brina82

Membro Storico
Professionista
@Pumix

No. Anche se stiamo su un forum di AI, che come sanno ho imparato a stimare col tempo, pareri di tipo urbanistico-catastali posti da un AI valgono come il 2 di coppie quando regna spade. Poi è chiaro che ci possono essere AI più preparati di alcuni tecnici, ma sono casi eccezionali.

Se vuoi scoprire le cose come stanno, tira fuori i soldi e paga un tecnico. Non si capisce perchè gli italiani sono disposti a dare il 3-4% dell'importo di una compravendita all'agente, e non 1.000-2.000€ ad un tecnico per fare un controllo a tappeto sull'immobile (qualcuno lo farebbe per 500€, e anche lì, bisognerebbe capire che tipo di controllo si fa, per quella somma...).

D'altronde, come dice un guru Ingegnere Urbanista, certamente mio maestro: "gli italiani comprano case come se fossero lavatrici, e lavatrici come se fossero case".

Chi è causa del suo mal pianga sè stesso.

Io, quando acquisto, faccio un controllo a tappeto e sto tranquillo, perchè se qualcosa non va, "clik"; gli altri facessero come gli pare.
 
Ultima modifica:

brina82

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Professionista
@p


@Pumix,

Ma sei ancora in giro ossessionato..?

Te l'hanno detto piu' tecnici, te l'ha certificato il comune concessionario, la banca dell'acquirente nulla osta..
Manca solo la bolla pontificia col sigillo del Papa.
Sanatorie e certificati di agibilità non sono fantasmi.

Dormi tranquillo.
La casa è censita e concessionata.

Fatto salvo quelle realizzazioni, di cui sono pieni i centri storici nostrani, con fabbricati di concezione talmente antica da non poter rispettare nessuno, di tutti i requisiti e i dettami che via via nel volgere del tempo, sono stati introdotti;
Per tutti gli altri fabbricati, pure che siano interi complessi in condomino, se non possono essere dotati del certificato, allora dovranno prima essere espropriati, poi sgomberati e infine abbattuti.
Circostanza, di cui non si ha mai avuto memoria, nemmeno di un singolo caso.

Ma te lo immagini..? il clamoroso controsenso.
Un Comune concessionario, prima autorizza una realizzazione, la iscrive nei registri di censimento nazionali e poi di punto in bianco, dopo trent'anni e centinaia di passaggi di mano, la dichiara abusiva spiccando L'ordinanza di demolizione.

Nemmeno nella vicenda di Punta Perrotti. L'eco mostro di Bari.

Quando i Ministeri e non i rapportini aeroluminanti, quello dei beni e attività culturali e quello della tutela del territorio e del mare, avviarono una vertenza di confisca e demolizione verso i costruttori, impugnando le leggi nazionali, che vietavano di edificare sulle zone costiere.

Costruttori prima assolti.
Poi ristorati con una perizia Mostro da 50 milioni di euro.

Mentre lo stato Italiano fu condannato prima dalla corte di appello di Bari.
Poi da quello dei diritti dell'uomo.
Infine pure da quella di Strasburgo.
Per violazioni su una proprietà privata.

Tutto ciò in capo allo stato e non al Comune.

Che non avrebbe Mai potuto ottenere una sentenza, che dichiarava abusivo quello stesso fabbricato, che aveva prima autorizzato e concessionato.

Io bo. Veramente mi fai cascare le braccia, per non dire qualcos'altro.

Cosa c'entra il fatto che nessuno ti farà mai demolire l'immobile/fabbricato?

Evidentemente non conosci l'art.34 della 380/01, come è giusto che sia perchè il tuo non è il mestiere del tecnico, ma per favore non dare rassicurazioni, se non conosci l'immobile e molte altre cose.

Riusciresti a vendere un ghiacciolo al polo Nord scommetto, ma certamente non a me.

Mi ricordi il protagonista di "The wolf of wall steet", ma forse sta cosa te l'ho già detta.

Secondo te, se un costruttore 60 anni fa realizzò un edificio più lungo di 50cm, e nessuno se n'è mai accorto, oggi te lo farebbero demolire con la ruspa?

Assolutamente NO! Se qualcuno se ne accorge, intanto paghi il doppio del costo di costruzione sulla parte difforme, come minimo 500€ al mq, ma non finisce qua, magari!

