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Utente Cancellato 50408

Ospite
1) 18 mensilità +IVA (Risoluzione n. 73/E del 3 giugno 2005.)
2)bonifico va bene con estremi locatore e conduttore e causale
3)copia bonifico alla quale seguirà ricevimento fattura da inserire unitamente al bonifico per 730.
4)non è onere detraibile ma deducibile
5)fattura
@Rosa1968
 
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Utente Cancellato 50408

Ospite
1) 18 mensilità +IVA (Risoluzione n. 73/E del 3 giugno 2005.)
2)bonifico va bene con estremi locatore e conduttore e causale
3)copia bonifico alla quale seguirà ricevimento fattura da inserire unitamente al bonifico per 730.
4)non è onere detraibile ma deducibile
5)fattura

@ingelman
 

carbisig

Membro Attivo
Privato Cittadino
Il conduttore è una agenzia immobiliare, quindi devo dare 18 mensilità riferite all'ultima mensilità(circa 8000 euro). -la somma dovuta comprenderà anche l'IVA o l'IVA non bisogna pagarla?

1) 18 mensilità +IVA (Risoluzione n. 73/E del 3 giugno 2005.)
La Risoluzione n. 73/E del 3 giugno 2005 è un interpello di richiesta se l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è risarcitoria a cui l'AdE nega questa funzione e fa obbligo di pagamento IVA sostenendo che l'indennità è il corrispettivo per la “prestazione di un servizio” .



Questa risoluzione è stata superata dalla sentenza di Cassazione Civile Sez. III 7 giugno 2006 n. 13345 che stabilisce il contrario. Riporto testualmente quanto scritto alla fine del punto 5.2 :
Esattamente, pertanto, è stato escluso sia soggetta a IVA la indennità dovuta al conduttore a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34, costituendo la stessa un indennizzo per la cessazione del rapporto di locazione e non potendosi la stessa palesemente, identificare né con la “cessione di un bene” né, tantomeno, con la “prestazione di un servizio”.


Inoltre la recente sentenza Cassazione Civile Sez. III 29 maggio 2012 n. 8559, richiamando la sentenza di Cassazione 7 giugno 2006 n. 13345 , riconferma che l'indennità da perdita dell'avviamento non va calcolata sul canone comprensivo di IVA in quanto ha funzione indennitaria e non costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio.
 
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Utente Cancellato 50408

Ospite
La Risoluzione n. 73/E del 3 giugno 2005 è un interpello di richiesta se l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è risarcitoria a cui l'AdE nega questa funzione e fa obbligo di pagamento IVA sostenendo che l'indennità è il corrispettivo per la “prestazione di un servizio” .



Questa risoluzione è stata superata dalla sentenza di Cassazione Civile Sez. III 7 giugno 2006 n. 13345 che stabilisce il contrario. Riporto testualmente quanto scritto alla fine del punto 5.2 :
Esattamente, pertanto, è stato escluso sia soggetta a IVA la indennità dovuta al conduttore a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34, costituendo la stessa un indennizzo per la cessazione del rapporto di locazione e non potendosi la stessa palesemente, identificare né con la “cessione di un bene” né, tantomeno, con la “prestazione di un servizio”.


Inoltre la recente sentenza Cassazione Civile Sez. III 29 maggio 2012 n. 8559, richiamando la sentenza di Cassazione 7 giugno 2006 n. 13345 , riconferma che l'indennità da perdita dell'avviamento non va calcolata sul canone comprensivo di IVA in quanto ha funzione indennitaria e non costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio.

Interessante, perchè è quello che sostenevo io e ho girato quasi tutti gliuffici di Roma ma secondo loro no
ho fatto interpello a tale proposito.
ma a questo punto mi attivo per sincerarmene e il da farsi anche se prescritto, temo
cmq. grazie
 

lunotto

Membro Attivo
Privato Cittadino
Se non erro in base alla ultima sentenza della cassazione :- farò un bonifico con causale senza IVA ,poi seguirà forse una ricevuta o fattura della somma da parte del conduttore .
Una ulteriore domanda :per una mia sicurezza Il conduttore può rilasciarmi prima della ricezione del bonifico una ricevuta o fattura provvisoria e dopo la riscossione del bonifico rilasciare la ricevuta o fattura vera in sostituzione da quella provvisoria ? Grazie e cordiali saluti
 
U

Utente Cancellato 50408

Ospite
La Risoluzione n. 73/E del 3 giugno 2005 è un interpello di richiesta se l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è risarcitoria a cui l'AdE nega questa funzione e fa obbligo di pagamento IVA sostenendo che l'indennità è il corrispettivo per la “prestazione di un servizio” .



Questa risoluzione è stata superata dalla sentenza di Cassazione Civile Sez. III 7 giugno 2006 n. 13345 che stabilisce il contrario. Riporto testualmente quanto scritto alla fine del punto 5.2 :
Esattamente, pertanto, è stato escluso sia soggetta a IVA la indennità dovuta al conduttore a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34, costituendo la stessa un indennizzo per la cessazione del rapporto di locazione e non potendosi la stessa palesemente, identificare né con la “cessione di un bene” né, tantomeno, con la “prestazione di un servizio”.


Inoltre la recente sentenza Cassazione Civile Sez. III 29 maggio 2012 n. 8559, richiamando la sentenza di Cassazione 7 giugno 2006 n. 13345 , riconferma che l'indennità da perdita dell'avviamento non va calcolata sul canone comprensivo di IVA in quanto ha funzione indennitaria e non costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio.


Cari colleghi, ho inoltrato una pec alla agenzia delle entrate al fine di appurare le possibilità di recuperare l'IVA su indennità di avviamento commerciale pagata da un mio cliente alla società conduttrice he ha emesso regolare fattura.per opportuna conoscenza Ve La allego anche se a questo punto devo riflettere sul da farsi.
 

Allegati

  • risposta quesitopecagenziaentate.pdf
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