Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio
martedì, 19 febbraio 2013
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1.1. Il decreto ministeriale
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, il
decreto 26 ottobre 2011, recante
“Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.
Il decreto, emanato in attuazione degli articoli 74 e 80 del D. Lgs. n. 59/2010, disciplina le
modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dell’attività di agenzia e di rappresentanza e regola le
modalità di passaggio dei soggetti imprenditoriali e persone fisiche iscritti nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, soppresso dall’art. 74 del medesimo decreto.
Al decreto sono allegati due modelli:
• il
MODELLO – ARC, per la segnalazione dell’inizio dell’attività, per la dichiarazione di possesso dei requisiti, per la richiesta di iscrizione nell’apposita sezione del REA, per la comunicazione di eventuali modifiche, per l’aggiornamento della posizione Registro imprese / REA;
• il
MODELLO Intercalare REQUISITI, per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante, dall’eventuale preposto, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività di agente per conto dell’impresa).
I modelli vanno allegati, a seconda dei casi, ai modelli: I1, I2, S5, UL, Intercalare P.
Ai sensi dell’art. 13, le disposizioni del presente decreto
acquistano efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di consentire gli adeguamenti tecnici dei sistemi informatici, e pertanto
a decorrere dal 12 maggio 2012.
1.2. La circolare ministeriale
Lo stesso Ministero delle Sviluppo Economico, in anticipo sulla pubblicazione dei decreti sulla Gazzetta Ufficiale, ha emanato la
Circolare n. 3648/C del 10 gennaio 2012, nella quale sono stati messi in rilievo i seguenti punti: la data di efficacia dei decreti, l’utilizzo dello strumento della SCIA, la portata esclusivamente procedurale dei decreti, l’utilizzo esclusivo dei mezzi telematici, la istituzione dell’apposita sezione del REA, la modulistica unica a livello nazionale.
2. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI
2.1. Presentazione della SCIA – Comunicazione Unica
Le imprese che esercitano attività di agente o rappresentante di commercio devono presentare, all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l’attività, una apposita
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la
sezione SCIA del MODELLO – ARC.
Tale modello dovrà essere
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE dal titolare, nel caso di impresa individuale, ovvero da un amministratore, nel caso di società ed
INVIATO TELEMATICAMENTE.
Nel caso l’impresa eserciti l’attività in più sedi o unità locali sarà tenuta a presentare una SCIA per ciascuna di esse.
Presso ogni sede o unità locale in cui viene svolta l’attività l’impresa dovrà nominare almeno un soggetto, amministratore o preposto, in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell’attività.
Anche per ciascuno di questi soggetti dovrà essere compilato un apposito
MODELLO Intercalare “REQUISITI”.
L’impresa dovrà presentare le dichiarazioni (SCIA, Modello ARC ed eventuali Intercalari - Requisiti), contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della
Comunicazione unica.
2.2. Dichiarazione di possesso dei requisiti – Accertamento da parte dell’ufficio
Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge n. 204/1985 (
Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio) per lo svolgimento dell’attività dovrà essere attestato mediante compilazione della sezione
REQUISITI del MODELLO ARC.
Sono tenuti alla compilazione dell’intercalare relativo ai requisiti:
• il titolare, nel caso di impresa individuale,
• tutti i legali rappresentanti, nel caso di impresa societaria,
• gli eventuali preposti,
• tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa.
Per ciascuno soggetto successivo al primo dovrà essere compilato un apposito
MODELLO – Intercalare – REQUISITI.
L’ufficio del Registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui sopra, provvederà immediatamente ad
assegnare la qualifica di agente o rappresentante di commercio, avviando contestualmente la verifica prevista dall’articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in merito al possesso dei requisiti.
L’assegnazione della qualifica viene certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa.
Nel caso di
accertata carenza dei requisiti previsti dalla legge, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, l’ufficio del Registro delle imprese adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
2.3. Iscrizione nell’apposita sezione del REA
I soggetti che
cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa dovranno richiedere,
entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere
iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della
sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” del MODELLO – ARC.