Tale pratica non legittima la difformità, nel modo più assoluto, ma semplicemente la "tollera": io Comune prendo atto di tale difformità, incasso i soldi e non ti faccio demolire l'edificio. Tuttavia, non ti rilascio l'agibilità e quell'edificio avrà perennemente questo vizio, e in fase di compravendita non so come andrebbe a finire la questione: probabilmente verrà deprezzato del 50%, e devo trovare anche un Notaio disposto a rogitare.

Capisco che è una boiata della legge, sono il primo a dire che è un articolo da cancellare, ma tant'è.

Difficile che ti facciano demolir qualcosa in Italia, ma non per questo allora si può acquistare tutto.
 
Ultima modifica di un moderatore:

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
pareri di tipo urbanistico-catastali posti da un AI valgono come il 2 di coppie quando regna spade.

Come dire che il Papa non puo' parlare della guerra perché non ha mai combattuto in vita sua.
(Probabilmente te l'avevo già detto).

Nell’applicazione dell’art. 34 d.p.r. n. 380/2001, ci siamo interrogati sulla possibilità del rilascio del certificato di agibilità successivamente all’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, prevista dal comma 2 dell'articolo.

I Giudici Amministrativi si sono espressi in modo favorevole al rilascio del certificato di Agibilita'.

Si veda ad esempio T.A.R Veneto, sez. II, 16 giugno 2008 n. 1740, secondo cui “il certificato di agibilità/abitabilità attiene esclusivamente a scopi igienico sanitari, presupponendo l’accertamento dell’inesistenza di cause d’insalubrità e il suo rilascio non è ricollegato, quindi
alla verifica di esatta rispondenza delle volumetrie realizzate con quelle assentite dal titolo concessorio”.
Dello stesso orientamento è T.A.R. Liguria, sez. I, 12 dicembre 2011 n. 1754, ove è stato affermato che “il certificato di agibilità, essendo finalizzato al controllo di tipo igienico-sanitario ed escludendo qualsiasi riferimento alla conformità dell’edificio al progetto approvato, non assume alcun rilievo sotto il profilo urbanistico-edilizio onde la pendenza di un procedimento repressivo edilizio di per sé non costituisce idonea motivazione di diniego del certificato”. E ancora, T.A.R Campania, Salerno, sez. I, 30 dicembre 2011 n. 2105, ove si legge “Evidenziato altresì che, ai sensi dell'art. 24 d.P.R. n. 380/2001, il "certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente", e che, conseguentemente, eventuali difformità esecutive rispetto al progetto assentito non sono ex se idonee a precludere il rilascio del certificato medesimo, laddove inerenti ad aspetti marginali del manufatto (in particolare se, come nel caso di specie, prive di incidenza sulla volumetria e sulla superficie dell'immobile interessato) e/o, comunque, riconducibili all'ambito dell'attività edilizia cd. libera, come affermato dal magistrato penale”.)

Dunque, appare corretto sostenere che, in conseguenza del pagamento della sanzione prevista dall’art. 34, comma 2, nulla ostacoli il rilascio del certificato di agibilità. Se il legislatore consente di non demolire l'immobile, pagando una sanzione pecuniaria, non si vedono motivi validi per negare il rilascio del certificato di agibilità.
In fin dei conti non sta scritto nelle stelle che un fabbricato abusivo debba necessariamente essere demolito: è il legislatore che sceglie la sanzione da applicare (demolitoria, pecuniaria o di altro tipo), senza vincoli discendenti da fonti superiori (costituzionali o metafisiche).


(Avv. Giada Scuccato Fonte: Il sole 24ore)

Se ti capita, lassù dalla luna, di prendere contatto sul pianeta terra, prova a sbarcare in zona Monza, zona parco.

Magari ci facciamo una bella partita a briscola.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Come dire che il Papa non puo' parlare della guerra perché non ha mai combattuto in vita sua.
(Probabilmente te l'avevo già detto).

Nell’applicazione dell’art. 34 d.p.r. n. 380/2001, ci siamo interrogati sulla possibilità del rilascio del certificato di agibilità successivamente all’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, prevista dal comma 2 dell'articolo.

I Giudici Amministrativi si sono espressi in modo favorevole al rilascio del certificato di Agibilita'.

