C

Cesco76

Ospite
ma non vi basta quello che ho scritto finora?
l'avvocato ha ammesso di essersi fermato di leggere a pag. 25.
facesse uno sforzo.
ormai anche le pietre hanno capito la norma.

Da venerdì non scrivevo più su questo blog, perchè oggettivamente incomincio ad annoiarmi a ripetere le stesse cose. 1, 2, 3, 4 volte poi basta.

Poi, stamattina sono dovuto tornare sui miei passi perchè un ns. associato mi ha avvertito che era stato pubblicato un post dell'avv. Polidori che aveva scatenato un putiferio.
A ecco capisco... Ci sono anche altri associati.... Comunque sai ripetere le cose non fa mai male visto che c'è tanta gente nuova che si iscrive al blog
 

Milky

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve a tutti, è la prima volta che scrivo ma ho seguito tutta la discussione e mi sono informata molto sulla faccenda in quanto mi trovo anche io nella stessa vostra condizione (sono un'acquirente che al momento non può rogitare).
La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite si rifà alla legge 106/2011, in particolare al comma 3bis dell'articolo 5, che dice questo:

Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti: "49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Da un'attenta lettura mi sembra chiaro che i vincoli del prezzo massimo di cessione per le convenzioni per il diritto di proprietà stipulate prima dell'entrata in vigore della legge 179/1992 e per le convenzioni per il diritto di superficie (qualunque sia la data in cui sono state stipulate!) possono essere rimossi dopo 5 anni con convenzione stipulata con il Comune su richiesta del proprietario.

Quindi se si vuole vendere una casa con diritto di superficie la cui convenzione si basa sulla legge 865/1971 è necessario che:
a) Siano trascorsi 5 anni
b) Venga stipulata una convenzione con il Comune dietro pagamento di un corrispettivo


 

Dom66

Membro Junior
Privato Cittadino
Quindi se si vuole vendere una casa con diritto di superficie la cui convenzione si basa sulla legge 865/1971 è necessario che:
a) Siano trascorsi 5 anni
b) Venga stipulata una convenzione con il Comune dietro pagamento di un corrispettivo

....infatti è quello che stiamo aspettando dal comune, la possibilità di pagare sto corrispettivo per poter vendere le nostre case
 

Dom66

Membro Junior
Privato Cittadino
@Dom66, qua ci vogliono nervi saldi e molta pazienza.

So che è difficile, lo capisco perfettamente, ma non è saggio sbottare così...
....mi scuso con tutti per lo sfogo ma non ce la faccio più, mi sento impotente e vado fuori di testa se penso che la pianificazione del mio futuro non dipende da me....

Queste sono delle Pec Attive del comune di Roma. Secondo me è nostro diritto scrivere e a vere risposte sull'avanzamento di questa delibera.
Ormai il Commissario si è insediato da due settimane. Abbiamo diritto ad una risposta.

protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it
protocollo.direzionegenerale@pec.comune.roma.it
protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it
protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it
.....ho provato a scrivere ma le mie mail non vengono recapitate in quanto inviate da mail ordinaria e non pec.....si deve avere necessariamente avere una pec per scrivere a quegli indirizzi?
 
Ultima modifica di un moderatore:

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
:shock:

Daiiiiiii Giuseppe lascia uscire dal tuo corpo il Devil che è in te "vade retro spiritus associator meleficus querelantibus contenziosoaspirantibus"
questo è un Forum in cui sia i privati cittadini che i più preparati compresi i volenterosi si scambiano opinioni ... non siamo in un aula di tribunale
qui regna il confronto disinteressato e "dovrebbe" prevalere il rispetto reciproco ;)

scusa se ho sottolineato il disinteressato

Poi non mi sembra che la problematica sia così di chiara e semplice interpretazione, se fosse stato così non ci sarebbero state sentenze precedenti discordanti tra di loro
e soprattutto i supremi attori delle compravendite ivi compreso il Comune stesso non si sarebbero trovati in questa situazione di ampasse

Che dici? ;) (so che mi risponderai che per te è tutto chiaro e limpido)
Purtroppo per noi sentimentalisti ignoranti non lo è

(vediamo il torbito e subiamo l'ingiustizia di chi vive in prima persona il problema e che cerca una giusta soluzione immediata evitando il contenzioso)

che dire ..... se non Grazie per il tuo prezioso contributo nel fornire informazioni

:confuso:

:):D:risata: Buongiorno!
 
C

Cesco76

Ospite
Salve a tutti, è la prima volta che scrivo ma ho seguito tutta la discussione e mi sono informata molto sulla faccenda in quanto mi trovo anche io nella stessa vostra condizione (sono un'acquirente che al momento non può rogitare).
La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite si rifà alla legge 106/2011, in particolare al comma 3bis dell'articolo 5, che dice questo:

Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti: "49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Da un'attenta lettura mi sembra chiaro che i vincoli del prezzo massimo di cessione per le convenzioni per il diritto di proprietà stipulate prima dell'entrata in vigore della legge 179/1992 e per le convenzioni per il diritto di superficie (qualunque sia la data in cui sono state stipulate!) possono essere rimossi dopo 5 anni con convenzione stipulata con il Comune su richiesta del proprietario.

Quindi se si vuole vendere una casa con diritto di superficie la cui convenzione si basa sulla legge 865/1971 è necessario che:
a) Siano trascorsi 5 anni
b) Venga stipulata una convenzione con il Comune dietro pagamento di un corrispettivo

Ma perquesta nuova convezione é necessariaquesta benedetta delibera del comune x l'applicazione della 106/2011
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
immagini-buongiorno-47.jpg
 
C

Cesco76

Ospite
.....ho provato a scrivere ma le mie mail non vengono recapitate in quanto inviate da mail ordinaria e non pec.....si deve avere necessariamente avere una pec per scrivere a quegli indirizzi?
Con 5€ puoi attivare la pec con poste, te l'attivano in tempi brevi, te lo consigli xche ormai è utile x molte pratiche
 

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