Tale richiesta comporta la cancellazione d’ufficio del soggetto dalla posizione REA dell’impresa.
I soggetti iscritti nell’apposita sezione del REA dovranno richiedere la cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento dell’attività, compilando la
sezione “REQUISITI” del MODELLO ARC, ovvero il
MODELLO - Intercalare “REQUISITI”.
E’ il caso di ricordare che questi soggetti saranno tenuti al
pagamento del diritto annuale in qualità di soggetti REA, nella misura di 30 euro.
Le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti
almeno una volta ogni cinque anni dalla data dell’iscrizione.
2.4. Provvedimenti inibitori dell’attività – Cancellazione - Ricorsi
Secondo quanto stabilito dal comma 3 della legge n. 204/1985, l’agente o rappresentante di commercio veniva
cancellato dal Ruolo nei seguenti casi:
1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dalla legge;
2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;
3) su richiesta dell'interessato.
Nei primi due casi, sentito l'interessato, veniva adotta il relativo provvedimento di cancellazione che successivamente veniva notificato all'interessato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso.
Nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato poteva proporre ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.
Nel caso previsto dal n. 3) veniva emesso il relativo provvedimento di cancellazione che poteva essere revocato qualora l'interessato ne avesse fatto richiesta.
Secondo quanto stabilito al comma 1 del decreto in commento, il provvedimento di cancellazione, emesso per una delle suddette cause, viene ora
annotato ed iscritto per estratto nel REA.
A detto provvedimento accedono gli uffici del Registro delle imprese, nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.
Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività è ammesso
ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico, in base al combinato disposto dell’articolo 74, comma 6, del D. Lgs. n. 59/2010 e dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.
2.5. Modifiche
Le modifiche inerenti l’attività o il personale ad essa adibito dovranno essere comunicate all’ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di Commercio
entro 30 giorni dall’evento, mediante compilazione della
sezione “MODIFICHE” del MODELLO – ARC.
Tale modello dovrà essere
sottoscritto digitalmente dal titolare, nel caso di impresa individuale, o da un amministratore, nel caso di società ed
inviato telematicamente.
2.6. Norme transitorie
Al fine dell’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA,
le imprese attive ed iscritte nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio alla data del 12 maggio 2012 (data dell’acquisizione di efficacia del decreto), dovranno compilare la
sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del MODELLO – ARC per ciascuna sede o unità locale e inoltrarla per via telematica,
entro il 12 maggio 2013, all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale,
pena l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.
Le persone fisiche iscritte nel Ruolo, che
non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, dovranno compilare la
sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)” del MODELLO – ARC e inoltrarla per via telematica
entro il 12 maggio 2013.
Trascorso inutilmente tale termine, l’interessato
decade dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA.
Tuttavia, l’iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto (
12 maggio 2012 – 12 maggio 2017), requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.
2.7. Libera prestazione di servizi
La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II (artt. 9 – 15) del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall’articolo 20, comma 3, del D. Lgs. n. 59/201.
Ricordiamo che l’art. 9 del D. Lgs. n. 206/2007 stabilisce che la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.
Le disposizioni del citato Titolo II si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui sopra.
Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato, caso per caso, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai singoli Ministeri interessati (si veda l’art. 5 del D. Lgs. m. 206/2007), tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.
In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare (quali: la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori), nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.
Le disposizioni del presente decreto che prevedono l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA,
non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l’attività oggetto del medesimo decreto,
stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.
2.8. Verifica dinamica della permanenza dei requisiti
L’ufficio Registro delle Imprese,
almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA, dovrà
verificare la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l’attività per suo conto.
Il Conservatore del Registro delle imprese, verificata la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, dovrà avviare il
procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adottare il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.
Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell’attività viene
iscritto d’ufficio nel REA e determina l’annotazione nello stesso REA della cessazione dell’attività medesima.
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D.M. 26.10.2011 ARC -
Modello ARC (AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO) all. A -
Modello intercalare “REQUISITI” all. B -
Legge 204 1985
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