Eddie

Membro Junior
Agente Immobiliare
Un gruppo di studenti prende in locazione un appartamento il 1° febbraio 2015. Il proprietario, con scuse e pretesti di varia natura, ritarda la sottoscrizione del contratto, trasmettendo via e-mail il contratto da firmare solo il 30 marzo. Il 2 maggio il proprietario comunica agli studenti a mezzo raccomandata l'intenzione di non volere più continuare la locazione causa una non ben precisata "turbativa al condominio" (?) a loro imputabile, comunicando sfratto entro 15 giorni (??). Gli studenti a questo punto decidono di liberare i locali versando l'ultimo bonifico mensile. I genitori dei ragazzi si rivolgono a noi per trovare in tempi rapidi un altro alloggio e per chiudere il precedente contratto. Quali comportamenti ci suggerite di adottare?
 

ROSFRUM

Membro Attivo
Privato Cittadino
Voi agenti immobiliari? Il caso precedente - sebbene sui generis - si è risolto motu proprio senza complicazioni di sorta. Se ritenete che i ragazzi siano effettivamente facinorosi e volete trovarvi nella ripetizione della situazione prima verificatasi, non siete mica obbligati ad accettare un incarico per la ricerca di una locazione da parte dei genitori dei monelli.:p
 

Incipit

Membro Attivo
Privato Cittadino
guarda, non centra niente ma ancora ricordo con terrore le tel dell'amministratore che mi diceva che i miei studenti, otto , quattro per appartamento , erano rumorosi, in un certo senso...:shock::disappunto::confuso::shock:
 

Taraka

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Indipendentemente dal tipo di contratto stipulato, lo sfratto può essere di quattro tipi: per finita locazione, per necessità del proprietario, per morosità, per inadempimento.

Quanto ad inadempimento si intendono cause gravi quali, ad esempio, il cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

Dunque, il locatore non era titolato a chiedere il recesso del contratto (che, ad ogni modo, sarebbe dovuto avvenire con congruo preavviso, generalmente fissato in 6 mesi) nè tantomeno a parlare di sfratto.
Al più, avrebbe potuto inviare una lettera di richiamo ai conduttori e far pervenire la stessa anche in forza dell'amministrazione condominiale.

I conduttori non avrebbero dovuto lasciare l'immobile e avrebbero a mio avviso dovuto rispondere con A/R e riferimento alla normativa vigente (l. 431/98), facendo presente la non possibilità da parte del locatore di agire in questo modo.
A questo punto, direi che i giochi sono fatti.
Non credo che rivolgersi ad un legale, dato il paese in cui viviamo, possa essere una mossa adeguata.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
La vicenda è abbastanza complessa, inoltre non ho capito bene se il contratto sia stato sottoscritto o meno dal proprietario. In questo caso, infatti, il proprietario potrebbe chiedere lo scioglimento del contratto solo per inadempimento contrattuale (come ricordato da Taraka) e a nulla valgono le questioni minute circa le presunte molestie da lui lamentate. Si può in alternativa risolvere il contratto consensualmente: gli studenti possono pagare l'affitto per i mesi di permanenza e, al rilascio, il proprietario restituisce il deposito cauzionale da loro corrisposto.

Se, invece, il contratto non è stato formalmente sottoscritto dal locatore e registrato (da sottoporre a verifica in Agenzia), ci troviamo in una situazione complessa per l'esistenza di una probabile locazione rimasta sul piano meramente fattuale (concessione del bene dietro corrispettivo economico riscosso dal locatore sino alla rottura del patto di fatto intercorso), viziato dall'assenza dell’accordo scritto tra le parti ovvero di una locazione c.d. “in nero”.

Temo che a questo punto servirebbe a poco sollevare la questione della mancata registrazione, se non ai fini di un eventuale accertamento fiscale, posto che i conduttori non sembrano interessati a ricondurre la locazione a condizioni conformi alle modalità previste dall’art. 2, co. 1 o co. 3 della legge n°431/1998, come dispone l’art. 13, co. 5. Tirando le fila del discorso, ritengo che in questo caso, visto che i ragazzi non sono intenzionati a proseguire il rapporto, ma sono alla ricerca di un'altra sistemazione, convenga fare prevalere il buonsenso e chiudere il contratto con le modalità di cui sopra. Indispensabile, a questo scopo, redigere un atto di formale chiusura della locazione, al fine di scongiurare strascichi e pendenze economiche in capo alle parti contraenti.
 

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