C

Cesco76

Ospite
questo dal sito del notariato:
http://www.notariato.it/sites/default/files/29.pdf

Modifica delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 865/1971, prima del 17 febbraio 1992 n. 179, per la cessione del diritto di proprietà

La legge in esame consente di “sostituire” le convenzioni che regolamentano l’acquisto degli alloggi ubicati nei piani di edilizia economica popolare, stipulate anteriormente alla legge 17 febbraio 1992 n. 179 con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quattro e quinto della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

L’espresso riferimento alla legge n. 179/1992 (il cui art. 23 elimina i divieti di vendita connessi agli alloggi acquistati in proprietà nei piani di edilizia economica popolare) fa venir meno i dubbi relativi alla libera disponibilità dei beni acquisiti in proprietà ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865/1971, che erano sorti alla lettura del precedente testo normativo che stabiliva la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali previsti.

Il corrispettivo della sostituzione, è determinato con le stesse modalità stabilite per l'acquisto della nuda proprietà di cui al comma precedente


Quindi per il diritto di superficie i vincoli rimangono
 
D

Deborap

Ospite
Chiedo un chiarimento per la mia situazione personale.La mia convenzione è quella stipulata ai sensi dell'art.35 della legge 765/1971 per la concessione del diritto di superficie in Roma zona b23 Cecchina.E' stata sottoscritta tra il Comune di Roma e la cooperativa il 19 marzo 1992.Posso vendere a libero mercato?
Grazie
 

Dom66

Membro Junior
Privato Cittadino
Non se ne esce, per il diritto di superficie bisogna stipulare nuova convenzione col comune per affrancarsi dal prezzo massimo cessione, stop. Sì ma quando?
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Buongiorno a tutti.
Operando su Roma e provincia, in questi giorni sono stato contattato da alcune persone rimaste coinvolte nella bufera del "prezzo imposto".
Mi è stato riferito che molte agenzie immobiliari avrebbero interrotto le visite degli immobili a causa della recente sentenza della Cassazione, semplicemente ove si tratti di un edificio in proprietà superficiaria.
D'altronde il numero degli interventi susseguitisi nella presente discussione dimostra che la questione riveste determinante importanza (confesso di aver interrotto la lettura alla pagina 25).
Proprio il comportamento di alcune agenzie immobiliari mi ha fatto percepire la necessità di fare un pò di chiarezza.
Chiedo sin da ora aiuto a tutti i professionisti che hanno partecipato alla presente discussione (@ingelman @CheCasa! @Rosa1968 @Bagudi e mi scuso se ho tralasciato altri "big" di immobilio), affinché mi segnalino errori, inesattezze, incongruenze e lacune del mio intervento, nonchè qualsivoglia punto oscuro della medesima.
La nota sentenza della Corte di Cassazione specifica tre punti essenziali:
a) il vincolo del prezzo imposto è autonomo ed indipendente dal riscatto del diritto di superficie (quindi la piena libertà dell'immobile deriva dalla estinzione di entrambi i vincoli, non è che estinguendone uno si faccia venga meno pure l'altro);
b) il vincolo del prezzo imposto in sede di rivendita dell'immobile deriva sempre dalla legge: si tratta di un punto fondamentale che servirà per fare luce sulle eventuali responsabilità;
c) all'interno della ampia categoria della edilizia agevolata e convenzionata, bisogna distinguere fra Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 Legge 865/1971 e Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 7 Legge 10/1977.
Quest'ultimo aspetto è determinante: ho letto di utenti che soltanto alla ottava o quindicesima pagina della discussione si ricordavano di non avere il testo della Convenzione ed ho sentito di agenti immobiliari che hanno consigliato di bloccare le vendite per immobili edificati con Convenzioni ex Lege 865/1971 stipulate nel 2002 .
Sgombriamo subito il campo da un equivoco: per la Convenzioni stipulate ai sensi della Legge 10/1977, il limite del prezzo imposto vige soltanto in capo al costruttore; Cass. n. 181835 del 2015 lo afferma espressamente richiamando anche un precedente conforme, pertanto possiamo considerare pacifico il punto.
Il vinclo del prezzo imposto riguarda soltanto le Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/1971.
Ma non tutte.
All'interno delle ampia categoria delle Convenzioni ex Lege 865/1971 bisogna infatti distinguere quelle stipulate prima della entrata in vigore della Legge n. 179 del 17 febbraio 1992, da quelle successive.
La Legge n. 179/1992, infatti, rappresenta uno spartiacque nella disciplina dei vincoli.
L'art. 23 della Legge 179/1992 ha infatti abrogato i vincoli alla libera alienazione degli appartamenti.
In sostanza il vincolo del "prezzo imposto", previsto dall'art. 35 comma 17 della Legge 865/1971, è venuto meno perché l'art. 23 della Legge 179/1992 ha abrogato il comma 17.
Ne consegue che tutti gli immobili edificati in virtù di una Convenzione ex Lege 865/1971, stipulata successivamente alla entrata in vigore della Legge 179/1992, non sono soggetti al vincolo del prezzo imposto: potevano e possono essere rivenduti a prezzo di mercato.
L'immobile in questo caso era ed è liberamente commerciabile.
Ogni proprietario deve comprendere quale sia la disciplina applicabile all'immobile.
Ciò può essere fatto soltanto individuando il tipo di convenzione cui esso è soggetto e, all'interno delle Convenzioni ex art. 35 Legge 865/1971, la data di stipula della stessa.
Non ci sono vincoli se la Convenzione è successiva alla entrata in vigore della Legge 179 del 29 febbraio 1992.

