Scusate, non si legge il testo che riporto di seguito:
Scusami ma allora per chi ha fatto, come me, la trasformazione in uno dei 14 piani di zona con atto pubblico l'affrancazione non dovrebbe essere richiesta. Nell'atto stipulato lo scorso 14 gennaio con il Comune si legge che le limitazioni hanno avuto luogo per 20 anni, salvo quanto disposto nel negli articoli 49 bis e ter della 448/98 (che sono anche essi un vincolo temporale), ma che alla scadenza della convenzione "non vi è alcun limite alla facoltà di godimento dell'immobile, nè alcun obbligo nei confronti di Roma Capitale".
Questo fa nascere un secondo problema che è legato all'atto di affrancazione a seguito della trasformazione il cui testo è, di fatto, copia del modello contenuto nella delibera del Comune del 2003 nella quale, all'art. 3 (quello sul prezzo massimo), e che dice che le limitazioni perdono efficacia allo scadere della Convezione a far data dalla prima stipula che risale al 1991 (nell'atto hanno inserito in piu il riferimento alla 448/98).
Il fatto è che dovremmo stipulare una convenzione su un vincolo che in linea teorica non esiste in quanto l'atto pubblico ha già dichiarato esaurita l'efficacia della disposizione. Voglio dire che Roma Capitale con la 40/2016 sta chiedendo al coloro che hanno già estinto i vincoli di sottoscrivere un atto per elimiare un vincolo che non esiste essendo già sciolto da un precedente atto. Sembra una contraddizione se posto come atto consequenziale. Il notariato non sembra avere preso posizione e la 40/2016 sembra aver complicato alcune situazioni che invece sembravano chiuse. Alcuni comuni considerano (es. Cuneo) la trasformazione come un atto di estinzione totale dei vincoli.
Scusami ma allora per chi ha fatto, come me, la trasformazione in uno dei 14 piani di zona con atto pubblico l'affrancazione non dovrebbe essere richiesta. Nell'atto stipulato lo scorso 14 gennaio con il Comune si legge che le limitazioni hanno avuto luogo per 20 anni, salvo quanto disposto nel negli articoli 49 bis e ter della 448/98 (che sono anche essi un vincolo temporale), ma che alla scadenza della convenzione "non vi è alcun limite alla facoltà di godimento dell'immobile, nè alcun obbligo nei confronti di Roma Capitale".
Questo fa nascere un secondo problema che è legato all'atto di affrancazione a seguito della trasformazione il cui testo è, di fatto, copia del modello contenuto nella delibera del Comune del 2003 nella quale, all'art. 3 (quello sul prezzo massimo), e che dice che le limitazioni perdono efficacia allo scadere della Convezione a far data dalla prima stipula che risale al 1991 (nell'atto hanno inserito in piu il riferimento alla 448/98).
Il fatto è che dovremmo stipulare una convenzione su un vincolo che in linea teorica non esiste in quanto l'atto pubblico ha già dichiarato esaurita l'efficacia della disposizione. Voglio dire che Roma Capitale con la 40/2016 sta chiedendo al coloro che hanno già estinto i vincoli di sottoscrivere un atto per elimiare un vincolo che non esiste essendo già sciolto da un precedente atto. Sembra una contraddizione se posto come atto consequenziale. Il notariato non sembra avere preso posizione e la 40/2016 sembra aver complicato alcune situazioni che invece sembravano chiuse. Alcuni comuni considerano (es. Cuneo) la trasformazione come un atto di estinzione totale dei vincoli.