Ma attenzione, se si va a stipulare una convenzione di Affrancazione sulla base dello schema della Deliberazione 33/2015, questa clausola, qualora ci sia nella Convenzione originaria, viene cancellata poiché sovrascritta da una clausola che dice esattamente il contrario, proprio, per ironia della sorte, nell'art. 3 della nuova Convenzione, che stabilisce: "Il Signor ........ .. ...... 00 ..... impegna se stesso e i suoi aventi causa, a versare a Roma Capitale, a semplice richiesta, l'eventuale conguaglio relativo al costo definitivo di acquisizione dell'area e dichiara espressamente di rinunciare. come in effetti rinuncia, fin da ora ad opporre diritti e/o a proporre azioni nei confronti di Roma Capitale, in relazione al corrispettivo dell'affrancazione (calcolato sulla base del costo provvisorio) che resterà immutato anche in caso di conguaglio.
Il Signor .. .. ... .......... si obbliga, inoltre, ad inserire negli eventuali atti di trasferimento dell'immobile che viene qui affrancato clausola espressa di riconoscimento ed accettazione di quanto previsto nel comma precedente del presente articolo e prende atto ed accetta che il mancato inserimento di detta clausola costituisce grave violazione che comporterà la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c, della presente convenzione".