pppio

Nuovo Iscritto
ho presentato una DIA in data 13/08/2010 per demolizione e fedele ricostruzione. Ieri mi arriva una r/r dal comune nella quale c'e scritto testualmente: Dal 01/08/2010 con l'entrata in vigore del art. 19 della L. 241/90 avente in oggetto la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) tutti gli interventi in DIa sono stati sostituiti da detta normativa.
Stò cercando informazioni in merito.... ma trovo ancora parecchia confusione !!
Qualcuno saprebbe darmi informazioni precise in merito??
 

Sergio Caruso

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Ciao pppio,
effettivamente son cambiate le cose, non ho ancora le idee chiare nemmeno io ma, a quanto ho capito non cambia la pratica se non burocraticamente e non è più soggetta a possibile respingimento da parte del Comune.
Credo che non debbano nemmeno passare i soliti 20 giorni per la risposta.
Attendiamo qualche tecnico che ci illumini!!!:)
 

gingy

Membro Attivo
Professionista
ciao a tutti volevo sapere quali sono i costi di una scia visto che sto acquistando un locale sottotetto in origine due locali,e che vorrei fare una fusione e relativo classamento.inolrte vorrei sanare le tramezzature interne eseguite dal propietari.Visto che molti di voi sono ottimi esperti ,potete consigliarmi se farlo io o pretenderlo dal propietario,dato che non ho fatto il preliminare ma solo la proposta d'acquisto, accettata dal propietario,grazie a tutti
 

Laura C

Membro Ordinario
Professionista
Ho chiesto ai tecnici in comune e mi hanno risposto quanto segue:
- la SCIA sostituirà per intero la DIA, con la differenza che non sarà più una pratica soggetta ad approvazione da parte dell'ufficio tecnico dell'edilizia del comune ma solo una comunicazione (corredata da disegni che spiegano l'intervento e da opportuni moduli da compilare) che il proprietario fa di un'attività edilizia.
- Inoltre la SCIA si userà anche per le nuove costruzioni, non solo per opere interne, quindi andrà a sostituire anche il permesso di costruire (anche se è meglio verificare se vale per tutti i casi, io un giro in comune prima di presentare la scia lo farei a prescindere).
- Non serve attendere il termine di 30 gg per l'approvazione, come nel caso della DIA, o la comunicazione dell'approvazione e del relativo nuemro di protocollo, nel caso del Permesso di costruire: si presenta e dal giorno dopo si può cominciare.
- Il Comune dovrà eseguire, quindi, solo a posteriori il controllo di quanto è già in fase di cantiere, verificando che siano stati rispettati tutti i parametri di legge (vi lascio solo immaginare cosa succederà su terreni vincolati, ecc..)

Comunque confermo che c'è molta confusione al riguardo perchè la Scia è uscita senza le procedure che i tecnici comunali dovranno seguire... quindi, come architetto io consiglio di andare sempre all'Edilizia Privata a chiedere prima di presentare delle pratiche. Ci sarà comunque bisogno di un tecnico che firmi i disegni e altre parti della pratica, questo non è cambiato, almeno per quanto mi hanno detto finora.
Ciao a tutti
 

