@Santi60 e voi altri esperti del forum, a questo punto o non capisco più io oppure esco e vado direttamente da Amnesty International e chiamo i NAS.
Ho letto nel gruppo fb le risposte ufficiali - ancora non pubblicate dal comune -, a firma ANGELA MUSSUMECI, che il dipartimento fornisce alle domande fatte in Commissione Urbanistica il 23 ottobre, dopo essersi consultato con l'Avvocatura Capitolina .
Nello specifico, nel documento si dice: "Tutti gli immobili realizzati su aree ricomprese nei piani di zona (1° e 2° P.E.EP.), siano essi realizzati in diritto di superficie che in diritto di proprietà, sono soggetti alla procedura di affrancazione, qualora assoggettati al regime convenzionale ex art. 35 della L. 865/71, sempre che siano trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento.
Specificatamente:
1. In presenza di convenzione stipulata ai sensi dell'art.35 L.865/71, tra l'Amministrazione Comunale e l'operatore, ai fini dell'eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione, occorre stipulare la convenzione integrativa prevista dall'art. 5, comma 3bis della L.106/11".
Ma stiamo scherzando??
ll testo del 3bis dispone quanto segue: "Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti:
«49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto dì proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
Il 3bis fa riferimento alla possibilità, proprio per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, di eliminare i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione stipulando una convenzione in forma pubblica e pagando un corrispettivo in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48, con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo.
E' chiaro anche a un bambino che l'intento di questa disposizione è quello di agevolare il trasferimento dei diritti sull'immobile, dando la possibilità di eliminare in vincoli di prezzo imposto, come porzione percentuale, anche in relazione alla durata del vincolo, della trasformazione così come regolata dal comma 48.
Dunque, il 3bis fa riferimento ad una convenzione per rimuovere i vincoli di prezzo massimo, che prevede un pagamento che viene espresso in forma percentuale rispetto al corrispettivo disposto dal comma 48.
Ma il comma 48 parla di un "corrispettivo delle aree cedute in proprietà", riferendosi chiaramente alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.
E il comma 48 è regolato dal comma 46, che prevede la suddetta cessione in proprietà disponendo che "le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10".
Allora sbaglio a dire che:
Allora, in base alla legge, come si fa ad impedirmi di trasformare e a richiedermi l'affrancazione oltre alla trasformazione?
E' pazzesco!
Non so voi, ma a me dà veramente fastidio essere preso per il c**o!
Ho letto nel gruppo fb le risposte ufficiali - ancora non pubblicate dal comune -, a firma ANGELA MUSSUMECI, che il dipartimento fornisce alle domande fatte in Commissione Urbanistica il 23 ottobre, dopo essersi consultato con l'Avvocatura Capitolina .
Nello specifico, nel documento si dice: "Tutti gli immobili realizzati su aree ricomprese nei piani di zona (1° e 2° P.E.EP.), siano essi realizzati in diritto di superficie che in diritto di proprietà, sono soggetti alla procedura di affrancazione, qualora assoggettati al regime convenzionale ex art. 35 della L. 865/71, sempre che siano trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento.
Specificatamente:
1. In presenza di convenzione stipulata ai sensi dell'art.35 L.865/71, tra l'Amministrazione Comunale e l'operatore, ai fini dell'eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione, occorre stipulare la convenzione integrativa prevista dall'art. 5, comma 3bis della L.106/11".
Ma stiamo scherzando??
ll testo del 3bis dispone quanto segue: "Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti:
«49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto dì proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
Il 3bis fa riferimento alla possibilità, proprio per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, di eliminare i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione stipulando una convenzione in forma pubblica e pagando un corrispettivo in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48, con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo.
E' chiaro anche a un bambino che l'intento di questa disposizione è quello di agevolare il trasferimento dei diritti sull'immobile, dando la possibilità di eliminare in vincoli di prezzo imposto, come porzione percentuale, anche in relazione alla durata del vincolo, della trasformazione così come regolata dal comma 48.
Dunque, il 3bis fa riferimento ad una convenzione per rimuovere i vincoli di prezzo massimo, che prevede un pagamento che viene espresso in forma percentuale rispetto al corrispettivo disposto dal comma 48.
Ma il comma 48 parla di un "corrispettivo delle aree cedute in proprietà", riferendosi chiaramente alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.
E il comma 48 è regolato dal comma 46, che prevede la suddetta cessione in proprietà disponendo che "le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10".
Allora sbaglio a dire che:
- Se questa mussumeci cita il 3bis, allora il 3bis cita il 48 e ne rappresenta una sorta di acconto e agevolazione;
- Il 3bis consente quindi il pagamento di una porzione percentuale, una sorta di acconto, di quanto disposto dal 48, anche in considerazione della durata residua del vincolo;
- Il 48 dispone la possibilità di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà;
- La trasformazione di cui al 48 è regolata dal 46, che definisce la sostituzione della convenzione in diritto di superficie con uno schema di convenzione ex Bucalossi che prevede la decadenza di tutti i vincoli dopo 20 anni dalla convenzione originaria.
Allora, in base alla legge, come si fa ad impedirmi di trasformare e a richiedermi l'affrancazione oltre alla trasformazione?
E' pazzesco!
Non so voi, ma a me dà veramente fastidio essere preso per il c**o!
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