Conosco bene, stai tranquillo, le norme del Codice Civile che non parlano espressamente né di impianti elettrici o Tv, né di caldaie. Quella a cui bisogna far riferimento è la giurisprudenza.
Le parti elettriche ed elettroniche non sono , per definizione, usurabili bensì soggette a guasti dovuti a vetustà, cortocircuiti e altri casi fortuiti e/o bruciature.
La manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni derivanti dall’uso quotidiano spettano all’inquilino (si pensi alla pulizia dei filtri e al controllo fumi). Sono a carico dell’inquilino anche le spese di accensione stagionale della caldaia e di messa a riposo al termine della stagione invernale.
L’installazione, il rifacimento e la manutenzione straordinaria degli impianti di produzione dell’acqua calda, di riscaldamento e di condizionamento spettano al proprietario dell’immobile.
In caso di rottura dell’impianto, spetta al padrone di casa pagare i costi per la sostituzione della caldaia o di singole parti di essa quando ciò deriva dalla vetustà dell’apparecchio o da caso fortuito (si pensi un fulmine o un corto circuito). Lo stesso dicasi per gli interventi di adeguamento a legge, anch’essi a carico del locatore.
Al proprietario inoltre spetta la sostituzione di caldaia, bruciatore e boiler.
Se, invece, la riparazione si è resa necessaria perché l’inquilino non ha provveduto alla manutenzione ordinaria, e quindi per sua negligenza nella conservazione della stessa, le spese sono a carico del conduttore stesso e non del proprietario.