verovero

Membro Junior
Privato Cittadino
Buongiorno, mi trovo in una situazione credo abbastanza comune: i proprietari della casa che stiamo acquistando non sono pronti ad uscire al momento del rogito.
Noi gli permetteremo di stare per un mese, ma vogliamo tutelarci; abbiamo parlato con l'agente immobiliare che ha suggerito di inserire la data ultima per lasciare l'immobile e farci dare una copia delle chiavi al rogito. Dice che comunque anche se il rogito avvenisse normalmente non avremmo la certezza che liberino effettivamente l'immobile (questo ragionamento mi lascia perplessa). Per me è assolutamente inutile perché se sono disonesti possono semplicemente cambiare la serratura nel frattempo, o comunque non è che possiamo presentarci lì scaduti i 30 giorni e farli andare via… insomma, avrei preferito una penale giornaliera trattenendo una somma di denaro presso il notaio.
Secondo voi è una garanzia sufficiente o dovrei contattare direttamente il notaio? Si porrebbe poi il problema dei proprietari che potrebbero anche non accettare queste condizioni e chiedere direttamente di spostare il rogito, cosa che vorremmo evitare perché i tassi si stanno alzando abbastanza velocemente.
Grazie
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Se nel contratto preliminare era previsto che l’immobile vi venisse consegnato libero al momento del rogito, non siete certo obbligati a sopportare le esigenze dei venditori.
Quindi dovreste chiarire cosa avete firmato, e se state anticipando la data del rogito, rispetto alla data prevista nel preliminare.

In ogni caso, se desiderate andare incontro ai venditori, sarebbe saggio prevedere una data ultima per la consegna (il mese dopo il rogito, se non ho capito male la richiesta), e prevedere una penale per ogni giorno di ritardo,e, meglio ancora, una somma in deposito dal notaio, a loro spese: oltre al pagamento di tutte le spese che dovrete sostenere per quel mese di differimento consegna (spese condominiali, IMU, utenze, etc).
Non mi farei dare le chiavi, perché se succede qualcosa in casa (furti, danni) potrebbero sempre dare a voi la responsabilità .
Dice che comunque anche se il rogito avvenisse normalmente non avremmo la certezza che liberino effettivamente l'immobile (questo ragionamento mi lascia perplessa).
Questa è una grande scemenza. Può capitare, ma è saggio verificare prima del rogito che la casa sia effettivamente stata svuotata, se ci sono dubbi.
potrebbero anche non accettare queste condizioni e chiedere direttamente di spostare il rogito,
Per questo tutto dipende dalla data prevista contrattualmente: se serve a voi anticipare, va bene andare incontro alle loro esigenze.
Se invece in ogni caso avrebbero bisogno di un mese post rogito, dovevano pensarci prima e puoi dirgli di no.
 

verovero

Membro Junior
Privato Cittadino
Grazie per la risposta!
Se nel contratto preliminare era previsto che l’immobile vi venisse consegnato libero al momento del rogito, non siete certo obbligati a sopportare le esigenze dei venditori.
Quindi dovreste chiarire cosa avete firmato, e se state anticipando la data del rogito, rispetto alla data prevista nel preliminare.
Stando al preliminare l'immobile doveva essere consegnato libero, e il termine ultimo per il rogito era fissato per il 30 aprile, la data in cui loro potrebbero liberare la casa. Abbiamo chiesto noi di anticiparlo al 30 marzo per evitare di pagare interessi più alti, quindi siamo "obbligati" a concedergli più tempo.

Quindi dici di non farsi dare le chiavi; allora è possibile che il notaio accetti solo di mettere la data ultima di uscita, senza alcuna garanzia? In quel caso ok risparmieremmo qualche migliaia di euro ma poi staremmo un mese abbastanza in ansia sul fatto di entrare in possesso della casa nei tempi stabiliti :fiuu:
 

dvdguru

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Cercate di capire se sono brave persone.
Io avevo il rogito ad aprile, ho chiesto di metterlo a dicembre per fare il 110 e per avere un tasso più basso (e mi è andata di lusso).
Ci siamo accordati per tener dentro le persone fino a fine marzo solo con una scrittura privata dove si impegnano a lasciare l'appartamento
 

Zagonara Emanuele

Membro Senior
Agente Immobiliare
Stando al compromesso da voi sottoscritto, il termine ultimo per il rogito e la consegna dell'immobile è il 30 Aprile.

