Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
....è assurda la situazione che si è creata.....comincerà una guerra a chi cita chi, che si rivale su chi, che se la prende con chi.....e l'omo campa soprattutto chi sfrutterà il tutto come se avesse il verbo divino.....io se non si sistema sta cosa, rovinato per rovinato, sò già con chi me la prenderò......dovrà passare quello che sto passando io.....non me ne vogliate ma lo squallore di certi personaggi che sembrano stoc...zo mi fa venire il voltastomaco.....

@Dom66, qua ci vogliono nervi saldi e molta pazienza.

So che è difficile, lo capisco perfettamente, ma non è saggio sbottare così...
 

marvit81

Membro Junior
Privato Cittadino
So che dovrei leggere i post in cui sono state commentate le leggi e dopo lo faró, ma mi sembra di capire che non è tutto oro quel che luccica..fatemi capire ma quindi se la mia convenzione è stata fatta dopo il 92 posso rogitare o no a prezzo di libero mercato?
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Un Notaio di Bologna mi fece comunque presente che, al di là di quella che risulti essere la normativa di riferimento richiamata nelle convenzioni, esistono poi le clausole cosiddette pattizie che potrebbero prevedere anche condizioni più restrittive rispetto a quelle stabilite dalla norma nazionale, trattandosi di veri e propri contratti trascritti e quindi opponibili di per sè anche ai successivi acquirenti. E consiglia di leggere ogni singola convenzione non potendo essere sufficiente il riferimento alla normativa nazionale per stabilire con esattezza quali siano i limite da esse imposte.
Ritieni questa interpretazione fondata?


Io posso dire che qua a Bologna e provincia, di tipologie di Convenzioni ce ne sono a iosa ed esistono proprio quelle clausole pattizie di cui ha parlato il Notaio.

Per es. nel diritto di superficie, da noi è obbligatorio chiedere per scritto al Comune (al Sindaco in particolare) di esercitare o meno il diritto di prelazione all'acquisto.
Se il Comune non risponde nell'arco di 30 gg. vale il silenzio-assenso.
 
C

Cesco76

Ospite
So che dovrei leggere i post in cui sono state commentate le leggi e dopo lo faró, ma mi sembra di capire che non è tutto oro quel che luccica..fatemi capire ma quindi se la mia convenzione è stata fatta dopo il 92 posso rogitare o no a prezzo di libero mercato?
Secondo me no, da comma 8 articolo 35 legge 865/71 che non è stato abrogato dalla legge del 92
 
C

Cesco76

Ospite
Io ho inviato la presente e-mail agli indirizzi sopra riportati.. Per quanto possa servire, sono dell'idea che più siamo e meglio è

Egregio Commissario Tronca.

Le scrivo per sensibilizzarLa su di una problematica che riguarda molte famiglie Romane.
Le spiego brevemente la mia storia che mi accomuna a centinaia di altri proprietari di immobili qui a Roma.
Nel 2005 ho acquistato, come secondo acquirente, un appartamento in diritto di superficie nel piano di zona B8 "Madonnetta" costruito in base alla legge 865/1971 e con convezione comune costruttore risalente al 1992, pagandolo il prezzo di mercato alla prima proprietaria.
Il notaio di allora, mi disse che la normativa dava la possibilità di vendere questo tipo di appartamenti in libero mercato ed ha proceduto per il rogito.
Il 16 Settembre scorso una sentenza della Corte di Cassazione di Roma in sezioni riunite ha stabilito che tale interpretazione, comune e diffusa qui a Roma, fosse errata e che per poter vendere tali appartamenti in libero mercato bisognava ricorrere alla legge 106/2011 per poter eliminare i vincoli di prezzo.
Pur essendo a mio avviso profondamente ingiusto che tale limite sia imposto anche a noi secondi e terzi acquirenti dell'immobile, pagato a prezzo di mercato e non agevolato, ritrovandoci di fatto proprietari di immobili che in realtà valgono 1/4 o addirittura 1/6 di quanto pagati e molto al disotto del capitale residuo dei mutui sottoscritti per l'acquisto, dobbiamo inchinarci come giusto che sia, al volere della legge.
Dovendomi ora trovare nella necessità di dover vendere l'immobile ( mi permetto di aggiungere ad un prezzo notevolmente inferiore a quello che lo pagai visto l'andamento del mercato). Le compravendite di tali immobili risultano di fatto bloccate. Eravamo in attesa dell'approvazione finale della delibera redatta dalla giunta comunale lo scorso 27 ottobre , in base alla quale, applicando la legge 106/2011, pagando quanto stabilito, permetterebbe di poter vendere a prezzo libero di mercato.
Premesso appunto che nella mia stessa situazione si trovano centinaia e centinaia di famiglie romane, addirittura in situazioni ancor più gravi per compromessi già firmati e ingenti somme già sborsate, vorrei sensibilizzarLa su il dramma che stiamo vivendo visto che la prima casa x molti di noi e frutto di enormi e pesanti sacrifici economici.
Pur consapevole che la città stia attraversando ben più pesanti e difficili criticità rimango fiducioso della Sua comprensione dello psicodramma che stiamo attraversando.
 

