Ciao, purtroppo sembrerebbe di si.
A meno che il contratto si risolvesse per inadempimento da parte del conduttore. (ad es. smettesse di pagarti il canone).
Oppure fosse il conduttore a mandarti disdetta o recesso, ma dubito che voglia farlo.
Oppure nel caso il conduttore venisse sottoposto a procedura fallimentare o qualsiasi altra procedura concorsuale.
Non è dovuta indennità di avviamento anche i questi 3 casi ben precisi:
1) rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
2) se l'immobile viene destinato all'esercizio di attività professionali (es. avvocato) o ad attività di carattere transitorio (es. gelateria in località turistica)
3) ultimo caso degli immobili complementari od interni a stazioni ferroviarie, porti, eree di servizio stradali ed autostradali, alberghi e villaggi turistici.
In tutti gli altri casi se il conduttore non accetta l'aumento che tu gli proponi ha diritto ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto nel caso si tratti di attività industriali, commerciai ed artigianali e di interesse turistico e a 21 mensilità per le attività alberghiere (art. 34 l. 392/1978).
Stai attenta perchè l'indennità di cui abbiamo parlato raddoppia (36 e 42 mensilità) nel caso l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente. Oppure nel caso che il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.
L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui sopra.
L'indennità ulteriore (il raddoppio, per capirsi), se dovuta, deve essere corrisposta tassativamente all'inizio del nuovo esercizio.
Spero di esserti stato utile. Nelle agenzie SOLO AFFITTI troverai ulteriori spiegazioni.