Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Signor Di Piero il comma 49bis art 31 della 448 parla di convenzioni ante 1992. Questo significa che le Convenzioni con il Comune post 1992 che prevedono un prezzo massimo di vendita non sono valide? Ho un po di confusione a riguardo. La delibera citando il comma 49 determina un anno prima del quale si può chiedere l' affrancamento ma allora come mai viene previsto il prezzo massimo nella mia convenzione del 2000?

C'è
Signor Di Piero il comma 49bis art 31 della 448 parla di convenzioni ante 1992. Questo significa che le Convenzioni con il Comune post 1992 che prevedono un prezzo massimo di vendita non sono valide? Ho un po di confusione a riguardo. La delibera citando il comma 49 determina un anno prima del quale si può chiedere l' affrancamento ma allora come mai viene previsto il prezzo massimo nella mia convenzione del 2000?

Copio e incollo un mio vecchio post

1) Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate prima della entrata in vigore della L. 179/1992;

2) Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L. 662/1996;

3) Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L.179/1992 ma prima dell'entrata in vigore della L. 662/1996;

4) Convenzioni in diritto di superficie;

Per quanto riguarda il primo tipo di convenzioni ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate prima della entrata in vigore della L. 179/1992, i vincoli sono stabiliti direttamente dai commi 14,15,16,17,18,19 e 20 dell'art. 35 e così consistono:
- Prima dei 10 anni dalla data di prima assegnazione, impossibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque;
- dai 10 ai 20 anni, dalla data di prima assegnazione, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque possieda i requisiti per accedere a tale tipologia di alloggi al prezzo consentito dalla convnzione;
- oltre i 20 anni, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque dopo aver versato nelle casse comunali la differenza tra l'attuale valore venale del terreno e il prezzo di cessione stabilito in convenzione.
Per l'eliminazione di tali vincoli occorre usare lo strumento previsto dal c. 49-Bis della L. 448/1998.

Al secondo tipo di convenzioni ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L. 662/1996; si applicano i vincoli di cui all'art. 7 e 8 della L. 10/77 poi trasfusi negli art. 17 e 18 del DPR 380/2001 che prevede il vincolo del prezzo massimo di cessione da 20 a 30 anni dalla concessione del terreno.
Per l'eliminazione di tali vincoli occorre usare lo strumento previsto dal c. 49-Ter della L. 448/1998.

Terzo tipo di convenzioni
, ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L.179/1992 ma prima dell'entrata in vigore della L. 662/1996 per cui non sono previsti vincoli diretti pertanto non occorre stipulare nessuna convenzione sostitutiva.

Nel quarto tipo di convenzioni ossia quelle per la concessione del diritto di superficie (fino a 99 anni) , si applica il comma 8 dell'art. 35 della Legge 865/1971 il quale prevede che la convezione debba prevedere:
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonchè per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
Tali vincoli posso essere rimossi utlizzando lo strumento previsto dal c. 49-Bis della L. 865/1971;
 

daga

Membro Junior
Privato Cittadino
Kinglion scusami un attimo
Ma la tua situazione qual è?
Penso che tu stia facendo una grande confusione.
Secondo te che sta acquistando un immobile per la terza o quarta volta non puó farlo perché lo dicono i notai?
Giá hanno combinato col Comune in passato un casino enorme avallando ció che non poteva vendersi a prezzo libero di mercato.
Ora che il Comune si é tramite la delibera allineata alla legge, te ne esci con trentamila frasi confusionarie.
E poi sei tu che ti rivolgi continuamente a Cesco prendendola sul personale.
Abbi un po' di pazienza ma noi stiamo dal 16settembre cosí
A questo punto si fanno le cose passo dopo passo.
E se hai tanti dubbi ci sono gli uffici preposti al riguardo
Sono perfettamente d'accordo con te; inoltre volevo dire a Kinglion che l'assegnatario è colui che ha acquistato dalla cooperativa, quindi il primo acquirente.
 

