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omissis...............i.
Ciò è possibile soltanto se il soggetto obbligato agli adempimneti, nello svolgimento della propria attività, adotta una serie di misure adeguate al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, sulla cui natura, tuttavia, nessuna indicazione si rinviene nel decreto. In altre parole il soggetto obbligato ad adempiere è tenuto a svolgere un’attività di screening della clientela, in base alle regole generali, soggettive e oggettive, contenute nel decreto: a tal fine, si rende necessaria l’adozione di una procedura tale da associare a ciascun cliente, sulla scorta dei parametri previsti, un determinato livello di rischio.
La procedura elaborata da FIAIP consente di convertire i dati già in possesso del soggetto obbligato ad adempiere (tipo di operazione occasionale/rapporto continuativo e prestazione professionale, natura giuridica del cliente, ecc.) in termini di maggiore/minore grado di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tutto questo senza dimenticare che l’obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va assolto a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata.
In base alle indicazioni operative fornite anche dalla normativa nell’applicare il metodo dell’approccio basato sul rischio il soggetto obbligato deve:
a) considerare gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta,comportamento tenuto all’atto del compimento dell’operazione) e associare a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità.
Da questa prima valutazione dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso al cliente;
b) considerare gli elementi relativi all’operazione (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione) e assegnare a ciascuno di tali elementi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. Da questa seconda valutazione dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso
all’operazione;
c)effettuare una valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti, dalla quale dovrà emergere un unico indice, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art. 20 delD.Lgs. n. 231/2007.
A ciascun livello di rischio – basso, medio, alto – risultante dalla procedura descritta corrispondono differenti modalità di assolvimento degli obblighi di adeguata verifica da parte del soggetto obbligato ad adempiere e, conseguentemente, una diversa periodicità delle attività da svolgere ai fini del controllo costante.
Su tale ultimo aspetto ci siamo limitati a fissare dei criteri....................ecc. ecc.
Omissis
Dallo stralcio della relazione ( completa
) del collega Barsotti si evince che e' obbligatoria...........
la "Analisi del Rischio" per una corretta Adeguata Verifica della Clientela".
Verifica del cliente, assegnazione di un punteggio, di una valutazione soggettiva dell' Agenti Immobiliari...........come si possono fare se non con un PROCEDURA che noi, per uniformita', abbiamo chiamato "Scheda Analisi del Rischio, che vi invitiamo ad utilizzare AL FINE DI UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMA.
PS: sosteniamo questa tesi non certo per vendere qualcora !!!!!!!!!
Chi desidera il modulo base io lo trasmetto GRATISSSSSSSS