Che è questo:anche di fabbricati gia esistenti ma che abbiano subito variazioni nella consistenza o appunto nella destinazione d'uso.
Analogamente a quanto stabilito per i cd. “immobili fantasma”, anche per i fabbricati oggetto di
interventi edilizi, che abbiamo determinato variazioni di consistenza o destinazione non
dichiarate in catasto, viene fissato l’obbligo di presentare i relativi atti di aggiornamento
catastale, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2010.
Il quart'ultimo paragrafo va legato a tutto quanto è detto nell'articolo e non letto slegato dallo stesso.
E' da intendersi: "anche i fabbricati,già esistenti e a suo tempo licenziati o concessionati, ai quali sono state apportate modifiche o è stata variata la destinazione d'uso e sempre che dette variazioni siano in regola con l'urbanistica, devono essere ugualmente accatastati con le modifiche apportate.
In effetti il fisco ha gettato il salvagente per quegli immobili "fantasma" (cioè sconosciuti totalmente al fisco) ma anche a quelli che non hanno denunciato le opportune modifiche.
Tutto quì.
Che è questo:anche di fabbricati gia esistenti ma che abbiano subito variazioni nella consistenza o appunto nella destinazione d'uso.
Analogamente a quanto stabilito per i cd. “immobili fantasma”, anche per i fabbricati oggetto di
interventi edilizi, che abbiamo determinato variazioni di consistenza o destinazione non
dichiarate in catasto, viene fissato l’obbligo di presentare i relativi atti di aggiornamento
catastale, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2010.
Il quart'ultimo paragrafo va legato a tutto quanto è detto nell'articolo e non letto slegato dallo stesso.
E' da intendersi: "anche i fabbricati,già esistenti e a suo tempo licenziati o concessionati, ai quali sono state apportate modifiche o è stata variata la destinazione d'uso e sempre che dette variazioni siano in regola con l'urbanistica, devono essere ugualmente accatastati con le modifiche apportate.
In effetti il fisco ha gettato il salvagente per quegli immobili "fantasma" (cioè sconosciuti totalmente al fisco) ma anche a quelli che non hanno denunciato le opportune modifiche.
Tutto quì.
Aggiunto dopo 58 minuti :
Che è questo:anche di fabbricati gia esistenti ma che abbiano subito variazioni nella consistenza o appunto nella destinazione d'uso.
Analogamente a quanto stabilito per i cd. “immobili fantasma”, anche per i fabbricati oggetto di
interventi edilizi, che abbiamo determinato variazioni di consistenza o destinazione non
dichiarate in catasto, viene fissato l’obbligo di presentare i relativi atti di aggiornamento
catastale, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2010.
Il quart'ultimo paragrafo va legato a tutto quanto è detto nell'articolo e non letto slegato dallo stesso.
E' da intendersi: "anche i fabbricati,già esistenti e a suo tempo licenziati o concessionati, ai quali sono state apportate modifiche o è stata variata la destinazione d'uso e sempre che dette variazioni siano in regola con l'urbanistica, devono essere ugualmente accatastati con le modifiche apportate.
In effetti il fisco ha gettato il salvagente per quegli immobili "fantasma" (cioè sconosciuti totalmente al fisco) ma anche a quelli che non hanno denunciato le opportune modifiche.
Tutto quì.