barsotti armando

Membro Attivo
Agente Immobiliare
RIFLESSIONI SULLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEI FABBRICATI di Pippo Sciscioli
La sentenza n. 3210 del 22 luglio scorso della III sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- sede di Bari offre un contributo fondamentale nella definizione del significato e dei contorni di un concetto non sufficientemente precisato dal Testo Unico per l’Edilizia (Dpr 380/01 e successive modifiche ed integrazioni) e cioè quello della demolizione e successiva ricostruzione di un preesistente fabbricato.
Da sempre terreno di scontro in dottrina e giurisprudenza, anche nell’ultimo periodo ha vissuto un’evoluzione anche in sede legislativa.
L’art.31 lett. D) della legge 457/78 codificava la nozione di ristrutturazione edilizia intesa come complesso di interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono anche portare ad un manufatto in tutto o in parte diverso dal precedente.
In merito si è molto discusso circa le caratteristiche che dovesse avere l’intervento edilizio per rientrare nella definizione di cui all’art.31 della L.457/78 ed, in particolare, se fosse ammissibile la demolizione e la ricostruzione del fabbricato.
La giurisprudenza l’aveva ammessa a condizione, tuttavia, che l’intervento consistesse nella demolizione e nella fedele ricostruzione dell’edificio (su tutte vedi Cons. Stato sez. 5^ sent. n.1246 del 05.03.2001 e sent. N..369 del 28.03.1998).
Da allora si è andati alla ricerca del quid novi che distinguesse, all’interno della ristrutturazione, la fattispecie tipica della demolizione e ricostruzione.
Ed in effetti il legislatore, in sede di prima formulazione dell’art.3 del Testo Unico per l’Edilizia (Dpr 380/01), aveva recepito il diritto vivente stabilendo che “….nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.
La demolizione e ricostruzione veniva così espressamente riconosciuta come una modalità esecutiva della ristrutturazione, subordinata, tuttavia, al presupposto che fosse “fedele” ricostruzione del fabbricato.
In sostanza, la demolizione diventava una species del più ampio genus della ristrutturazione anche se l’aggettivo “fedele”, in teoria, vincolava fortemente l’intervento ricostruttivo. Di fatto, tuttavia, non veniva applicato in modo rigido in quanto, per esempio, non poneva alcun limite circa la variazione delle superfici utili del nuovo fabbricato, che, perciò, potevano essere variate sia in aumento sia in diminuzione.
Il riconoscimento concettuale operato dall’art. 3 del Dpr 380/01 aveva riflessi concreti sul terreno operativo, cioè sulla disciplina del titolo edilizio abilitativo. Questa assoggettava la demolizione e la fedele ricostruzione a semplice denuncia di inizio attività (dia), trattandosi non di “nuova costruzione” (che invece avrebbe richiesto il rilascio del permesso di costruire) ma di intervento “conservativo”.
Un decisivo mutamento, nell’evoluzione concettuale dell’istituto de quo, lo ha apportato la legge Lunardi.
Infatti, l’art. 1 c.6 lett. B) della legge 443/01, la c.d. legge obiettivo, ha modificato l’istituto, ricomprendolo nella ristrutturazione edilizia e rifondandolo su basi nuove. Sicchè il D.Lgs. n.301/02, nel recepire la novella della suddetta legge, ha modificato l’art. 3 c.1 lett. D) del Dpr 380/01, ridefinendo la ricostruzione, successiva alla demolizione, come quella effettuata semplicemente “….con la stessa volumetria e sagoma” e non più dunque come “fedele”.
Traspare, con tutta evidenza, che soltanto il rispetto della volumetria e della sagoma, e non più anche dell’area di sedime e delle caratteristiche dei materiali, diventano gli unici vincoli da osservare in sede di ricostruzione.
In sede di adeguamento del Testo Unico per l’Edilizia alle disposizioni dell’art.1 della L.443/01, il D.Lgs. n.301/02 ha modificato l’art.3 c.1 lett. D) del Dpr 380/01 sostituendo, appunto, le parole “…successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente…” con le seguenti “con la stessa volumetria e sagoma”.
Ne vien fuori una figura più autonoma e ampia, meno vincolata nei presupposti sostanziali, e che perciò offre sia più ampi margini operativi sia all’operatore di settore sia maggiore discrezionalità al funzionario chiamato a valutare l’intervento edilizio richiesto.
Ciò nonostante, anche dopo la novella, il Testo Unico per l’Edilizia presenta lacune ed incertezze, non esplicitando per esempio la nozione di “sagoma”.
Ecco, allora, che la sentenza n.3210 del Tar di Bari colma il vuoto normativo, fissando i paletti per l’individuazione della fattispecie della demolizione e ricostruzione, tracciando, inoltre, un distinguo circa il titolo edilizio abilitante applicabile (Permesso di costruire o Dia).
Nell’esaminare il caso sottoposto, il Tar ha chiaramente affermato che rientra nella nozione di ristrutturazione edilizia anche un intervento di demolizione e ricostruzione con riduzione della volumetria e modifica del prospetto originari. Significativo e fortemente indicativo dell’ottica in cui inquadrare la problematica, il passo della sentenza in cui si afferma che “…..in altri termini, volumetria e sagoma rappresentano lo standard massimo di edificabilità in sede di ricostruzione, ferma la possibilità di utilizzarli in parte ovvero con minore volumetria e superficie….”.
Viene così confermato che, in sede di ricostruzione, è necessario non superare soltanto il limite massimo sia della cubatura sia della sagoma, indici espressivi del carico insediativo ed urbanistico, restando così sempre nell’alveo dell’intervento conservativo per il quale è legittimo avvalersi della Dia.
Emerge, con tutta evidenza, la ratio della novella legislativa di liberalizzazione degli interventi sul patrimonio immobiliare esistente, di miglioramento ed ammodernamento di fabbricati fatiscenti, di riqualificazione di territori urbanizzati ma spesso degradati.