Avv Luigi Polidoro

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Professionista
adesso che la ridda degli interventi si è smorzata, cercherò di rispondere alle varie domande e contestazioni.
io penso che il punto da analizzare della legge 662/1996
sia questo:
63. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ottavo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a)
il corrispettivo della concessione e le modalita' del relativo
versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con
l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;";
b) il decimo comma e' sostituito dal seguente: "I comuni ed i
consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti
e delle cooperative di cui al sesto comma che costruiscono alloggi
da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda
il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere
di urbanizzazione";
c) l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente; "Le aree di cui al
secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e
popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei
commi precedenti, o cedute in proprieta' a cooperative edilizie e
loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai
singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi
della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti
previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi
di edilizia agevolata";
d) il dodicesimo comma e' sostituito dal seguente: "I corrispettivi
della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera
a), ed i prezzi delle aree cedute in proprieta' devono, nel loro
insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune
o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun
piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i
corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro
cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei
prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro
versamento puo' essere dilazionato in un massimo di 15 annualita',
di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore
alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici
soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia
per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della
convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere
di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per
quelle cedute in proprieta', e' determinato in misura pari al
costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile";
e) l'alinea del tredicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"Contestualmente all'atto della cessione della proprieta'
dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene
stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e
quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a
quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere:".
64. Gli enti locali territoriali possono cedere in proprieta' le
aree, gia' concesse in diritto di superficie, destinate ad
insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell'articolo 27 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
65. All'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di
pubblica utilita', intervenute anteriormente al 30 settembre 1996,
si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di
determinazione dell'indennita' di cui al comma 1, con esclusione
della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del
risarcimento e' altresi' aumentato del 10 per cento. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in
giudicato".

Avvocato qui entra in gioco lei :)
Le disposizioni della Finanziaria correttamente citate da @mister65 hanno modificato l'art. 35 della Legge 865/1971 contribuendo a dargli la forma attuale. Non introducono il vincolo del prezzo imposto precedentemente abrogato dalla Legge 179/1992, pertanto non mi danno ragione di modificare la mia opinione: gli appartamenti di cui alle Convenzioni ex art. 35 Legge 865/1971 non sono soggette, per legge, al prezzo imposto.

per le convenzioni diritto di superficie, vale l'art. 8 delle 865. i comma abrogati dalla 179 si riferiscono alle convenzioni in diritto di proprietà.
Ritengo che questa osservazione sia davvero acuta. Leggendo l'art. 35, infatti, può esserci il dubbio che i commi abrogati dalla Legge 179/1992 fossero applicabili soltanto alle cessioni in proprietà e non anche a quelle in superficie. Ebbene, ammettiamo per un attimo che i commi abrogati si applicassero solo alle cessioni in proprietà... arriveremmo ad un esito paradossale che, comunque, fa concludere per la libera commerciabilità degli alloggi post-1992.
Infatti il limite del prezzo imposto è disciplinato soltanto dai commi abrogati; il comma 8 prevede soltanto che la convenzione debba stabilire "i criteri per la determinazione del prezzo degli alloggi, ove questa sia consentita". Ebbene, se il comma 8 non impone la rivendita ad un prezzo fisso e se il vincolo del prezzo fisso è stabilito soltanto per le cessioni in proprietà.... allora per definizione gli alloggi costruiti con convenzione ex art. 35 Legge 865/1971 sono liberamente commerciabili.

@Giuseppe Di Piero e @Avv Luigi Polidoro rileggendo la lettera e del comma 8 art 35 865/71:

"e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione (57bis) nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;"

che non è stato abrogato

e quanto riportato nella mia convenzione proprio per ciò che riguarda questo comma 8 o meglio:

" il prezzo massimo di qualsiasi cessione che intervenga dopo sei mesi dall'ultimazione dei lavori sarà determinato sulla base del prezzo di cessione come sopra stabilito, aggiornato in base all'indice istat sul costo della vita e diminuito per la quota non afferente il corrispettivo di concessione, di una percentuale di deprezzamento in base all'età dell'edificio e come a presso indicato:......"

da cio si evince che esiste un prezzo massimo di vendita o sbaglio?
Non posso rispondere senza leggere l'intero testo della convenzione. Forse la tua convenzione impone il limite del prezzo imposto, perché fa riferimento a QUALSIASI cessione. Una risposta sicura presuppone, però, l'esame della convenzione in tutta la sua interezza. Infatti ho letto una convenzione in cui si limitava il prezzo di cessione, ma tutta una serie di elementi (rivalutazione Istat nel periodo intercorrente fra l'inizio ed il termine lavori, l'ancoraggio ad un prezzo base del 1982 nonché la previsione di sanzioni soltanto a carico del concessionario) facevano capire che si trattava di limite per il solo costruttore.
Qui vengo all'intervento di @CheCasa! , il post delle 13 e 44 ove chiede se è comunque opportuno leggere ogni singola Convenzione. La mia risposta è sì, certamente sì, non lo avevo specificato perché lo avevo presupposto nel tentativo di formulare un post che fosse il più breve possibile. La legge stabilisce quando il prezzo imposto c'è (infatti la sentenza n. 18135 del 2015 della Corte di Cassazione specifica che la fonte del prezzo imposto è la legge), ciò non toglie che le convenzioni non possano introdurre ulteriori vincoli. Non a caso non rispondo ai post dei singoli utenti che chiedono se, a mio parere, il loro immobile è liberamente commerciabile oppure no: per farlo dovrei leggere le singole convenzioni, attività di consulenza specifica che non fuoriesce dalle potenzialità del blog (quale Immobilio).
 

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