per conseguenza c'è stata una 2^causa con rito normale con il 100% di ragione nostra ,ma il giudice la rigettata.
Forse dovresti spiegare meglio....
Forse dovresti spiegare meglio....
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@Rosa19681) 18 mensilità +IVA (Risoluzione n. 73/E del 3 giugno 2005.)
2)bonifico va bene con estremi locatore e conduttore e causale
3)copia bonifico alla quale seguirà ricevimento fattura da inserire unitamente al bonifico per 730.
4)non è onere detraibile ma deducibile
5)fattura
1) 18 mensilità +IVA (Risoluzione n. 73/E del 3 giugno 2005.)
2)bonifico va bene con estremi locatore e conduttore e causale
3)copia bonifico alla quale seguirà ricevimento fattura da inserire unitamente al bonifico per 730.
4)non è onere detraibile ma deducibile
5)fattura
Il conduttore è una agenzia immobiliare, quindi devo dare 18 mensilità riferite all'ultima mensilità(circa 8000 euro). -la somma dovuta comprenderà anche l'IVA o l'IVA non bisogna pagarla?
La Risoluzione n. 73/E del 3 giugno 2005 è un interpello di richiesta se l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è risarcitoria a cui l'AdE nega questa funzione e fa obbligo di pagamento IVA sostenendo che l'indennità è il corrispettivo per la “prestazione di un servizio” .1) 18 mensilità +IVA (Risoluzione n. 73/E del 3 giugno 2005.)
La Risoluzione n. 73/E del 3 giugno 2005 è un interpello di richiesta se l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è risarcitoria a cui l'AdE nega questa funzione e fa obbligo di pagamento IVA sostenendo che l'indennità è il corrispettivo per la “prestazione di un servizio” .
Questa risoluzione è stata superata dalla sentenza di Cassazione Civile Sez. III 7 giugno 2006 n. 13345 che stabilisce il contrario. Riporto testualmente quanto scritto alla fine del punto 5.2 :
Esattamente, pertanto, è stato escluso sia soggetta a IVA la indennità dovuta al conduttore a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34, costituendo la stessa un indennizzo per la cessazione del rapporto di locazione e non potendosi la stessa palesemente, identificare né con la “cessione di un bene” né, tantomeno, con la “prestazione di un servizio”.
Inoltre la recente sentenza Cassazione Civile Sez. III 29 maggio 2012 n. 8559, richiamando la sentenza di Cassazione 7 giugno 2006 n. 13345 , riconferma che l'indennità da perdita dell'avviamento non va calcolata sul canone comprensivo di IVA in quanto ha funzione indennitaria e non costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio.
La Risoluzione n. 73/E del 3 giugno 2005 è un interpello di richiesta se l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è risarcitoria a cui l'AdE nega questa funzione e fa obbligo di pagamento IVA sostenendo che l'indennità è il corrispettivo per la “prestazione di un servizio” .
Questa risoluzione è stata superata dalla sentenza di Cassazione Civile Sez. III 7 giugno 2006 n. 13345 che stabilisce il contrario. Riporto testualmente quanto scritto alla fine del punto 5.2 :
Esattamente, pertanto, è stato escluso sia soggetta a IVA la indennità dovuta al conduttore a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34, costituendo la stessa un indennizzo per la cessazione del rapporto di locazione e non potendosi la stessa palesemente, identificare né con la “cessione di un bene” né, tantomeno, con la “prestazione di un servizio”.
Inoltre la recente sentenza Cassazione Civile Sez. III 29 maggio 2012 n. 8559, richiamando la sentenza di Cassazione 7 giugno 2006 n. 13345 , riconferma che l'indennità da perdita dell'avviamento non va calcolata sul canone comprensivo di IVA in quanto ha funzione indennitaria e non costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio.
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