edigan

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intanto grazie per la celerità, nell'atto di compravendita c'è scritto: appartamento per uso civile abitazione (...) che relativamente ad alcuni abusi di lieve entità realizzati sull'immobile in oggetto, la parte venditrice ha pres. al comune di .... richiesta di condono edilizio nel sett. 1987,e che il medesimo comune ha comunicato che; esaminate le richieste di condono sono state archiviate in quanto l'abuso in oggetto è da interdersi sanato. questo è quanto scritto sull'atto, ma sè quella legge non poteva sanare il cambio di destinazione d'uso la sanatoria è nulla? mi ritrovo ad aver comprato un appartamento e poi nella relatà è un locale di sgombero??? grazie
 

edigan

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allora l'appartamento è stato sanato il cambiamento d'uso che solo adesso scopro che la legge 23/85 non prevedeva il cambiamento d'uso

Legge Regionale 11 ottobre 1985, n. 23
Art.27Opere minori ammesse a sanatoria
1. Le opere meramente interne alle costruzioni che non interessino le facciate esterne dell’edificio e non comportino modifiche alla sagoma, sono sanabili senza che occorra il nulla osta delle autorità competenti anche quando sono relative ad edifici, non vincolati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, che si trovano in zone vincolate.
2. Le opere di cui al comma precedente che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, non comportino aumento delle superfici utili, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni, e delle singole unità immobiliari e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile sono sanate con l’invio al comune, entro il 31 dicembre 1985, da parte del proprietario dell’immobile o di chi ne ha comunque titolo, di una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione che asseveri che le opere compiute hanno le caratteristiche indicate in questo e nel precedente comma. scusate sè ho riportato il testo della legge ma mi sembra di essere in un grosso guaio!!!!!
 

edigan

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Concordo con Brisko, ma sull'atto dovrebbe essere indicata la destinazione o sbaglio? sui Rai magari qualche soluzione dalla copertura (se a vista, e meglio in legno), mediante lucernari si può trovare, ma sulle altezze a meno di sovralzo dubito, però, non si sa da dove scriva l'utente e magari diversa è la Legge Regionale.
:fiore:
nell'atto c'è scritto "appartamento per uso civile abitazione il tetto è in cemento. confermo altezza 1,95 media sono in sardegna.
 

consulenzaroma

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Professionista
La categoria catastale era C2 o A3, A4 ecc...Comunque:un sottotetto possiede i requisiti di abitabilità quando la sua altezza media interna è almeno di mt. 2,40, ridotta a mt. 2,20 quando trattasi di locali adibiti a servizi.
Con 1,95 è locale di sgombero.
 

edigan

Nuovo Iscritto
allora ricapitoliamo, il titolo della discussione non era quello che c'è adesso ma era SANATORIA NULLA? quindi ho acquistato un appartamento per uso civile abitazione da ultimare, altezza media 1,95 m, categoria A/2, sanato con legge regionale (sardegna) art. 27 L.R. 23/86 (come riportato in una precedente risposta) la mia domanda è mi ritrovo ad aver pagato per un appartamento e poi mi ritrovo in un locale di sgombero??? su chi ricade la colpa??? io alla fine non potrei neanche viverci quì dentro!!! cosa devo fare????? AIUTOOOO!!!!
 

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