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Privato Cittadino
Ne consegue che tutti gli immobili edificati in virtù di una Convenzione ex Lege 865/1971, stipulata successivamente alla entrata in vigore della Legge 179/1992, non sono soggetti al vincolo del prezzo imposto: potevano e possono essere rivenduti a prezzo di mercato.
L'immobile in questo caso era ed è liberamente commerciabile.
Ogni proprietario deve comprendere quale sia la disciplina applicabile all'immobile.
Ciò può essere fatto soltanto individuando il tipo di convenzione cui esso è soggetto e, all'interno delle Convenzioni ex art. 35 Legge 865/1971, la data di stipula della stessa.
Non ci sono vincoli se la Convenzione è successiva alla entrata in vigore della Legge 179 del 29 febbraio 1992.
Stai dicendo che chi ha acquisto come PRIMO acquirente una casa in edilizia convenzionata, con la legge 865/197 stipulata nel 2001 (quindi dopo 1992) può rivendere a prezzo di mercato?
Anche se la convenzione dice che bisogna rispettare l'incremento ISTAT, ecc...?
Cioè quello che dice la convenzione può "superare" la legge? Io non credo...

Grazie per le spiegazioni :idea:
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
La determinazione del prezzo massimo di cessione è una componente fondamentale della convenzione. Senza di essa sarebbe addirittura nulla e gli alloggi edificati potrebbero passare nella proprietà del Comune.

Diversamente, la (eventuale) previsione di un "diritto di prelazione" a favore del Comune (siccome non è ritenuto essenziale dalla L. 865/1971) ha natura pattizia. Quindi (salvo esplicita accettazione) si applica solo al primo acquirente/assegnatario.
 

Nea83

Membro Junior
Privato Cittadino
Mi pare assurdo che notariato romano e qualsivoglia associazione delle agenzie immobiliari non abbia tentato nessun contatto/sollecito con il commissario... Meno male che poteva essere un'accelerazione... L'unica cosa che si è vista è l'ennesimo inutile provvedimento x le targhe alterne

Ehhhhhhhhhhh....

Comunque io penso che debba essere considerata la situazione soggettiva di ognuno e rendere conto della Convenzione che si ha e della legge.
Però rimanere "imballati" anche quando potresti sloccare la cosa perchè il solo vincolo che hai è il prezzo senza la possibilità di riscattare ti dà i nervi.
Hanno dormito sugli allori finora!

Io vorrei avere chiarezza sul perchè della non firma, e i tempi. Mica possiamo aspettare mesi e mesi?
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
La determinazione del prezzo massimo di cessione è una componente fondamentale della convenzione. Senza di essa sarebbe addirittura nulla e gli alloggi edificati potrebbero passare nella proprietà del Comune.

Diversamente, la (eventuale) previsione di un "diritto di prelazione" a favore del Comune (siccome non è ritenuto essenziale dalla L. 865/1971) ha natura pattizia. Quindi (salvo esplicita accettazione) si applica solo al primo acquirente/assegnatario.

Ho capito. Stavi cercando di rispondere al mio quesito.
Ma io non mi ero rivolto a te. Avevo chiesto indicazioni all'Avvocato.

Grazie comunque.
 

