No, il riscatto è "bloccato" anche nei 14 pdz già noti: non tecnicamente, ma di fatto.
@EmiVal purtroppo quello che scrivi e' vero! Ma e' un comportamento evidentemente illeggittimo, a dir poco (forse si potrebbero riscontrare anche aspetti piu' gravi da denunciare alle autorita' competenti!).
Infatti, contrariamente a quanto dicono i funzionari del Comune e di RpR (che sembra si comportino secondo una precisa "direttiva" dei loro responsabili, che sarebbe il caso di denunciare all'Assessore Berdini ed al Sindaco di Roma), la Deliberazione 40/2016 NON ha abrogato la Deliberazione 54/2003, anzi, ci sono vari punti de tale Deliberazione che fanno specifico riferimento alla cessione in proprieta (cioe' alla trasformazione) per esempio quando viene citata l'ulteriore abbattimento del 50% sia nei punti deliberati che nell'allegato.
Considerando che l'unica Bozza di Trasformazione e' quella approvata dalla Deliberazione 54/2003, che, dopo i 20 anni, fa decadere TUTTI i vincoli, quanto sostengono i Funzionari del Comune, in relazione al fatto che la Deliberazione 40/2016 ha "bloccato" le Trasformazioni e', semplicemente, un'illazione senza alcun fondamento.
Per giunta, ci sono dei casi in cui il Comune ha gia' incassato i corrispettivi per la trasformazione, che ha richiesto con una lettera ufficiale e, non potendo restituire tali importi (mi pare ci sia il comma 49 della Legge 448/1998 che lo vieta), non vedo altra via di uscita per il Comune di procedere con la finalizzazione delle trasformazioni richieste ed ancora in sospeso (per altro sul sito web del Comune di Roma la Trasformazione e' descritta nei dettagli con tanto di modulistica e Deliberazioni relative). Per altro, se le lettere di risposta del Comune per le Trasformazioni, quando si decidera' ad inviarle, riporteranno un importo elevato, c'e' anche la possibilita' di chiedere una verifica del rispetto dell'ultima frase del comma 48 (quella che pone il limite massimo pari al valore della cessione in Diritto di proprieta' attualizzati al momento della trasformazione che, secondo me, si puo' gia' calcolare utilizzando le stime approvate dalle precedenti deliberazioni che si erano basate su tale principio, invece dell'estimo "analitico").
Infine, dato che l'ultima Deliberazione 13/2016 ha stabilito una tempistica specifica di 180 giorni solo per l'Affrancazione, a rigore, per la Trasformazione resta valida la tempistica standard dei 30 giorni, quindi, come faro' io al mio rientro, penso che sia utile fare un'istanza di sollecito per le richieste di preadesione alla Trasformazione gia' presentate e protocollate, indicando l'intenzione di procedere ad un esposto alle autorita' competenti per la verifica di eventuale "omissione di atti di ufficio" che non mi sembra un reato di poco conto ...