Chiedo sin da ora aiuto a tutti i professionisti che hanno partecipato alla presente discussione (@ingelman @CheCasa! @Rosa1968 @Bagudi e mi scuso se ho tralasciato altri "big" di immobilio), affinché mi segnalino errori, inesattezze, incongruenze e lacune del mio intervento, nonchè qualsivoglia punto oscuro della medesima.

Veramente dovrebbe essere Lei a fornire aiuto e a segnalare inesattezze!

In ogni caso, quanto da Lei affermato è assolutamente sbagliato!
Prima di creare ulteriore confusione, a mio parere, avrebbe fatto bene a leggere tutti i post e sopratutto a studiarsi bene la materia.

Lei è un "professionista del diritto" e come tale dovrebbe comportarsi.

Con riserva di comunicazione all'Ordine degli Avvocati di Roma
Giuseppe Di Piero
Associazione "Area 167"
 
Ultima modifica:

mister65

Membro Junior
Privato Cittadino
questo dal sito del notariato:
http://www.notariato.it/sites/default/files/29.pdf

Modifica delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 865/1971, prima del 17 febbraio 1992 n. 179, per la cessione del diritto di proprietà

La legge in esame consente di “sostituire” le convenzioni che regolamentano l’acquisto degli alloggi ubicati nei piani di edilizia economica popolare, stipulate anteriormente alla legge 17 febbraio 1992 n. 179 con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quattro e quinto della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

L’espresso riferimento alla legge n. 179/1992 (il cui art. 23 elimina i divieti di vendita connessi agli alloggi acquistati in proprietà nei piani di edilizia economica popolare) fa venir meno i dubbi relativi alla libera disponibilità dei beni acquisiti in proprietà ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865/1971, che erano sorti alla lettura del precedente testo normativo che stabiliva la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali previsti.

Il corrispettivo della sostituzione, è determinato con le stesse modalità stabilite per l'acquisto della nuda proprietà di cui al comma precedente


Quindi per il diritto di superficie i vincoli rimangono
e comunque sul sito del notariato leggo quanto segue......

Se il notaio sbaglia non paga



FALSO. Il notaio è responsabile per legge sotto il profilo civile, disciplinare e penale. Per questo il Notariato è stata la prima categoria professionale a stipulare, nel 1999, un’assicurazione che copre tutti i notai per la responsabilità civile in caso di errore e che nel 2006 è diventata obbligatoria per legge.
 

cesira75

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Giuseppe Di Piero ha ragione. Il messaggio dell'Avvocato poteva da una parte indurre tanta gente a pensare di poter vendere a libero mercato, senza nulla osta o prezzo massimo di cessione e dall'altra scoraggiare chi invece deve andare in causa.....
Avvocato avvocato...ma cosa ci combina ;)
 
C

Cesco76

Ospite
Non ci rimane che aspettare questo autografo!:disappunto:
Mi pare assurdo che notariato romano e qualsivoglia associazione delle agenzie immobiliari non abbia tentato nessun contatto/sollecito con il commissario... Meno male che poteva essere un'accelerazione... L'unica cosa che si è vista è l'ennesimo inutile provvedimento x le targhe alterne
 

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