Geom.Car

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Privato Cittadino
Ciao ragazzi, volevo avere una info
sono libero professionista e vorrei aquistare un ufficio per la mia attività.

Posso recuperare l'IVA? (mi sono giunte voci che non è piu' detraibile sull'aquisto di immobili)
In quanti anni si recupera come spesa?

Grazie
Geom.CAR
 

maltese

Nuovo Iscritto
......bella domanda!......devi aspettare la nuova finanziaria che dovrebbe, per quanto capito, confermare che puoi detrarre l'IVA spalmata in dieci anni.

Quindi paghi l'IVA al rogito + il 4% imposta di registro grazie a Bersani (attenzione IVA al 10 o 20 dipende se è una Soc immobiliare o no)

Saluti
 

realessandro

Nuovo Iscritto
Ai sensi dell'articolo 19 bis 1 lettera i) DPR 633/72, l'IVA risulta indetraibile solo relativamente agli acquisti di fabbricati a destinazione abitativa. In sostanza, ai fini dell'applicazione della detrazione IVA non assumerebbe rilevanza la destinazione dell'immobile all'attività professionale, bensì solo la classificazione catastale dello stesso (quale immobile di categoria A/10 o C/2 ma sempre immobile strumentale). Ai fini delle impose sui redditi, tra l'altro, assume rilevanza solo la destinazione dell'immobile all'attività artistica o professionale, mentre non assume alcun rilievo la natura e le caratteristiche dell'immobile nè la circostanza che l'ufficio sia accatastato quale studio o ufficio. Quindi nel caso proposto l'IVA risulta detraibile dal professionista in quanto trattasi di immobile strumentale e destinato all'attività artistica o professionale.
 

realessandro

Nuovo Iscritto
Per gli acquisti di beni immobili effettuati dal 01/01/2010 i professionisti non possono più dedursi le relative quote di ammortamento. La deducibilità delle quote di ammortamento degli immobili strumentali dei professionisti è applicabile ai beni acquistati dal 01/01/2007 al 31/12/2009. Per quanto riguarda l'IVA, essendo l'immobile strumentale, essa è detraibile a norma dell'art. 19 Dpr 633/72.
 

realessandro

Nuovo Iscritto
fonte: da modifiche introdotte dal legislatore all’articolo 54 del Tuir, dapprima con l’articolo 36, comma 29, del Dl n. 223/2006, poi con la Finanziaria 2007
Situazione dopo la Finanziaria 2007
Immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività
- Deducibilità delle quote di ammortamento
Ai sensi dell’innovato articolo 54, comma 2, del Tuir, per gli immobili strumentali acquistati o costruiti nel periodo tra il 1° GENNAIO 2007 e il 31 DICEMBRE 2009, il lavoratore autonomo può dedurre quote annuali di ammortamento, di ammontare non superiore al 3 per cento (come da coefficiente tabellare del Dm 31 dicembre 1988) calcolato su un valore pari all’80 per cento del costo dell’immobile, ridotte a un terzo: pertanto, la quota massima di ammortamento deducibile annualmente per competenza è pari allo 0,8 per cento del costo dell’immobile.
 

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