Un automobilista che era incorso in un incidente stradale impegnando un incrocio senza rispettare il segnale di dare precedenza, riconosciuto responsabile al 50% del sinistro, ricorreva in Cassazione e, tra l'altro, deduceva la responsabilità dell’ente proprietario della strada ex art. 2051 codice civile in quanto la segnaletica in loco non era visibile contestando pertanto l'assenza di idonea segnaletica stradale.
La Suprema Corte con la sentenza della III sezione civile n. 10520 pubblicata il 28 aprile 2017 ha rigettato il ricorso e per quanto riguarda la presunta responsabilità del Comune ha confermato il principio per cui “l’assenza di una intelligibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e quindi non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada per tali incidenti”.
Confermata la responsabilità concorsuale dei due conducenti dei veicoli coinvolti.
La Suprema Corte con la sentenza della III sezione civile n. 10520 pubblicata il 28 aprile 2017 ha rigettato il ricorso e per quanto riguarda la presunta responsabilità del Comune ha confermato il principio per cui “l’assenza di una intelligibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e quindi non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada per tali incidenti”.
Confermata la responsabilità concorsuale dei due conducenti dei veicoli coinvolti.