marvit81

Membro Junior
Privato Cittadino
]Buongiorno a tutti.
Operando su Roma e provincia, in questi giorni sono stato contattato da alcune persone rimaste coinvolte nella bufera del "prezzo imposto".
Mi è stato riferito che molte agenzie immobiliari avrebbero interrotto le visite degli immobili a causa della recente sentenza della Cassazione, semplicemente ove si tratti di un edificio in proprietà superficiaria.
D'altronde il numero degli interventi susseguitisi nella presente discussione dimostra che la questione riveste determinante importanza (confesso di aver interrotto la lettura alla pagina 25).
Proprio il comportamento di alcune agenzie immobiliari mi ha fatto percepire la necessità di fare un pò di chiarezza.
Chiedo sin da ora aiuto a tutti i professionisti che hanno partecipato alla presente discussione (@ingelman @CheCasa! @Rosa1968 @Bagudi e mi scuso se ho tralasciato altri "big" di immobilio), affinché mi segnalino errori, inesattezze, incongruenze e lacune del mio intervento, nonchè qualsivoglia punto oscuro della medesima.
La nota sentenza della Corte di Cassazione specifica tre punti essenziali:
a) il vincolo del prezzo imposto è autonomo ed indipendente dal riscatto del diritto di superficie (quindi la piena libertà dell'immobile deriva dalla estinzione di entrambi i vincoli, non è che estinguendone uno si faccia venga meno pure l'altro);
b) il vincolo del prezzo imposto in sede di rivendita dell'immobile deriva sempre dalla legge: si tratta di un punto fondamentale che servirà per fare luce sulle eventuali responsabilità;
c) all'interno della ampia categoria della edilizia agevolata e convenzionata, bisogna distinguere fra Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 Legge 865/1971 e Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 7 Legge 10/1977.
Quest'ultimo aspetto è determinante: ho letto di utenti che soltanto alla ottava o quindicesima pagina della discussione si ricordavano di non avere il testo della Convenzione ed ho sentito di agenti immobiliari che hanno consigliato di bloccare le vendite per immobili edificati con Convenzioni ex Lege 865/1971 stipulate nel 2002 .
Sgombriamo subito il campo da un equivoco: per la Convenzioni stipulate ai sensi della Legge 10/1977, il limite del prezzo imposto vige soltanto in capo al costruttore; Cass. n. 181835 del 2015 lo afferma espressamente richiamando anche un precedente conforme, pertanto possiamo considerare pacifico il punto.
Il vinclo del prezzo imposto riguarda soltanto le Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/1971.
Ma non tutte.
All'interno delle ampia categoria delle Convenzioni ex Lege 865/1971 bisogna infatti distinguere quelle stipulate prima della entrata in vigore della Legge n. 179 del 17 febbraio 1992, da quelle successive.
La Legge n. 179/1992, infatti, rappresenta uno spartiacque nella disciplina dei vincoli.
L'art. 23 della Legge 179/1992 ha infatti abrogato i vincoli alla libera alienazione degli appartamenti.
In sostanza il vincolo del "prezzo imposto", previsto dall'art. 35 comma 17 della Legge 865/1971, è venuto meno perché l'art. 23 della Legge 179/1992 ha abrogato il comma 17.
Ne consegue che tutti gli immobili edificati in virtù di una Convenzione ex Lege 865/1971, stipulata successivamente alla entrata in vigore della Legge 179/1992, non sono soggetti al vincolo del prezzo imposto: potevano e possono essere rivenduti a prezzo di mercato.
L'immobile in questo caso era ed è liberamente commerciabile.
Ogni proprietario deve comprendere quale sia la disciplina applicabile all'immobile.
Ciò può essere fatto soltanto individuando il tipo di convenzione cui esso è soggetto e, all'interno delle Convenzioni ex art. 35 Legge 865/1971, la data di stipula della stessa.
Non ci sono vincoli se la Convenzione è successiva alla entrata in vigore della Legge 179 del 29 febb

Avv. Polidoro sei un grande!!! Io nn ci dormo la notte per questa cosa. Contatto subito il mio notaio che a questo punto nn ci ha capito niente e mi faccio spiegare. Se capiti a Roma altro che caffè, ovviamente dopo il rogito
 
Ultima modifica di un moderatore:

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Veramente dovrebbe essere Lei a fornire aiuto e a segnalare inesattezze!

In ogni caso, quanto da Lei affermato è assolutamente sbagliato!
Prima di creare ulteriore confusione, a mio parere, avrebbe fatto bene a leggere tutti i post e sopratutto a studiarsi bene la materia.

Lei è un "professionista del diritto" e come tale dovrebbe comportarsi.

Con riserva di comunicazione all'Ordine degli Avvocati di Roma
Giuseppe Di Piero
Associazione "Area 167"

Leggo ora questo intervento che terrei a stigmatizzare.

Per coloro che sono intervenuti all'interno di questa discussione ma non seguono che sporadicamente Immobilio, ho il piacere di presentare l' @Avv Luigi Polidoro come uno dei membri di questo forum che riscuotono il mio e non solo il mio incondizionato apprezzamento.