Andreano70

Membro Junior
Privato Cittadino
Scusate io come primo assegnatario, non avrei problemi quindi a chiedere l'affrancamento per poter vendere a prezzo libero fermo restando il diritto di superficie?
 

silviag71

Membro Junior
Privato Cittadino
Una nota trasmissione RAI, interpellata grazie ad una mia amica giornalista, vorrebbe fare un servizio su quanto accaduto, specialmente sul paradosso che si è creato su noi secondi e terzi acquirenti. Tra l'altro di solito riescono ad ottenere discreti risultati e magari alzare la n polverone mediatico potrebbe aiutare a dipanare la matassa, qualcuno è interessato?
io mi rendo disponibile
 

iteleo

Membro Attivo
Privato Cittadino
For
C'è


Copio e incollo un mio vecchio post

1) Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate prima della entrata in vigore della L. 179/1992;

2) Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L. 662/1996;

3) Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L.179/1992 ma prima dell'entrata in vigore della L. 662/1996;

4) Convenzioni in diritto di superficie;

Per quanto riguarda il primo tipo di convenzioni ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate prima della entrata in vigore della L. 179/1992, i vincoli sono stabiliti direttamente dai commi 14,15,16,17,18,19 e 20 dell'art. 35 e così consistono:
- Prima dei 10 anni dalla data di prima assegnazione, impossibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque;
- dai 10 ai 20 anni, dalla data di prima assegnazione, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque possieda i requisiti per accedere a tale tipologia di alloggi al prezzo consentito dalla convnzione;
- oltre i 20 anni, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque dopo aver versato nelle casse comunali la differenza tra l'attuale valore venale del terreno e il prezzo di cessione stabilito in convenzione.
Per l'eliminazione di tali vincoli occorre usare lo strumento previsto dal c. 49-Bis della L. 448/1998.

Al secondo tipo di convenzioni ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L. 662/1996; si applicano i vincoli di cui all'art. 7 e 8 della L. 10/77 poi trasfusi negli art. 17 e 18 del DPR 380/2001 che prevede il vincolo del prezzo massimo di cessione da 20 a 30 anni dalla concessione del terreno.
Per l'eliminazione di tali vincoli occorre usare lo strumento previsto dal c. 49-Ter della L. 448/1998.

Terzo tipo di convenzioni
, ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L.179/1992 ma prima dell'entrata in vigore della L. 662/1996 per cui non sono previsti vincoli diretti pertanto non occorre stipulare nessuna convenzione sostitutiva.

Nel quarto tipo di convenzioni ossia quelle per la concessione del diritto di superficie (fino a 99 anni) , si applica il comma 8 dell'art. 35 della Legge 865/1971 il quale prevede che la convezione debba prevedere:
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonchè per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
Tali vincoli posso essere rimossi utlizzando lo strumento previsto dal c. 49-Bis della L. 865/1971;
Ho scaricato dal sito area167 la legge 865/1971 ma l'art 49 non tratta delle rimozioni dei vincoli per i diritti di superficie. Alcuni sono all'art 35 ma non trovo il riferimento corretto
 

Peppe85

Membro Junior
Privato Cittadino
For

Ho scaricato dal sito area167 la legge 865/1971 ma l'art 49 non tratta delle rimozioni dei vincoli per i diritti di superficie. Alcuni sono all'art 35 ma non trovo il riferimento corretto

Ciao Iteleo, delle varie casistiche abbiamo discusso molto in questo Post (se ricordo bene le famose casistiche sono state riportate a pagina 62 ) quello che ormai è sicuro al 100% è che non esistono casi per le case in diritto di superficie ma solo per quelle in diritto di proprietà.
Se hai modo rileggiti le pagine precedenti (che se raccolte insieme genererebbero un qualcosa di più efficiente dell'obrobrio partorito in questi anni dal comune e soci).

La cosa totalmente assurda è che le case sono da ormai 4 mesi totalmente bloccate.
Per non parlare dei rogiti e dei soldi in ballo...
 

marco818

Membro Ordinario
Professionista
Infatti per questo essendo un acquirente solo compromissario sono talmente scoraggiato di questa situazione assurda, che ho fatto richiesta tramite un legale di far decadere il preliminare e pretendere la restituzione della caparra versata...
Purtroppo gettando nel panico il venditore...
 

iteleo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Secondo un'impiegata dell'Eur invece si. Ha chiesto ad un socio di fare la domanda di prezzo massimo per cui anche i diritti di superficie hanno il problema del vincolo del prezzo. Mi chiedo può essere superato dalla delibera Tronca? Il 49bis della 448 parla di convenzioni prima del 1992 o almeno così intendo. Per questo sono in confusione
 

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