Facendo leva sul combinato disposto delle disposizioni richiamate al paragrafo 1 il venditore mediante diffida ad adempiere comunicata a mezzo raccomandata A.R. – o come avviene spesso per maggiore sicurezza sulla ricezione da parte del destinatario attraverso un atto di diffida redatto da un legale e notificato da un ufficiale giudiziario – può ottenere la risoluzione del contratto preliminare ope legis (di diritto), ovvero senza l’obbligo di dover instaurare un procedimento giudiziario contro l’acquirente inadempiente per ottenere una sentenza che lo sancisca (c.d. sentenza costitutiva), ed altresì – secondo la giurisprudenza prevalente – trattenere la caparra. Sul punto l’orientamento della giurisprudenza non è univoco, non è mancato infatti chi si sia espresso in senso diametralmente opposto, negando che il contraente che ottiene la risoluzione ex art. 1454 cod. civ. sia legittimato a trattenere la caparra, salvo che instauri un giudizio civile per chiedere oltre alla conferma della legittimità della risoluzione anche il risarcimento dei danni subiti, nel qual caso potrà trattenere la caparra solo in caso di accoglimento della domanda risarcitoria almeno nei limiti della caparra stessa.
Per quanto riguarda poi il primo acconto sul prezzo di vendita ricevuto, precisiamo che esso deve essere restituito all’acquirente, stante l’efficacia ex tunc della risoluzione ex art. 1458 cod. civ. Infine, precisiamo che essendosi sciolto il vincolo contrattuale tra le parti l’immobile potrà certamente essere venduto a terzi.