@Cesco76 probabilmente, invece di "
per le stesse convenzioni come ribadito dalla sentenza il vincolo del prezzo non decade automaticamente a alla decadenza del vincolo di prezzo", volevi scrivere "per le stesse convenzioni come ribadito dalla sentenza il vincolo del prezzo non decade automaticamente a alla
decadenza del divieto di alienare", ma scusami, sicuramente per un mio problema di bassa capacità di comprendonio, continuo a non capire cosa volevi dire. Infatti la "
decadenza del divieto di alienare" si riferisce al limite dei 5 anni entro i quali vige il vincolo di parziale inalienabilità previsto dalla Legge 179/1992: “
gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall’assegnazione o dall’acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati”, ma da questo punto di vista non mi è chiaro cosa c'entra quanto scrivi con gli alloggi per i quali sia già avvenuta la Trasformazione, per il semplice fatto che la Trasformazione NON è ammessa entro tale limite quinquennale e mi sembra palese che, proprio per questo motivo, chi ha scritto la Sentenza non stava affatto pensando agli alloggi con Convenzione Trasformata (che non poteva ancora esserci entro i 5 anni), ma solo a quelli con Convenzione originaria.
Pertanto la Sentenza famosa dice semplicemente che anche dopo i 5 anni (oltre i quali l'alloggio può essere venduto) permane per gli alloggi con Convenzione ex art. 35 Legge 865/1971, con efficacia indefinita, il vincolo del prezzo massimo,
a meno che non sia stata redatta una Convenzione che dica il contrario.
A questo punto, la frase della sentenza che evidenzierei in grassetto è la prima che hai riportato: "
Un'ulteriore distinzione deve ravvisarsi tra le convenzioni L. n. 865 del 1971, ex art. 35 e quelle L. 28 gennaio 1977, n. 10, ex artt. 7 e 8 (Norme per la edificabilità dei suoli), non pertinenti, nella specie). Solo per le seconde il titolare di alloggio su concessione edilizia rilasciata con contributo ridotto non è obbligato a rispettare, in sede di vendita, il prezzo stabilito dalla convenzione tipo approvata dalla regione". In effetti, ai sensi del comma 46 dell'art. 31 della Legge 448/1998, quello che viene fatto con la Trasformazione è proprio, come dice la stessa parola, "Trasformare" i vincoli dell'alloggio applicandogli quelli ex artt. 7 e 8 della Legge 10/1977 al posto di quelli ex art. 35 della Legge 865/1971 con il preciso intento del Legislatore di rendere omogenei i vincoli di tutti gli alloggi realizzati con Convenzioni antecedenti alla Legge 179/1992 (sia in Diritto di Superficie che in Diritto di Proprietà) a quelli, molto meno stringenti, degli alloggi realizzati in Diritto di Proprietà dopo l'entrata in vigore della Legge 179/1992.
Cioè se faccio la Trasformazione,
il mio alloggio diventa del tutto simile ad un alloggio acquistato in Diritto di Proprietà con convenzione post Legge 179/1992 e
sfido chiunque a sostenere che per quest'ultimo tipo di alloggi il vincolo del prezzo massimo resti dopo la scadenza della Convenzione ventennale!
L'ulteriore introduzione dei commi 49-bis e 49-ter dell'art. 31 della Legge 448/1998 è stata fatta dal Legislatore per completare quanto già fatto in precedenza per dare la possibilità di togliere definitivamente anche gli ultimi vincoli ventennali delle Convenzioni trasformate e delle nuove Convenzioni in Diritto di Proprietà, oppure dare la possibilità, ad un prezzo ridotto (una percentuale del corrispettivo del comma 48 della stessa Legge) di togliere solo il vincolo del prezzo massimo alle Convenzioni in Diritto di Superficie senza effettuare la Trasformazione. Tutto questo con il preciso scopo di "
agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari", ma se, come pretendono i funzionari del Comune di Roma, si utilizza il comma 49-bis, come mezzo per aumentare gli introiti del comune aggiungendoli a quelli della Trasformazione, alla fine si fa esattamente il contrario dello scopo del Legislatore cioè si "
disincentiva il trasferimento dei diritti immobiliari".
Come si fa a non capirlo non lo so proprio!