dennyitaly

Membro Attivo
Agente Immobiliare
buongiorno a tutti,
chiedo come di consueto vostre esperienze circa questa insolita casistica.
Immobile rogitato regolarmente con dichiarazione del venditore di cespite pre esistente ante 67.
Fin qui tutto regolare.
L'acquirente presenta dopo due mesi domanda di restauro e ripristino del manufatto al Comune competente e si vede respingere la domanda.
Nel descrivere le motivazioni del diniego lo stesso Comune conferma che sul fabbricato oggetto di domanda di restauro e risanamento insiste, pendente, una richiesta di condono edilizio ai sensi della L. 47/85.
L'acquirente basito, che nel frattempo ha anche ripromesso in vendita l'immobile ad un nuovo cliente, mi chiede come comportarsi...

Ci troviamo di fronte ad un rogito all'interno del quale è stata omessa la dichiarazione del venditore attestante che sul bene oggetto della vendita era presente "e da completare" una domanda di condono edilizio ai sensi della L. 47/85.

Ho letto sentenze sul web dove non evinco chiarezza e sembra che un giudice prenda in giro l'altro giudice...
alcuni asseriscono che non è stipulabile il rogito se non in presenza del rilascio della concessione edilizia in sanatoria (L.47/85) altri invece confermano che è stipulabile solo a condizione che vi sia probabilità di accoglimento dalla P.A; precisa indicazione e definizione della consistenza degli abusi sanabili; presupposti chiari per definire calcolo di oblazione;

- il venditore ha omesso di dichiarare in atto la presenza di una domanda aperta di condono edilizio
l'atto è nullo ?
- rettificando il rogito, lo stesso, sarebbe stipulabile con la domanda di condono aperta o verrebbe richiesto dal notaio a pena di nullità il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (L.47/85) ?

Sempre grato per il vs supporto !!!!!!!
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
buongiorno a tutti,
chiedo come di consueto vostre esperienze circa questa insolita casistica.
Immobile rogitato regolarmente con dichiarazione del venditore di cespite pre esistente ante 67.
Fin qui tutto regolare.
L'acquirente presenta dopo due mesi domanda di restauro e ripristino del manufatto al Comune competente e si vede respingere la domanda.
Nel descrivere le motivazioni del diniego lo stesso Comune conferma che sul fabbricato oggetto di domanda di restauro e risanamento insiste, pendente, una richiesta di condono edilizio ai sensi della L. 47/85.
L'acquirente basito, che nel frattempo ha anche ripromesso in vendita l'immobile ad un nuovo cliente, mi chiede come comportarsi...

Ci troviamo di fronte ad un rogito all'interno del quale è stata omessa la dichiarazione del venditore attestante che sul bene oggetto della vendita era presente "e da completare" una domanda di condono edilizio ai sensi della L. 47/85.

Ho letto sentenze sul web dove non evinco chiarezza e sembra che un giudice prenda in giro l'altro giudice...
alcuni asseriscono che non è stipulabile il rogito se non in presenza del rilascio della concessione edilizia in sanatoria (L.47/85) altri invece confermano che è stipulabile solo a condizione che vi sia probabilità di accoglimento dalla P.A; precisa indicazione e definizione della consistenza degli abusi sanabili; presupposti chiari per definire calcolo di oblazione;

- il venditore ha omesso di dichiarare in atto la presenza di una domanda aperta di condono edilizio
l'atto è nullo ?
- rettificando il rogito, lo stesso, sarebbe stipulabile con la domanda di condono aperta o verrebbe richiesto dal notaio a pena di nullità il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (L.47/85) ?

Sempre grato per il vs supporto !!!!!!!

Evidentemente nelle trascrizioni qualcuno non ha fatto bene il proprio mestiere.
Oppure l’ha fatto davvero bene.

Citando pratiche e procedure senza averle reperite o del tutto completate.
Opuure bene precisandole come tali.

Quando vi e’ di mezzo un condono, significa che oltre al pagamento delle oblazioni, che estinguono il reato penale, bisogna pagare tutti quanti gli oneri dovuti per la concessione edilizia, che non era stata rilasciata.

A cio’ si devono sommare tutti gli oneri, le tasse e le imposte del passato, maggiorati di interessi e more, calcolati fino al rilascio della concessione in sanatoria.

