se posso intromettermi questa storia dell'affrancazione era chiara dall'assegnazione. Infatti se leggete attentamente le varie assegnazioni è riportato cosa fare in caso di vendita a mercato libero. sulla mia (di 35 anni fa) è scritto cosi :
"ARTICOLO 6. - CONVENZIONE CON IL COMUNE - VINCOLI E DIVIETI –
La parte assegnataria dichiara espressamente di ben conoscere e di accettare tutti i patti, clausole, condizioni e limitazioni contenuti nell'indicato atto di concessione ai sensi dell'art.35 della legge 865/71 del diritto di piena proprietà da parte del Comunedi Roma e relativi allegati a rogito del Notaio ....................in data 19 novembre· 1985 rep.n....................., che si deve intendere come qui interamente riportato per far parte integrante e sostanziale dell'atto di assegnazione obbligandosi sin d'ora perse ed aventi causa a rispettarla, impegnandosi nel contempo a non usare e disporre dell'alloggio oggetto dell'assegnazione, in contrasto con le prescrizioni dello stesso atto di concessione e delle leggi in esso richiamate, con particolare riguardo alla legge 22 ottobre 1971 n.865 e sue modificazioni.
In particolar modo la parte assegnataria dichiara di ben conoscere ed accettare le clausole limitative dell'uso e del godimento degli alloggi, contenute nell'articolo 15 di detta convenzione, specificamente per l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui ai commi 15 e seguenti dell'art. 35 della legge 865/71 e successive modificazioni il cui testo di seguito si trascrive:
"A) l'alloggio e le relative pertinenze non può essere alienato a nessun titolo, ne su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, per un periodo di tempo di(dieci) anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità;
B) decorso tale periodo di tempo l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale, tenendo conto dello stato·di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n.865 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonchè dal costo delle opere·di urbanizzazione poste a carico del proprietario;
C) dopo 20 (venti) anni dal rilascio della licenza di abitabilità il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritti reali di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Roma che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza fra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolata dall'Istituto centrale di Statistica: tale differenza sarà valutata dall’Ufficio Tecnico Erariale e riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente Ufficio del Registro, che provvederà a versarla al Comune, dovendo essere tale somma destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e. popolari;
D) l'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del Comune di Roma la somma di cui al punto precedente, esclusivamente a soggetti aventi requisiti per l'assegnazioned i alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'Ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al precedente punto B), Il versamento della somma può èssere effettuato, decorso il termine di 20 (venti) anni, direttamente dal proprietario, al Comune indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio, Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute alle lettere A), B), C) e D) che precedono, sono nulli e tale nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro ne abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice". A tal fine la parte assegnataria dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi per essere assegnatario di alloggi di edilizia economica e popolare quali previsti all'art.l5 dell'atto di convenzione stesso e come meglio specificati nell'atto cui fa parte il presente documento e di ben conoscere le sanzioni cui va incontro in caso di mancanza degli stessi."
Quindi oltre a doverne essere a conoscenza gli assegnatari anche i NOTAI dovevano sapere dei vincoli quando rogitavano.........esatto????