Il caso oggetto della sentenza vedeva opposti il Comune di Andria, nel barese, ed una società di costruzioni che, presentando una Dia, aveva richiesto di ristrutturare un immobile ricadente su un suolo sito in pieno centro urbano e tipizzato dal Prg come zona di completamento, prevedendo la demolizione e la ricostruzione con cubatura inferiore e modifica della facciata ma non della sagoma.
Il Comune, entro il termine previsto di 30 giorni, aveva diffidato l’impresa a non iniziare i lavori, rappresentando, a termini dell’art.10 del Dpr 380, la necessità di richiedere il permesso di costruire trattandosi di nuova costruzione e non di “fedele” ricostruzione.
Il Tar barese, nell’accogliere il ricorso della società, ha stabilito due capisaldi essenziali della problematica.
1)La ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione non deve necessariamente essere “fedele” ma deve preservare, del fabbricato preesistente, soltanto la volumetria e la sagoma. Può dunque mutare, per esempio, la superficie o la fedeltà rispetto all’area di sedime.
L’apertura provocata dalla legge Lunardi non è di poco conto ed, anzi, viene confermata dalla Circolare del 7 agosto 2003 n.4174 con la quale il Ministero per le Infrastrutture e per i Trasporti fornisce preziosi chiarimenti ermeneutici sull’inclusione dell’intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia.
In merito, chiarisce che può essere variata, in aumento ed in diminuzione, la superficie.
“…..la demolizione e ricostruzione rientranti rientranti per espressa declaratoria legislativa nella ristrutturazione edilizia dovrà rispettare le prescrizioni ed i limiti dello strumento urbanistico vigente per quanto compatibili con la natura dell’intervento e quindi non in contrasto con la possibilità esplicitamente prevista dal legislatore di poter operare la ricostruzione attenendosi al solo rispetto di sagoma e volume.
Più specificamente la demolizione e la ricostruzione può comportare aumenti della superficie utile nei limiti consentiti o non preclusi per la ristrutturazione edilizia: in proposito deve ritenersi insita nella natura di tale intervento la possibilità di aumento della superficie utile con il conseguente incremento del carico urbanistico stante la fondamentale ratio legislativa di favorire il rinnovo del patrimonio edilizio anche sotto un profilo tecnico-qualitativo che comporta, il più delle volte, per la stessa praticabilità dell’intervento un diverso dimensionamento della superficie utile”.
Altrettanto chiara la precisazione fornita dalla Circolare in ordine alla possibilità per il soggetto attuatore, in sede di ricostruzione, di effettuare spostamenti di collocazione rispetto alla precedente area di sedime che, tuttavia, non possono spingersi fino al punto di trasferire il nuovo edificio in altro sito. Infatti- recita la Circolare- “…..per quanto riguarda l’area di sedime, non si ritiene che l’esclusione di tale riferimento (dall’art.3 c.1 lett. D) del Dpr 380/01 modificato dal D.Lgs.301/02- ndr) possa consentire la ricostruzione dell’edificio in altro sito, ovvero posizionarlo all’interno dello stesso lotto in maniera del tutto discrezionale”.
Altro profilo connesso al 1° caposaldo fissato dalla sentenza n.3210 del Tar barese è quello rappresentato dalla normativa urbanistico-edilizia applicabile agli interventi di demolizione e ricostruzione.
Va operato un distinguo.
Se l’intervento di ricostruzione conserva i parametri preesistenti come volumetria, sagoma, altezze, ecc., è inapplicabile la normativa sopravvenuta alla realizzazione dell’intervento. In sostanza, la legislazione è quella vigente al tempo dell’edificazione del fabbricato originario in virtù di una sorta di trasferimento della disposizione della norma dal costruito al ri-costruito. Il che è spiegabile con la finalità dell’attività ricostruttiva, volta a migliorare il patrimonio edilizio, che preserva il tessuto urbanistico preesistente, ancorché difforme rispetto alle sopraggiunte norme regolatrici dell’attività di governo del territorio.
Se invece la ristrutturazione implica un intervento con modifiche ai parametri urbanistici assentiti con il titolo abilitante originario, allora occorrerà verificare la conformità urbanistica attuale dell’opera, quella cioè del momento in cui in si realizzano i lavori di ristrutturazione.
2)La ricostruzione può anche portare a modifiche del prospetto, cioè alla facciata dell’edificio, prevedendo per esempio balconi al posto delle preesistenti finestre. Ciò che, però, va garantito è il rispetto dell’originaria cubatura e sagoma.
Circa la prima, essa può anche essere inferiore in quanto non viene aumentato il carico insediativi ed urbanistico, lo si è detto.
Circa la seconda, afferma il Tar, essa è cosa diversa rispetto al prospetto. Consiste nell’involucro esterno del manufatto, l’ingombro o l’”impronta”, come nel gergo si dice, quindi il perimetro delle sue mura.
Il prospetto, quindi, è suscettibile di modificazioni essendo, queste, irrilevanti dal punto di vista urbanistico attenendo, piuttosto, all’aspetto architettonico.
Tutte queste considerazioni non sono, ovviamente, aliene da concreti riflessi sul piano operativo, in primis su quello dell’individuazione del titolo abilitante per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.
Lo strumento utilizzabile sarà, allora, quello della Dia: - sia se l’intervento consisterà in una ristrutturazione, effettuata senza demolizione e ricostruzione, che porti ad un nuovo organismo edilizio diverso dal precedente (con modifiche di volume ecc.), ex art.22 c.3 lett. A) del Dpr 380/01 e ss.mm.ii.; sia che la ristrutturazione avvenga, questa volta, tramite demolizione e ricostruzione ma subordinatamente alle condizioni esplicitate dalla sentenza n. 3210 del Tar di Bari e cioè, appunto, rispettando i limiti massimi di cubatura e di sagoma, ancorché modificando il prospetto dell’edificio originario, ex art.22 c.1 Dpr 380/01 e ss.mm.ii..