Luigi, interviene da sempre, fornendoci importanti e gratuiti consigli. Ricorrendo sovente ad uno stile chiaro e semplice, ben lontano da quello utilizzato dai tanti avvocati che trovano piacere nel rimarcare la distanza che li separa dal loro uditorio. Ha l'umiltà di valutare interventi di forumisti anche meno accreditati e non si sottrae al confronto.

Chi ha studiato un minimo di diritto, anche senza poter vantare una laurea in materia, sa bene che difficilmente sono ammesse risposte "assolutamente sbagliate", che esistono correnti e dottrine. Interpretazioni divergenti. Punti di vista in disaccordo. Se così non fosse a cosa servirebbe un giudice? Perchè intentare una causa se il diritto fosse così sufficientemente chiaro e scevro da una pluralità di interpretazioni?

Ma ci potrebbe stare anche l'aperto dissenso, di fronte a quanto espresso da un membro tanto apprezzato all'interno di queste pagine. Evitando però atteggiamenti aggressivi e persecutori e porgendo il rispetto dovuto agli interventi che anche non godessero del nostro consenso.

il mio personale punto di vista.
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Leggo ora questo intervento che terrei a stigmatizzare.

Per coloro che sono intervenuti all'interno di questa discussione ma non seguono che sporadicamente Immobilio, ho il piacere di presentare l' @Avv Luigi Polidoro come uno dei membri di questo forum che riscuotono il mio e non solo il mio incondizionato apprezzamento.

Luigi, interviene da sempre, fornendoci importanti e gratuiti consigli. Ricorrendo sovente ad uno stile chiaro e semplice, ben lontano da quello utilizzato dai tanti avvocati che trovano piacere nel rimarcare la distanza che li separa dal loro uditorio. Ha l'umiltà di valutare interventi di forumisti anche meno accreditati e non si sottrae al confronto.

Chi ha studiato un minimo di diritto, anche senza poter vantare una laurea in materia, sa bene che difficilmente sono ammesse risposte "assolutamente sbagliate", che esistono correnti e dottrine. Interpretazioni divergenti. Punti di vista in disaccordo. Se così non fosse a cosa servirebbe un giudice? Perchè intentare una causa se il diritto fosse così sufficientemente chiaro e scevro da una pluralità di interpretazioni?

Ma ci potrebbe stare anche l'aperto dissenso, di fronte a quanto espresso da un membro tanto apprezzato all'interno di queste pagine. Evitando però atteggiamenti aggressivi e persecutori e porgendo il rispetto dovuto agli interventi che anche non godessero del nostro consenso.

il mio personale punto di vista.

Nessuno mette in discussione la "chiarezza" dell'avv. ...
Il suo intervento, che si ripete è assolutamente sbagliato, stava creando confusione.

Un "professionista del diritto" non dovrebbe dire castronerie
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Leggo ora questo intervento che terrei a stigmatizzare.

Per coloro che sono intervenuti all'interno di questa discussione ma non seguono che sporadicamente Immobilio, ho il piacere di presentare l' @Avv Luigi Polidoro come uno dei membri di questo forum che riscuotono il mio e non solo il mio incondizionato apprezzamento.

Luigi, interviene da sempre, fornendoci importanti e gratuiti consigli. Ricorrendo sovente ad uno stile chiaro e semplice, ben lontano da quello utilizzato dai tanti avvocati che trovano piacere nel rimarcare la distanza che li separa dal loro uditorio. Ha l'umiltà di valutare interventi di forumisti anche meno accreditati e non si sottrae al confronto.

Chi ha studiato un minimo di diritto, anche senza poter vantare una laurea in materia, sa bene che difficilmente sono ammesse risposte "assolutamente sbagliate", che esistono correnti e dottrine. Interpretazioni divergenti. Punti di vista in disaccordo. Se così non fosse a cosa servirebbe un giudice? Perchè intentare una causa se il diritto fosse così sufficientemente chiaro e scevro da una pluralità di interpretazioni?

Ma ci potrebbe stare anche l'aperto dissenso, di fronte a quanto espresso da un membro tanto apprezzato all'interno di queste pagine. Evitando però atteggiamenti aggressivi e persecutori e porgendo il rispetto dovuto agli interventi che anche non godessero del nostro consenso.

il mio personale punto di vista.

Ritengo che sarebbe meglio non proseguire ulteriormente su tale argomento. Ormai la frittata è stata fatta.
 

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