Ho letto le motivazioni di sentenza del Tribunale di Venezia emessa in un procedimento fallimentare e la tesi è che superando il limite dell'80% la banca ha commesso un incauto affidamento, ergo ne deve subire le conseguenze.
Il Tribunale ha ritenuto che il perito della banca non prevedendo le possibili variazioni di valore degli immobili lo ha sopravalutato mentre il perito del Tribunale ha utilizzato i valori OMI e Nomisma risultando così più prudente nella valutazione. In aggiunta menziona a sproposito la normativa europea e basta vedere cosa è successo nelle altre nazioni per comprendere meglio la mia affermazione.
Penso che in appello la sentenza sarà ribaltata per una serie di ragioni, valgano a esempio non esaustivo:
a) il perito della banca ha fatto un valutazione ex ante mentre quello del tribunale ex post;
b) la crisi immobiliare che ha colpito - e tutt'ora perdura - le valutazioni immobiliari era assolutamente imprevedibile sia per durata sia per gravità;
c) le nostre norme sanzionano l'arricchimento senza giusta causa;
d) la base dati OMI è palesemente inferiore alle quotazioni rilevate sul mercato
e) infrange la par condicio creditorum perché si potrebbe applicare anche ai fornitori che hanno venduto merci, quindi concesso credito, anche quando i termini temporali di pagamento venivano dilatati
Tenete presente che il limite di 80% è un limite imposto alle banche finalizzato alla stabilità del sistema creditizio perché, in ipotesi di mancato pagamento, la banca avrebbe un cuscinetto del 20% (100 valore casa - 80 mutuo). Attualmente seppure il limite sia rimasto invariato (80%) BdI fa pressioni perché l'erogato sia pari al 60% del valore dell'immobile (vedi credit crunch).
Poi si stupiscono che le banche diano i i soldi solo a chi li ha e non finanzino persone che non hanno garanzie di molto superiori alle somme richieste.