Che come una lapide cancella il passato certificando l’immobile conforme e regolare.

Un buon notaio non avrebbe rogitato.

Ma neppure uno pessimo, rischierebbe di rogare, in assenza delle condizioni corrette.

La compravendita di diritti e’ qestione di prezzo.
 

Rosa1968

Membro Storico
- il venditore ha omesso di dichiarare in atto la presenza di una domanda aperta di condono edilizio
l'atto è nullo ?
si
- rettificando il rogito, lo stesso, sarebbe stipulabile con la domanda di condono aperta o verrebbe richiesto dal notaio a pena di nullità il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (L.47/85) ?
la concessione edilizia in sanatoria verrà rilasciata dopo la data del rogito notarile, quindi non puoi rettificare l'atto, l'atto o è nullo, oppure si fa una causa e si chiedono i danni. Quando venderai però almeno tu avrai la concessione edilizia in sanatoria
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare

La legge prevede la nullita’ dell’atto, se il venditore non e’ in possesso e quindi millanta, la richiesta del condono.

Mentre qui si afferma il contrario.
Perche’ la domanda di condono appare autentica.

- “il venditore ha omesso di dichiarare in atto la presenza di una domanda aperta di condono edilizio
l'atto è nullo ?”

Del resto non avrebbe alcun senso.

Che uno vada pagando oblazioni, per ottenere concessioni, per poi occultarle.
 

Rosa1968

Membro Storico
- “il venditore ha omesso di dichiarare in atto la presenza di una domanda aperta di condono edilizio
l'atto è nullo ?”
Ci troviamo di fronte ad un rogito all'interno del quale è stata omessa la dichiarazione del venditore attestante che sul bene oggetto della vendita era presente "e da completare" una domanda di condono edilizio ai sensi della L. 47/85.
se la domanda di condono non è stata completata quindi con il pagamento bla bla ricevute ecc è come se non ci fosse ti pare?
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
se la domanda di condono non è stata completata quindi con il pagamento bla bla ricevute ecc è come se non ci fosse ti pare?

Ma non e’ vero cara.

Evidentemente, non sono stati pagati gli oneri amministrativi dovuti, per mettere in regola l’abuso.
Che, in mancanza della formale domanda, sconfinerebbe in ambito penale.

Infatti Il pagamento dell’oblazine, definizione e prassi sconosciute al codice civile, estingue il reato penale.

Diversa la questione amministrativa, che puo restare sospesa o pendente, per interi decenni.

Una consuetudine che accade, nei trasferimenti di case condonate che, per l’appunto, si definiscono con domanda pendente.

Che tuttavia vengono trasferite, di mano in mano, per l’effetto della libera negoziazione tra le parti.

Sovente il richiedente, non ha i quattrini necessari, per sostenere gli oneri dovuti.

Diversamente lo farebbe prima di vendere.
Aumentandone la consistenza o il valore commerciale.

In questi casi, come in tutti gli altri che riguardano il trasferimento di immobili, le case oggetto di vendita, gravate da oneri pendenti, non si buttano via, in un apposito catasto dei rifiuti urbani.

Sul territorio nazionale, dopo trascorsi oltre trent’anni dal primo provvedimento, sono ancora più di sei milioni le abitazioni con concessione sospesa.
Poco più di un terzo del totale delle domande.

Nelle stesso tempo, si stima che nemmeno il dieci per cento dei Comuni Italiani non sia mai stato interessato, ad una richiesta di condono.

Per far capire la trasversalita’ della materia.

Sempre nello stesso tempo, in queste transazioni, non si e’ mai rilevato alcun boom di nullita’ degli atti.
 
Ultima modifica:

dennyitaly

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ergo vedo molti pareri che continuano ad essere contrastanti.
Il notaio da me interpellato (non quello che ha stipulato per ovvie ragioni) asserisce che l'atto non è nullo e che per urge rettifica con inserimento degli estremi del condono. Condono che ancora oggi può essere menzionato nel rogito a condizione di inserire oltre agli estremi dell'avvenuto pagamento della oblazione anche il nulla osta al rilascio da parte della PA.
Sperando di poter essere di aiuto ai lettori ed agli specialisti nel campo vi ringrazio comunque per le molteplici risposte.
 

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