obbligo di redigere l’ attestato di certificazione energetica, previsto dall’ art. 6 del D.Lgs 192 / 2005.
Nel quadro della procedura d’ infrazione in corso per il mancato rispetto della direttiva comunitaria 2002 / 1991 / CE sul rendimento energetico in edilizia, lo scorso gennaio l’ Italia ha ricevuto una prima lettera di messa in mora per non aver rispettato la data del 4 gennaio prevista dall’ articolo 15 della stessa direttiva come data ultima per recepire integralmente le disposizioni della direttiva.
È in vigore da oggi il Dpr 59 del 2 aprile 2009 recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, emanato in attuazione dell’ articolo 4, comma1, lettere a) e b), del Dlgs 192 / 2005. Le nuove norme si applicano all’ edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano - per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici - le norme tecniche nazionali della serie UNI / TS 11300.
Il DPR 59 / 2009 è uno dei tre decreti attuativi dei D.Lgs 192 / 2005 e D.Lgs 311 / 2006, che recepiscono la direttiva 2002 / 91 / CE sul rendimento energetico in edilizia; manca ancora, quindi, il DPR in attuazione della lettera c) dell’ articolo 4 comma 1, del D.Lgs. 192 / 2005 che fisserà i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica e il Decreto interministeriale (Sviluppo - Ambiente - Infrastrutture), in attuazione dell’ articolo 6, comma 9 e dell’ articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 192 / 2005, che definirà le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e conterrà le Linee guida nazionali.
Gli obblighi dal 1° luglio 2009 restano confermati come novella che entra in vigore a tale data e quindi consolida l’ obbligo di redigere l’ attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall’ art. 6 comma 1- bis del D.lgs 192 / 2005. Tuttavia, fino all’ entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, l’ attestato di certificazione energetica è sostituito dall’ attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.