* Avvocato, dirigente SUAP Comun
 

Marco Giovannelli

Membro Attivo
Professionista
A presto un articolo sulla SCIA.

cmq in anticipazione:

La SCIA, sostituisce in maniera completa quella che prima era la DIA, con evidenti modificazioni procedurali:
-a differenza della DIA, la SCIA non è soggetta ad alcuna restrizione sulla maturazione del silenzio-assenso della pratica; in pratica al deposito della Segnalazione si possono cominciare subito i Lavori.
-Dal deposito della SCIA, l'ente competente ha tempo 60giorni per bloccare i lavori, qualora riscontrasse che la richiesta è illegittima. Il titolare della segnalazione però ha facoltà di integrare o modificare la documentazione(avendo dal comune un tempo minimo di 30gg) per renderla conforme alle leggi ;
-La Procedura SCIA è INIBITA in presenza di interventi per cui dovrebbero essere richiesti nullaosta AMBIENTALI, PAESAGGISTICI e CULTURALI;
-L'istanza deve essere corredata di tutte le certificazioni necessarie nonchè di tutti gli elaborati grafici e relazione che possano permettere il controllo da parte dell'ente competente;
-Decorso il termine dei 60gg il comune non può più opporsi ai lavori tranne che nei casi di pericolo di un danno al patrimonio artistico e culturale, abientale, per la salute, per la sicurezza pubblica e per ladifesa nazionale.
-Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, o l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti da attestazioni, asseverazioni o autocertificazioni. (CHE VUOL DIRE??? BOH.....cioè, se l'intervento presuppone la richiesta del nullaosta sismico esso è sostituito da un'autocertificazione del tecnico?))

Vantaggi o svantaggi???? Riparliamone a dicembre....dopo un pò di mesi di rodaggio...

saluti
 

Sergio Caruso

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Praticamente, se non ho capito male, passati 60 giorni senza opposizioni da parte del Comune nessuno può più fermare i lavori?
Partendo dal presupposto che, esistendo un Piano Regolatore in teoria sarebbe sempre stato sufficiente progettare secondo le regole del "Piano" e di conseguenza vedersi approvato il progetto. In pratica però, gli uffici tecnici sono sempre stati un grosso ostacolo che tirava fuori coniglietti dal cilindro ad ogni puntata.
A mio avviso, almeno dal punto di vista dello "sveltimento" burocratico, questo cambiamento potrà essere positivo ed incentivante.
Ricordiamoci però che viviamo in un paese di "inventori" e non mancheranno certo le furbate di alcuni costruttori.
Accomodiamoci e guardiamo che succede!;)
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Io mi chiedo come si faccia ad emanare una legge così fondamentale, e farla entrare in vigore senza tutte le specifiche procedurali !!!!:rabbia:

E, contemporaneamente, fare entrare in vigore la legge che rende nullo l'atto di vendita di un immobile che non sia conforme catastalmente.... anche questo, senza specifiche procedurali, e senza spiegare come si farà a rendere conforme un immobile catastalmente, senza che ci sia la conformità urbanistica ..... :disappunto::disappunto::disappunto:

E come facciamo noi, Agenti Immobiliari a poter campare in mezzo a questo casino !!!!

Sono invelenita :rabbia:, perplessa :occhi_al_cielo:, preoccupata :confuso: e stufa di vivere in un paese dove, da un giorno all'altro,i nostri politici credono di vivere in Fantasilandia, dove tutto è perfetto....

Silvana
 

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