Quindi secondo te come posso procedere????....io dovrei fare una perizia giurata dove dico che al momento della domanda di sanatoria nn erano presenti procedimenti a carico di nessuno dei comproprietari????....il problema che per essere completa tutti i comproprietari devono firmare l'auto certificazione dei carichi pendenti....
Se l'iter della concessione e' stato avviato ma non e' concluso, bisognera' comprendere quali sono gli adempimenti e gli oneri che mancano, ottemperarli, chiudere la pratica e richiedere ed ottenere la concessione.
Io presenterei l'autocertificazione del vostro parente indicando i carichi pendenti e precisando che al momento della richiesta di condono non erano presenti.
L'ufficio tecnico verificherà compiutamente la normativa e deciderà sul da farsi.
@PyerSilvio , non ci si riferisce al penale relativo all'abuso (416bis)...
Il 3d, si riferisce alla sanatoria, di un oggetto costruito con delitto, ovvero in assenza di regolare concessione.
Non di certo, ad altri delitti penali, che esulano dalle competenze del forum.
Detto questo, il soggetto detenuto non e' morto, la pratica di sanatoria e' in essere e la casa da sanare pure.
Procedimenti burocratici, ad effetti reali, che fanno il loro corso conunque ed indipendentemente, da ogni altra condanna civile e penale.
Passata, presente e o futura.
Se il procedimento e le limitazioni della liberta' personale lo consentono, il soggetto detenuto, mantiene ogni diritto di compiere atti specifici.
Come conferire una procura (a risolvere il caso di specie).
Ereditare, donare, frazionare, incassare e pagare.
Oppure decidere di convolare a nozze, cio' mentre il soggetto e' detenuto, in quella struttura o trasferito presso altra.
Infatti alla morte della mamma il soggetto ne acquisisce il titolo di proprieta'.
Per diritto.
Per quale altro effetto senno'...?
Le limitazioni sono soggette alla condanna, salla sua durata e dai dispositivi che la costituiscono e la rendono tale nei suoi effetti.
Che possono essere dei piu svariati e soggettivi.
Ad esempio, quando la condanna supera i trent'anni, si perde ogni facolta' financo a quella, della patria potesta' sui figli.
In questi casi gli atti specifici e o reali, sono assistiti e tutelati, dall'autorita' giudiziaria.
Come accade per i soggetti incapaci di intendere e di volere.
Siano detenuti o i suoi figli minorenni.
La vita continua.
I trasferimenti dei diritti di proprieta' proseguono comunque.