Si veda ad esempio T.A.R Veneto, sez. II, 16 giugno 2008 n. 1740, secondo cui “il certificato di agibilità/abitabilità attiene esclusivamente a scopi igienico sanitari, presupponendo l’accertamento dell’inesistenza di cause d’insalubrità e il suo rilascio non è ricollegato, quindi
alla verifica di esatta rispondenza delle volumetrie realizzate con quelle assentite dal titolo concessorio”.
Dello stesso orientamento è T.A.R. Liguria, sez. I, 12 dicembre 2011 n. 1754, ove è stato affermato che “il certificato di agibilità, essendo finalizzato al controllo di tipo igienico-sanitario ed escludendo qualsiasi riferimento alla conformità dell’edificio al progetto approvato, non assume alcun rilievo sotto il profilo urbanistico-edilizio onde la pendenza di un procedimento repressivo edilizio di per sé non costituisce idonea motivazione di diniego del certificato”. E ancora, T.A.R Campania, Salerno, sez. I, 30 dicembre 2011 n. 2105, ove si legge “Evidenziato altresì che, ai sensi dell'art. 24 d.P.R. n. 380/2001, il "certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente", e che, conseguentemente, eventuali difformità esecutive rispetto al progetto assentito non sono ex se idonee a precludere il rilascio del certificato medesimo, laddove inerenti ad aspetti marginali del manufatto (in particolare se, come nel caso di specie, prive di incidenza sulla volumetria e sulla superficie dell'immobile interessato) e/o, comunque, riconducibili all'ambito dell'attività edilizia cd. libera, come affermato dal magistrato penale”.)

Dunque, appare corretto sostenere che, in conseguenza del pagamento della sanzione prevista dall’art. 34, comma 2, nulla ostacoli il rilascio del certificato di agibilità. Se il legislatore consente di non demolire l'immobile, pagando una sanzione pecuniaria, non si vedono motivi validi per negare il rilascio del certificato di agibilità.
In fin dei conti non sta scritto nelle stelle che un fabbricato abusivo debba necessariamente essere demolito: è il legislatore che sceglie la sanzione da applicare (demolitoria, pecuniaria o di altro tipo), senza vincoli discendenti da fonti superiori (costituzionali o metafisiche).


(Avv. Giada Scuccato Fonte: Il sole 24ore)

Se ti capita, lassù dalla luna, di prendere contatto sul pianeta terra, prova a sbarcare in zona Monza, zona parco.

Magari ci facciamo una bella partita a briscola.
Ti ringrazio per la ricerca effettuata, potrebbe forse un giorno tornarmi utile.

Vai a raccontarlo ad alcuni tecnici comunali: sai cosa ci fanno del sole 24h o della sentenza del TAR?

Un fico secco.

Comunque, era solo un esempio, ma vedo che non hai colto la sostanza: quando acquisti e affronti una certa spesa che farai una o due volte nella vita, conviene fare pelo e contropelo all'immobile in oggetto.

(PS con l'articolo 34 spesso ogni Comune si regola in maniera autonoma: parecchi Comuni sono allineati con la sentenza che hai citato, ovvero basta che paghi e "sani" tutto; altri no. Mi sono capitati entrambi i casi, ma a rigore è come ho scritto sopra)
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
parecchi Comuni sono allineati con la sentenza che hai citato,

Ah ecco...
Mi era parso di vedeLe un gatto..
Che passando scriveva cose un pochino diverse:

io Comune prendo atto di tale difformità, incasso i soldi e non ti faccio demolire l'edificio. Tuttavia, non ti rilascio l'agibilità e quell'edificio avrà perennemente questo vizio,

Che fa' ritratta...?
Bislacco.

Tuttavia puo' capitare a chiunque di sfarfallare.

Nel mentre che regna il seme di spade, pensi di aver visto un due di picche e invece, era un pungente otto di spade.

Quando capita, bisognerebbe avere il buonsenso se non l'umiltà, di ammettere la svista e proseguire la partita.

e chi cita il TAR non credo che lo sappia

Eccola qua:

Avv. Giada Scuccato

Dubito, che questa possa imparare qualcosa da te, che nove volte su dieci, ciappi la vacca dai ball.

Una Giada è per sempre
Dal 1 gennaio 2021 l'ex sindaco leghista di Pozzoleone Giada Scuccato sarà dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Bassano del Grappa
Una Giada è per sempre


Una Giada è per sempre.
Come il diamante della famosa pubblicità.
Dal 1 gennaio 2021 Giada Scuccato, fino all'anno scorso sindaco di Pozzoleone in quota Lega e attuale braccio destro di segreteria, in scadenza al 31 dicembre, del sindaco leghista Elena Pavan sarà una dipendente a tutti gli effetti del Comune di Bassano del Grappa.
Qualifica ufficiale dell'assunzione: “Istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area Servizi di Staff”. I Servizi di Staff, tanto per intenderci, sono il “cuore” della burocrazia comunale: ad essi fanno riferimento il gabinetto del sindaco, la segreteria generale, il servizio affari istituzionali, l'ufficio stampa e altri settori strategici dell'attività di Palazzo.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Ah ecco...
Mi era parso di vedeLe un gatto..
Che passando scriveva cose un pochino diverse:



Che fa' ritratta...?
Bislacco.

