Anche secondo me nel momento in cui la proposta è stata rifiutata si è concluso il negozio giuridico.
Cit. dalla modulistica FIAP:
6. La presente proposta di acquisto è da intendersi irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c., fino al termine del............... compreso, data entro la quale potrà essere accettata dal Venditore. Decorso tale termine diventerà
definitivamente inefficace ove non pervenga comunicazione inerente l’accettazione entro i 5 GG successivi, a mezzo
Raccomandata A.R., Telefax, Telegramma o Posta Elettronica Certificata (PEC), in quest’ultimo caso al seguente indirizzo
indicato dallo stesso Proponente...........................
La suddetta comunicazione potrà essere sostituita da consegna a mani della copia accettata, a fronte della quale il Proponente
rilascerà apposita ricevuta.
7. In caso di mancata accettazione, il Proponente avrà diritto alla restituzione dell’assegno di cui al punto 3, lett. a), con
espressa esclusione di interessi, danni o rivalse.