Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Quindi rivedranno le stime anche per i PdZ per i quali i proprietari hanno riscattato il terreno, rogitato e acquisito la piena proprietà ?
Ps ha per caso la lettera mostrata a Presa Diretta con la quale le coop sono sottratte dall'pbbligo del prezzo massimo? Io ho pagato la casa non secondo prezzo massimo ma secondo quanto descritto nella lettera e ora non potrei rivendere al prezzo pagato ai sensi art 14 della Convenzione con il comune.

Credo che il Comune avrà grosse difficoltà a recuperare il passato. Per il futuro ...
 

GIAeGIO

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Privato Cittadino
Mi confermate che dopo 10 anni non si può fare nulla? Un sedicente avvocato mi ha detto che non è vero. Io mi sarei accontentato del 50% dei soldi per la proprietà o dell'affrancazione
 

Houdini72

Membro Attivo
Privato Cittadino
Non riesco a condividere le opinioni di alcuni partecipanti al forum. Ma come pensate che l'esito di una causa nei confronti dei primi venditori possa essere dato per scontato...per via di una sentenza??? Ma avete trascurato l'evoluzione della vicenda??? Qualcuno sostiene che i nulla osta non sono validi e in sede di giudizio sono carta straccia...e chi se ne frega dei nulla osta!!! State trascurando che l'ammissione di responsabilità del comune per il lassato é scritta nero su bianco sulla delibera in carta intestata e firmata dalla massima autorità dell'attuale amministrazione!!!! In parole povere in un contenzioso verrebbe tirato in ballo il comune semplicemente allegando agli atti la delibera...risultato causa decennale...venditore pressoché immune e acquirente con spese legali da sostenere
 

iteleo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ancora a dire che esiste un'altra sentenza! ma dove sta? ...siete sicuri che si tratta di 865/1971 e non di convenzione bucalossi (Legge 10/77)?
Per inciso, a ns. modo di vedere il prezzo massimo di cessione dovrebbe applicarsi anche a questa tipologia di alloggi.

P.S. -- Buona giornata a tutti! ............... a risentirci nei prossimi giorni.

Caro Di Piero, eccola:
I giudici di legittimità avevano ritenuto “insussistente” il vincolo del prezzo massimo di vendita una volta scaduto il termine di inalienabilità e che, comunque, lo stesso non fosse riferibile alle vendite successive alla prima (Corte di Cassazione l 2 ottobre 2000 n. 13006 e 4 aprile 2011 n.7630).
In sostanza l'orientamento dei giudici era di estendere i criteri della 10/77 alla 865/71 cosa pi rinnegata dalla sentenza del 16 settembre 2015 ma applicabile fino ad allora.
Ecco perchè dubito della riuscita di cause specie laddove nell'atto era citata la convenzione con il Comune e il venditore ha accettato consapevolmente o inconsapevolmente.
 
Ultima modifica:

degan79

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Privato Cittadino
Sentenza n. 13066 non si riferisce ai diritti superficie ex 865/71 ma alle convenzioni bucalossi. Basterebbe leggere qualche riga in più. Ogni 20 pagine qualcuno tira fuori la 13006 e più volte, anche da avvocati dei venditori, e' stato poi fatto notare che non è' applicabile ai diritti di superficie ex 865. Se hai la pazienza di leggere la sentenza, ti renderai conto che dice l'esatto contrario di quello che tu affermi. Ma forse non ne ha voglia o interesse
 

iteleo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Sentenza n. 13066 non si riferisce ai diritti superficie ex 865/71 ma alle convenzioni bucalossi. Basterebbe leggere qualche riga in più. Ogni 20 pagine qualcuno tira fuori la 13006 e più volte, anche da avvocati dei venditori, e' stato poi fatto notare che non è' applicabile ai diritti di superficie ex 865. Se hai la pazienza di leggere la sentenza, ti renderai conto che dice l'esatto contrario di quello che tu affermi. Ma forse non ne ha voglia o interesse

Non sono un avvocato ma ho letto dal sito seguente la genesi del tutto:
Rimessa alle Sezioni Unite la questione del prezzo massimo di cessione di immobili costruiti in regime di “edilizia convenzionata e agevolata”: la scadenza del vincolo quinquennale d’inalienabilità determina il venir meno anche di quello relativo alla determinazione del prezzo? | Diritto Civile Contemporaneo

per cui siccome si tratta di interpretare la legge ci andrei cauto a sostenere che prima del 16 settembre fosse tutto chiaro.
 

Bianca1986

Membro Junior
Privato Cittadino
terminata la riunione e accordati per effettuare un presidio davanti alla sede del dipartimento urbanistica di via Civiltà del Lavoro n. 10 all'eur GIOVEDI 7 PRILE ore 11:30. Il motivo è fare pressione affinché TRONCA firmi la delibera ormai pronta da giorni che ci permette di vendere e affittare i nostri appartamenti a prezzi di mercato.
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Caro Di Piero, eccola:
I giudici di legittimità avevano ritenuto “insussistente” il vincolo del prezzo massimo di vendita una volta scaduto il termine di inalienabilità e che, comunque, lo stesso non fosse riferibile alle vendite successive alla prima (Corte di Cassazione l 2 ottobre 2000 n. 13006 e 4 aprile 2011 n.7630).
In sostanza l'orientamento dei giudici era di estendere i criteri della 10/77 alla 865/71 cosa pi rinnegata dalla sentenza del 16 settembre 2015 ma applicabile fino ad allora.
Ecco perchè dubito della riuscita di cause specie laddove nell'atto era citata la convenzione con il Comune e il venditore ha accettato consapevolmente o inconsapevolmente.

Mi dispiace dirtelo, ma hai capito proprio il contrario.
 

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