La vicenda è abbastanza complessa, inoltre non ho capito bene se il contratto sia stato sottoscritto o meno dal proprietario. In questo caso, infatti, il proprietario potrebbe chiedere lo scioglimento del contratto solo per inadempimento contrattuale (come ricordato da Taraka) e a nulla valgono le questioni minute circa le presunte molestie da lui lamentate. Si può in alternativa risolvere il contratto consensualmente: gli studenti possono pagare l'affitto per i mesi di permanenza e, al rilascio, il proprietario restituisce il deposito cauzionale da loro corrisposto.
Se, invece, il contratto non è stato formalmente sottoscritto dal locatore e registrato (da sottoporre a verifica in Agenzia), ci troviamo in una situazione complessa per l'esistenza di una probabile locazione rimasta sul piano meramente fattuale (concessione del bene dietro corrispettivo economico riscosso dal locatore sino alla rottura del patto di fatto intercorso), viziato dall'assenza dell’accordo scritto tra le parti ovvero di una locazione c.d. “in nero”.
Temo che a questo punto servirebbe a poco sollevare la questione della mancata registrazione, se non ai fini di un eventuale accertamento fiscale, posto che i conduttori non sembrano interessati a ricondurre la locazione a condizioni conformi alle modalità previste dall’art. 2, co. 1 o co. 3 della legge n°431/1998, come dispone l’art. 13, co. 5. Tirando le fila del discorso, ritengo che in questo caso, visto che i ragazzi non sono intenzionati a proseguire il rapporto, ma sono alla ricerca di un'altra sistemazione, convenga fare prevalere il buonsenso e chiudere il contratto con le modalità di cui sopra. Indispensabile, a questo scopo, redigere un atto di formale chiusura della locazione, al fine di scongiurare strascichi e pendenze economiche in capo alle parti contraenti.