martamaria

Membro Junior
al 1° novembre 2000 ho affittato un locale commerciale a lire 600 mila mensili, trasformatesi a 300 al mese per i primi 6 anni. alla richiesta di aggiornamento del canone alla scadenza dei 6 anni mi è stato risposto che il contratto doveva essere rinnovato per altri 6 anni allo stesso prezzo per non aver citato nella disdetta l'articolo 29 della legge 392/78. il 31 ottobre scadranno questi nuovi 6 anni. vorrei sapere se sono dovuta a pagare l'indennità di avviamento nel caso la conduttrice non accettasse l'aumento del canone mensile a 800 euro da me richiesti.
 

Leprotto

Membro Junior
Agente Immobiliare
Ciao, purtroppo sembrerebbe di si.
A meno che il contratto si risolvesse per inadempimento da parte del conduttore. (ad es. smettesse di pagarti il canone).
Oppure fosse il conduttore a mandarti disdetta o recesso, ma dubito che voglia farlo.
Oppure nel caso il conduttore venisse sottoposto a procedura fallimentare o qualsiasi altra procedura concorsuale.
Non è dovuta indennità di avviamento anche i questi 3 casi ben precisi:
1) rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
2) se l'immobile viene destinato all'esercizio di attività professionali (es. avvocato) o ad attività di carattere transitorio (es. gelateria in località turistica)
3) ultimo caso degli immobili complementari od interni a stazioni ferroviarie, porti, eree di servizio stradali ed autostradali, alberghi e villaggi turistici.
In tutti gli altri casi se il conduttore non accetta l'aumento che tu gli proponi ha diritto ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto nel caso si tratti di attività industriali, commerciai ed artigianali e di interesse turistico e a 21 mensilità per le attività alberghiere (art. 34 l. 392/1978).
Stai attenta perchè l'indennità di cui abbiamo parlato raddoppia (36 e 42 mensilità) nel caso l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente. Oppure nel caso che il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.
L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui sopra.
L'indennità ulteriore (il raddoppio, per capirsi), se dovuta, deve essere corrisposta tassativamente all'inizio del nuovo esercizio.
Spero di esserti stato utile. Nelle agenzie SOLO AFFITTI troverai ulteriori spiegazioni.
 

manuurn

Membro Junior
Agente Immobiliare
Oppure nel caso che il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.

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Leprotto

Membro Junior
Agente Immobiliare
Oppure nel caso che il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.

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Mi scuso con tutti. Non sono stato preciso.
Perchè l'indennità raddoppi è necessario che nell'esercizio venga svolta, da chiunque, la stessa attività, ma entro un anno dalla cessazione dell'esercizio precedente. Es. agenzia di viaggio che non accetta l'aumento del canone. Indennizzo di 18 mensilità, che raddoppiano (altre 18) se ci viene messa un'altra agenzia di viaggi. Ma se l'agenzia di viaggi apre dopo i 12 mesi dalla cessazione dell'altra il raddoppio dell'indennità non è dovuta.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Si, l'indennità è 300 x 18. Se fosse un albergo sarebbe 300 x 21.
Veramente io non ho capito bene quale fosse il canone effettivamente pagato nel secondo periodo di 6 anni, e non ho capito nemmeno perchè non sia stato ricondotto ai 600 concordati.
L'avviamento dovuto è comunque legato al canone versato, (che avrebbe dovuto essere anche quello contrattualmente stabilito...)
 

Leprotto

Membro Junior
Agente Immobiliare
Veramente io non ho capito bene quale fosse il canone effettivamente pagato nel secondo periodo di 6 anni, e non ho capito nemmeno perchè non sia stato ricondotto ai 600 concordati.
L'avviamento dovuto è comunque legato al canone versato, (che avrebbe dovuto essere anche quello contrattualmente stabilito...)
Attento Bastimento, fai confusione tra il canone in lire (600mila) stipulato il 1° novembre 2000 e la trsformazione in euro (300) dopo il 28/02/2002. Sono gli stessi soldi. Soltanto che la proprietaria ritiene congruo chiedere al conduttore € 800 al termine dei 12 anni. Si tratta di € 500 al mese in più. Se trova un nuovo conduttore disposto a pagare € 800/mese può essere conveniente pagare l'indennità di avviamento, 300 x 18 = 5.400, quei soldi spesi verrebbero recuperati in quasi 11 mesi di nuovo canone. Fammi sapere se sono stato chiaro.:occhi_al_cielo:
 

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