E' una vostra richiesta e un vostro personale interesse anticipare il rogito di 30 giorni, perciò il compromesso migliore per tutte le parti sarebbe rogitare a fine marzo, fissando così il tasso di interesse a quella data (spero tasso fisso) e concedere al venditore di rimandare la consegna dell'immobile di 30 giorni come da lui richiesto (e sostanzialmente come da accordi iniziali)

Poichè la richiesta di anticipare il rogito parte da voi, non metterei una penale giornaliera (da calcolarsi a decorrere dal 1 giorno di ritardo rispetto ai 30 giorni concessi, cioè dal 1° Maggio).
Lascerei tuttavia una somma consistente (dipende dall'importo dell'immobile, comunque non meno di e 10.000,00) in deposito fiduciario presso lo studio del notaio, somma che sarà incassata dal venditore solamente a consegna dell'immobile avvenuta.

Se ciò non fosse possibile, lasciate il rogito al 30 Aprile come da compromesso.
Da una mano i soldi e dall'altra le chiavi dell'immobile.
Se i tassi aumentano, non è colpa del venditore e lui non ha interessi nè nulla da guadagnarci anticipando il rogito.

Eviterei di farmi consegnare le chiavi dell'immobile, perchè dovesse mai accadere qualcosa (nei 30 giorni tra il rogito e la consegna dell'immobile) potreste essere chiamati in causa.
Inoltre come tu stessa hai scritto, all'attuale proprietario basterebbe sostituire la serratura per vanificare la presunta garanzia concessavi.
 

dvdguru

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Questo è quanto ha scritto il notaio sul mio atto

1. La proprietà e il possesso dei beni di cui al presente contratto passano alla parte acquirente con oggi, per ogni effetto utile ed oneroso.

2. L'effettivo e materiale godimento dei beni passerà alla parte acquirente entro il 31 marzo 2022, costituendosi il venditore, nel tempo intercorrente tra la stipula del definitivo e la consegna, quale semplice detentore e obbligandosi a effettuare la consegna materiale entro il termine sopra indicato. Fino a tale data, pertanto, il venditore potrà rimanere nel godimento dell'immobile in oggetto, senza dover corrispondere alcun compenso alla parte acquirente, essendo stata la suddetta dilazione del tempo della consegna considerata al fine della determinazione del prezzo della vendita. La parte acquirente non potrà chiedere la consegna dell'immobile in oggetto prima della scadenza pattuita, salva l'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, che avrà luogo in caso di grave inadempimento alle obbligazioni pattuite con il presente contratto.

3. Per il caso di inadempimento al predetto obbligo di consegna le parti prendono reciprocamente atto che il presente contratto costituisce titolo esecutivo per la consegna e il rilascio ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

4. Il passaggio della detenzione a cui si obbliga la parte venditrice dovrà realizzarsi, entro il termine sopra indicato, con la materiale consegna di tutte le chiavi che consentono di accedere all'unità immobiliare venduta, la quale dovrà essere libera da persone o cose non facenti parte integrante della stessa unità immobiliare e dei suoi impianti. Sarà facoltà della parte acquirente accettare la consegna dell'unità immobiliare anche se non liberata da tutti i beni che le occupano. Il tutto salvo diverso accordo delle parti.

5. La parte venditrice si impegna a non compiere atti o attività pregiudizievoli relativi ai beni oggetto di vendita per tutto il tempo intercorrente tra la data odierna e la data della loro effettiva consegna.

6. Tutte le spese relative all'utilizzo dell'immobile, come pure alla relativa manutenzione ordinaria (anche se eccedenti le piccole riparazioni) saranno a carico della parte venditrice, quelle di manutenzione straordinaria a carico della parte acquirente. Sono a carico della parte venditrice gli oneri accessori e le spese condominiali che per legge competono al conduttore, in caso di locazione di immobile urbano, ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 luglio 1978 n. 392.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
allora è possibile che il notaio accetti solo di mettere la data ultima di uscita, senza alcuna garanzia?
Il notaio fa e scrive quello che voi decidete; al massimo può dare dei suggerimenti.
Se vuoi stare sicuro, come ti hanno già consigliato, lascia una somma in deposito dal notaio ( a spese tue, visto che sei tu che vuoi anticipare il rogito), fino alla consegna.
Altrimenti lascia tutto come sta, e aspetta la scadenza concordata per comprare, che tutto sommato si vive più tranquilli.
 

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