Caro Santi, giusto per informarti di come ha ragionato il Comune, ti riporto quello che mi hanno detto: l'Avvocatura ha molto dibatutto la questione sulla base della nuova sentenza sul punto a fine pg. 9 la sentenza recita " ... ll vincolo del prezzo massimo non è affatto soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alinienare; ed anzi, in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita".
Sulla base di ciò non applicano la leggi che citi; in particolare la frase efficacia indefinita fa si che loro intendano che anche dopo 20 anni si deve eliminare il vincolo.
Se avessero scritto meglio, ovvero, a meno che il proprietario non abbia riscattato il terreno ai sensi art. 35 l. 865/71, non si sarebbero avuti i problemi che ora si hanno con il Comune. Evidenzio anche che nelle convenzioni per il riscatto del diritto di superficie vi era anche l'eliminazione dopo 20 anni del vincolo sul prezzo e quindi di fatto veniva redatta una convenzione ad hoc, proprio come prevede la sentenza, anche su questo punto.
Credo che il ricorso al TAR debba sollevare tale questione chiarendo la frase della sentenza.