Avv Luigi Polidoro

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Grazie @ab.qualcosa e @Rosa1968
Vi invito però tutti ad esprimere ogni eventuale perplessità.
Si tratta infatti di un post che ho voluto pubblicare per cercare di fare chiarezza e per confrontarmi con voi tutti sulla questione.
Attendo quindi con ansia anche il riscontro di chi lavora su Roma.
PS: @Rosa1968 l'Expo è finito ed inzia il Giubileo quindi il flusso si inverte: se vieni a roma hai il coffee pagato ;)
@ab.qualcosa io e te avremo certamente più facilità ad incontrarci
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Onestamente non ho una grossa dimestichezza con la materia, non essendomi (quasi) mai capitato di intrecciarmi con essa.
Però forse forse @ingelman, paraudipi permettendo, potrebbe essere più qualificato.
 

Fulgens

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Ne consegue che tutti gli immobili edificati in virtù di una Convenzione ex Lege 865/1971, stipulata successivamente alla entrata in vigore della Legge 179/1992, non sono soggetti al vincolo del prezzo imposto: potevano e possono essere rivenduti a prezzo di mercato.
Alla luce di questa informazione, perché i notai si rifiutano di rogitare? (La mia convenzione è stata stipulata nel 2002 in virtù della 865/1971)
 
C

Cesco76

Ospite
Buongiorno a tutti.
Operando su Roma e provincia, in questi giorni sono stato contattato da alcune persone rimaste coinvolte nella bufera del "prezzo imposto".
Mi è stato riferito che molte agenzie immobiliari avrebbero interrotto le visite degli immobili a causa della recente sentenza della Cassazione, semplicemente ove si tratti di un edificio in proprietà superficiaria.
D'altronde il numero degli interventi susseguitisi nella presente discussione dimostra che la questione riveste determinante importanza (confesso di aver interrotto la lettura alla pagina 25).
Proprio il comportamento di alcune agenzie immobiliari mi ha fatto percepire la necessità di fare un pò di chiarezza.
Chiedo sin da ora aiuto a tutti i professionisti che hanno partecipato alla presente discussione (@ingelman @CheCasa! @Rosa1968 @Bagudi e mi scuso se ho tralasciato altri "big" di immobilio), affinché mi segnalino errori, inesattezze, incongruenze e lacune del mio intervento, nonchè qualsivoglia punto oscuro della medesima.
La nota sentenza della Corte di Cassazione specifica tre punti essenziali:
a) il vincolo del prezzo imposto è autonomo ed indipendente dal riscatto del diritto di superficie (quindi la piena libertà dell'immobile deriva dalla estinzione di entrambi i vincoli, non è che estinguendone uno si faccia venga meno pure l'altro);
b) il vincolo del prezzo imposto in sede di rivendita dell'immobile deriva sempre dalla legge: si tratta di un punto fondamentale che servirà per fare luce sulle eventuali responsabilità;
c) all'interno della ampia categoria della edilizia agevolata e convenzionata, bisogna distinguere fra Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 Legge 865/1971 e Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 7 Legge 10/1977.
Quest'ultimo aspetto è determinante: ho letto di utenti che soltanto alla ottava o quindicesima pagina della discussione si ricordavano di non avere il testo della Convenzione ed ho sentito di agenti immobiliari che hanno consigliato di bloccare le vendite per immobili edificati con Convenzioni ex Lege 865/1971 stipulate nel 2002 .
Sgombriamo subito il campo da un equivoco: per la Convenzioni stipulate ai sensi della Legge 10/1977, il limite del prezzo imposto vige soltanto in capo al costruttore; Cass. n. 181835 del 2015 lo afferma espressamente richiamando anche un precedente conforme, pertanto possiamo considerare pacifico il punto.
Il vinclo del prezzo imposto riguarda soltanto le Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/1971.
Ma non tutte.
All'interno delle ampia categoria delle Convenzioni ex Lege 865/1971 bisogna infatti distinguere quelle stipulate prima della entrata in vigore della Legge n. 179 del 17 febbraio 1992, da quelle successive.
La Legge n. 179/1992, infatti, rappresenta uno spartiacque nella disciplina dei vincoli.
L'art. 23 della Legge 179/1992 ha infatti abrogato i vincoli alla libera alienazione degli appartamenti.
In sostanza il vincolo del "prezzo imposto", previsto dall'art. 35 comma 17 della Legge 865/1971, è venuto meno perché l'art. 23 della Legge 179/1992 ha abrogato il comma 17.
Ne consegue che tutti gli immobili edificati in virtù di una Convenzione ex Lege 865/1971, stipulata successivamente alla entrata in vigore della Legge 179/1992, non sono soggetti al vincolo del prezzo imposto: potevano e possono essere rivenduti a prezzo di mercato.
L'immobile in questo caso era ed è liberamente commerciabile.
Ogni proprietario deve comprendere quale sia la disciplina applicabile all'immobile.
Ciò può essere fatto soltanto individuando il tipo di convenzione cui esso è soggetto e, all'interno delle Convenzioni ex art. 35 Legge 865/1971, la data di stipula della stessa.
Non ci sono vincoli se la Convenzione è successiva alla entrata in vigore della Legge 179 del 29 febbraio 1992.
Questo mi rincuora molto, la mia convenzione stipulata in base alla 865/1971 è stata fatta in data 19/06/1992, detto ciò la mia casa posso venderla a libero mercato, ora chi lo spiega a notai e ufficio urbanistica del comune?
 
C

Cesco76

Ospite
Grazie @ab.qualcosa e @Rosa1968
Vi invito però tutti ad esprimere ogni eventuale perplessità.
Si tratta infatti di un post che ho voluto pubblicare per cercare di fare chiarezza e per confrontarmi con voi tutti sulla questione.
Attendo quindi con ansia anche il riscontro di chi lavora su Roma.
PS: @Rosa1968 l'Expo è finito ed inzia il Giubileo quindi il flusso si inverte: se vieni a roma hai il coffee pagato ;)
@ab.qualcosa io e te avremo certamente più facilità ad incontrarci
Avvocato se è vero altro che caffè!!! cena da Bastianelli al Molo....:risata:
 

mister65

Membro Junior
Privato Cittadino
ARTICOLO N.23 della 179/1992
Abrogazione e sostituzione di norme.
1. é abrogato l'art. 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, così come sostituito dall'art. 43
della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Sono abrogati il quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo,
diciottesimo e diciannovesimo
comma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.


questi sono i commi abrogati... fate vobis
[L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità.] (7)
[Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente art. 16 e prescindendo dalla loro localizzazione, non chè del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario.] (8)
[Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godime
nto, con l'obbligo dipagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l'area, dellasomma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto centrale di statistica. Detta differenza è valutata dall'ufficio tecnico erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente ufficio del registro, che provvede a versarla al comune o consorzio di comuni. La somma è destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e
popolari.] (9)
[L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia
stata pagata a favore del comune o consorzio di comuni la somma di cui al comma precedente,
esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al sedicesimo comma del presente articolo. Il versamento della somma può essere effettuato, decorso il termine di 20 anni, direttamente dal proprietario, al comune o consorzio di comuni, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio.] (10)
[Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro precedenti commi sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. ](11
 
C

Cesco76

Ospite
Questo è l'art. 23 della 179/92:

23. Abrogazione e sostituzione di norme

1. E’ abrogato l'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, così come sostituito dall'articolo 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865

2 Sono abrogati i commi quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

4. Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 8, comma primo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.

6. (abrogato dall'art. 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)

@Giuseppe Di Piero pareri?
 

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