robert50

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ma forse lo 0.6 è un coefficente di abbattimento relativo al metodo di stima e non c'entra nulla con lo sconto che possono fare i comuni?
Buongiorno a tutti. Anzitutto grazie per le informazioni che ho ricevuto dalla lettura delle pagine precedenti. Cercherò di dare il mio contributo.
Ho una domanda: secondo voi, depositando domani l'istanza per l'affrancazione, sono prevedibili - grosso modo - i tempi per arrivare alla stipula della convenzione per l'eliminazione del presso massimo di cessione?
Come avrai letto nelle pagine precedenti non è possibile al momento prevedere i tempi di esecuzione dei provvedimenti di affrancazione, il Dirigente preposto è stato esonerato e al momento il suo posto è vacante.Ci sono un migliaio di richieste di affrancazione da evadere......datti una regolata.
 
A

Andrea Fiocco

Ospite
Non vorrei che si pensasse che sto portando sfiga ma sugli oneri di urbanizzazione, come già postato ho seri dubbi e in parte lo confermi anche tu. Tutto sto casino per 1.500€ ???? Se io inserisco i costi di urbanizzazione ottengo cifre negative, quindi IL COMUNE DOVRA' DARMI SOLDI IN DIETRO !!!!!! Purtroppo credo che i calcoli saranno altri. Perché non ci dici quanto pagheresti escludendo gli oneri di urbanizzazione ?


Ti rispondo con il parere espresso in forma di sentenza dalla Corte dei Conti (sezione regionale di controllo per la Lombardia)…parere espresso nei confronti del sindaco di Arese (MI)

merito

...Alla luce della disciplina sopra richiamata la convenzione stipulata dal Comune per concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nei P.E.E.P. deve prevede il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, allo scopo evidentemente di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell'Amministrazione.
Si deve pertanto ritenere, riprendendo una interpretazione condivisa anche dalla magistratura amministrativa, che nell'ipotesi in cui il corrispettivo per le opere di urbanizzazione sia stato determinato in misura pari al costo della loro realizzazione da parte dell'ente locale e questo sia stato già versato per intero dal concessionario all'atto del riconoscimento del diritto di superficie, il relativo ammontare rivalutato debba essere detratto dal valore venale nella misura in cui tale valore tenga conto anche dell'incremento derivante dall'urbanizzazione primaria e secondaria dell'area (Cfr. TAR Sardegna, sentenza n. 1603/2002).
La disposizione di legge in esame appare sufficientemente chiara nel considerare compresi negli “oneri di concessione del diritto di superficie” da scomputare dal valore venale del bene percentualmente ridotto, non solo il corrispettivo per la concessione dell'area, ma ANCHE IL CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE che il concessionario abbia già versato all'ente locale, entrambi ragguagliati ai valori attuali (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, parere n. 5576/2003).
Se così non fosse il concessionario verrebbe gravato di un onere che non trova riscontro nella disciplina di legge, diretta viceversa a determinare il corrispettivo della trasformazione in termini di differenza tra quanto già corrisposto per la concessione del diritto di superficie e quanto richiesto per l'acquisizione in proprietà…

In sostanza, tu Comune non puoi farmi pagare due volte.

Se i tuoi calcoli dovessero essere giusti, e lo sono sicuramente, i tuoi effetti in negativo, credo, dico credo, che tu abbia diritto ad una stipula di una nuova convenzione senza cacciare un euro. Devi pagare solo il notaio.
 

EmiVal

Membro Attivo
Privato Cittadino
Oggi ho sentito già due volte, da un agente immobiliare e da un notaio, parlare della possibilità, per chi come me ha pagato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà su un pdz sbloccato, di ricevere dal comune la richiesta di pagare "qualcosa in più" o addirittura l'affrancazione.

:shock::shock::shock::shock:
 

Houdini72

Membro Attivo
Privato Cittadino
Tornando al discorso degli oneri di urbanizzazione ho appreso poco fa da chi effettuava materialmente i pagamenti da parte della cooperativa che gli importi sono stati versati principalmente agli operatori che eseguivano i lavori e fatturavano. Sembrerebbe da quanto riferitomi che le somme che estrapoliamo dalla convenzione non sono state versate direttamente al Comune. Se così fosse nel caso in cui decidessero di scorporarli dall'affrancamento, come fanno a riscontrarli se non li hanno contabilizzati????
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Per quanto riguarda l’edilizia residenziale pubblica, l’art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 così come modificato dal comma 63, lettera d), dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a sua volta modificata dall’art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 136, prevede che: “... Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni

Nella regione Lazio, gli oneri di urbanizzazione non sono stati determinati in base al costo effettivo di realizzazione, ma in base a quanto stabilito dall'art. 21 della Legge regionale 35/1977 che così testualmente recita: "Nell'ambito di piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e delle aree destinate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, ferme restando le agevolazioni previste dagli artt. 7 e 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 il costo delle opere di urbanizzazione non può essere determinato in misura superiore all'85 per cento del corrispondente contributo per opere di urbanizzazione stabilito dal Comune ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della presente legge".

Inoltre c'è il problema che l'edilizia convenzionata, ai sensi dell'art. 7 e 8 della legge 10/77 (ora trasfusi negli artt. 17 e 18 del DPR 380/2001), non ha pagato il corrispettivo relativo ai costi di costruzione.

P.S. - I pareri forniti dalle sezioni autonome della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non sono vincolanti per la pubblica amministrazione; tanto è vero che il Comune di Lecco, ad uno di questi pareri, ha preferito l'interpretazione fornita dalla ns. Associazione "Area 167" in quanto più aderente ai principi fissati dalla Carta Costituzionale
 

boccio

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Per quanto riguarda l’edilizia residenziale pubblica, l’art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 così come modificato dal comma 63, lettera d), dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a sua volta modificata dall’art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 136, prevede che: “... Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni

Nella regione Lazio, gli oneri di urbanizzazione non sono stati determinati in base al costo effettivo di realizzazione, ma in base a quanto stabilito dall'art. 21 della Legge regionale 35/1977 che così testualmente recita: "Nell'ambito di piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e delle aree destinate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, ferme restando le agevolazioni previste dagli artt. 7 e 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 il costo delle opere di urbanizzazione non può essere determinato in misura superiore all'85 per cento del corrispondente contributo per opere di urbanizzazione stabilito dal Comune ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della presente legge".

Inoltre c'è il problema che l'edilizia convenzionata, ai sensi dell'art. 7 e 8 della legge 10/77 (ora trasfusi negli artt. 17 e 18 del DPR 380/2001), non ha pagato il corrispettivo relativo ai costi di costruzione.

P.S. - I pareri forniti dalle sezioni autonome della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non sono vincolanti per la pubblica amministrazione; tanto è vero che il Comune di Lecco, ad uno di questi pareri, ha preferito l'interpretazione fornita dalla ns. Associazione "Area 167" in quanto più aderente ai principi fissati dalla Carta Costituzionale
IN SINTESI COSA VUOI DIRE ???? SE PARLI ANCHE TU IN AVVOCATESE È FINITAAAAAAAAAAAAAA.
 
Ultima modifica:

Andreano70

Membro Junior
Privato Cittadino
É inutile scervellarsi, aspettiamo i conteggi definitivi e poi vediamo. Io sono sempre più convinto che la situazione non sia chiara sia per il presente ma soprattutto che non è stato risulto il pregresso di chi ha venduto tranquillamente e gli ignari acquirenti che si ritrovano ora a pagare altri soldi per una casa che hanno acquistato a prezzo di mercato pieno.
 

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