Segretaria

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buonasera a tutti.
Avrei bisogno di un parere per quanto riguarda questa situazione:
contratto di locazione abitativa (in cedolare secca) durata di 1 anno (dal 01.10.2015 al 30.09.2016) rinnovabile in quanto riporta la clausola: "qualora una delle parti non abbia dato all'altra disdetta a mezzo raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza della locazione, il contratto si intenderà rinnovato agli stessi patti e condizioni".
Credo che questa tipologia di contratto giuridicamente non esista.
Al di là di questo (per tutta la durata della locazione) ogni anno, è stata comunicata all'agenzia delle entrate la proroga di un'ulteriore annualità mediante modello RLI.
L'inquilino ha lasciato libero l'appartamento il 30.09 di quest'anno e l'appartamento è stato venduto. Entro il 30.10 sarebbe stato necessario comunicare, tramite RLI, qualcosa all'Agenzia delle Entrate (tipo chiusura contratto o altro)?
Io penso di no, ma chiedo a chi ne sa più di me.
Grazie per l'aiuto che mi potrete dare.
 

Segretaria

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno, no non deve fare nulla, saluti
Grazie mille!
Approfitto per chiedere un'altra informazione. Mi pare di aver letto che a seguito del decreto legge "crescita", per i contratti in cedolare, non è più obbligatorio presentare la comunicazione di proroga e FORSE anche quella di risoluzione anticipata all'agenzia delle entrate. E' corretto? A me pare molto strano, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione di risoluzione anticipata.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
La comunicazione di fine locazione , non è dovuta quando coincida con la scadenza contrattuale.
Questo a prescindere dalla regolarità della forma contrattuale. Non avendo il conduttore contestata la formulazione, non dovrebbero sorgere problemi da parte AdE a posteriori.
 

aldoiaco

Membro Attivo
Privato Cittadino
Appunto. Quello di cui parlo io contiene una clausola che lo rende rinnovabile. Per questo dico che non rientra in nessuna delle tipologie di contratti esistenti, ma nonostante ciò è stato registrato e prorogato più volte.
Secondo me l'ade non ha competenza per stabilire se un contratto rientra tra quelli stabiliti oppure no. Il problema infatti è di tipo civilistico e può condurre a conflitti tra locatore e conduttore.
 

mapeit

Membro Attivo
Privato Cittadino
Art. 3 bis DL 34/2019
Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime
della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli
cartacei delle dichiarazioni

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione,
l'ultimo periodo e' soppresso.

L'ultimo periodo soppresso è il seguente:
"3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei
redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli
ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di
omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si
applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986
."

Ciò significa che sono state soppresse le sanzioni per chi omette di adempiere, ma non è cessato (almeno per l'Agenzia delle Entrate) l'obbligo di presentare la comunicazione di proroga o di risoluzione anticipata. Per continuare ad usufruire del regime della cedolare secca, se non si presenta la comunicazione di proroga, conta il comportamento concludente del contribuente, ovvero la dichiarazione in tal senso presentata in fase di dichiarazione dei redditi e il versamento dell'imposta cedolare secca. Se il contribuente desiderasse cambiare regime, ritornando alla tassazione ordinaria, deve comunque presentare il modello RLI e versare l'imposta di registro.
 

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