Salve a tutti, oggi il proprietario ha ottenuto il responso dal Comune di Roma.
A quanto pare si può procedere con la compravendita senza la necessità di pagare alcun corrispettivo.
Recita quanto segue:
OGGETTO: richiesta alienazione ante L 179/92 di alloggio e relative pertinenze sito al...DIRITTO DI PROPRIETA' - P.Z. SERPENTARA 1°
"Con riferimento all'oggetto ed a riscontro dell'istanza pervenuta allo scrivente Ufficio prot n. XXXX del YYYY, si rappresenta che, essendo trascorsi più di 30 anni dalla data di stipula dell'atto di convenzione in proprietà, in data 18/7/1980, rep. n. ___ a rogito notaio ___ tra ____ e il Comune di Roma, sono decaduti i vincoli in materia di alienazione di alloggi realizzati in regime di L. 167/72, in considerazione dell'art. 18, comma 1 lett. d del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (durata vincoli max 30 e minimo 20 anni) e della Legge n. 135 del 7.8.2012, di conversione del D.L. n. 95/2012, che modifica il comma 46 dell'art. 31 della Legge 448/1998"
Fabi0 fai attenzione però a quello che dice il Comune di Roma. A quanto pare tu rientri in questa casistica:
Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate prima della entrata in vigore della L. 179/1992;
Per quanto riguarda il primo tipo di convenzioni ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate prima della entrata in vigore della L. 179/1992, i vincoli sono stabiliti direttamente dai commi 14,15,16,17,18,19 e 20 dell'art. 35 e così consistono:
- Prima dei 10 anni dalla data di prima assegnazione, impossibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque;
- dai 10 ai 20 anni, dalla data di prima assegnazione, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque possieda i requisiti per accedere a tale tipologia di alloggi al prezzo consentito dalla convenzione;
- oltre i 20 anni, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque dopo aver versato nelle casse comunali la differenza tra l'attuale valore venale del terreno e il prezzo di cessione stabilito in convenzione..
Per l'eliminazione di tali vincoli occorre usare lo strumento previsto dal c. 49-Bis art. 31 della L. 448/1998 (introdotto con DL 70/2011 – convertito in L.106/2011).
informati bene, anche con il tuo Notaio..... in bocca al lupo