Tuttavia puo' capitare a chiunque di sfarfallare.

Nel mentre che regna il seme di spade, pensi di aver visto un due di picche e invece, era un pungente otto di spade.

Quando capita, bisognerebbe avere il buonsenso se non l'umiltà, di ammettere la svista e proseguire la partita.



Eccola qua:



Dubito, che questa possa imparare qualcosa da te, che nove volte su dieci, ciappi la vacca dai ball.

Una Giada è per sempre
Dal 1 gennaio 2021 l'ex sindaco leghista di Pozzoleone Giada Scuccato sarà dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Bassano del Grappa
Una Giada è per sempre


Una Giada è per sempre.
Come il diamante della famosa pubblicità.
Dal 1 gennaio 2021 Giada Scuccato, fino all'anno scorso sindaco di Pozzoleone in quota Lega e attuale braccio destro di segreteria, in scadenza al 31 dicembre, del sindaco leghista Elena Pavan sarà una dipendente a tutti gli effetti del Comune di Bassano del Grappa.
Qualifica ufficiale dell'assunzione: “Istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area Servizi di Staff”. I Servizi di Staff, tanto per intenderci, sono il “cuore” della burocrazia comunale: ad essi fanno riferimento il gabinetto del sindaco, la segreteria generale, il servizio affari istituzionali, l'ufficio stampa e altri settori strategici dell'attività di Palazzo.
Nessuna svista Pyer, confermo quanto ti ho già scritto: la linea nell'ambito nazionale è quella; poi si sa che ogni singolo Comune può interpretare in maniera diversa, ma appunto vale per ogni cosa, non solo per l'articolo 34.

Se cerchi in rete, così come hai trovato quella sentenza, troverai ciò che ti dico.
 

cafelab

Moderatore
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Professionista
Il venditore resta responsabile e perseguibile fino a dieci dopo il rogito.

massì...
alla peggio gli fai causa,
che sarà mai passare 7-8 anni fra tribunali, avvocati, ctp, ctu, bolli, anticipi di parcella, mal di fegato, ammuina degli avvocati della controparte

magari vinci pure
e dopo un altro annetto per il decreto ingiuntivo, e un altro annetto ancora per l'accordo prima dell'esecuzione del decreto ingiuntivo, ti potrai rifare col quinto della pensione

Nel frattempo l'immobile è bloccato e non puoi cambiare neppure uno spillo

Per la semplice motivazione, che l'illecito, resta in capo a chi lo ha commesso.

intanto devi dimostrare chi l'ha commesso

Costruttori prima assolti.
Poi ristorati con una perizia Mostro da 50 milioni di euro.

appunto,
non hai nessunissimissima certezza che

Il venditore resta responsabile e perseguibile fino a dieci dopo il rogito.

l'unica certezza è che se vorrai un giorno rivalerti non avrai la certezza della vittoria
 

cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
Avrei circa 25mq di superficie e la finestra adeguata a 20mq...
Ma sarebbe risolvibile o facendo un piccolo muro di cartongesso e ricavare un disimpegno di circa 6mq, oppure abbattendo un tramezzo della cucina, creando un leaving e sfruttando la porta finestra della cucina appunto.

Tornando a bomba,
quella stanza riceve aria da una finestra di h180 x h140 o una portafinestra da 1 metro di larghezza.
Non consente i ricambi d'aria sufficenti per soddisfare le pur modeste previsioni di legge.

Parlo solo di ricambi di aria, perchè il rapporto aeroilluminante, per chi si è mai scomodato a leggere quello che dice la norma, è composto di "aero" e "illuminante"

E siccome per il calcolo dell'illuminante serve applicare una formula complessa molti comuni, tra cui il mio, non si sono mai scomodati a imporne la verifica
Il giorno che si comincerà a fare, il 95% delle abitazione non rispetterà i requisiti minimi.

E niente, il tecnico dice che è meglio non presentare nessuna SCA perché potrebbero essere richiesti documenti impossibili da produrre oggi con il rischio di bloccare il tutto.

Comprensibile,
una pratica del genere, comunque, interesserebbe tutto il condominio e non solo il tuo appartamento, solo per deliberare un incarico del genere ci vorranno 2-3 riunioni di condominio
a parte che chissà quante altre situazioni difformi ci sono
 

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