Se sono legati da vincoli di parentela cosa succede???
Ecco La risposta dopo che ho posto la stessa domanda in un altro forum immobiliare
Questa dispone la legge in materia di residenza, legga tutto quanto, stampi il contenuto e si rechi all'ufficio anagrafe del Comune, chiarendo che la legge glielo consente:
Ministero dell’Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi demografici Area I anagrafe della Popolazione
RESIDENTE:
Per famiglia anagrafica, secondo quanto disposto dall’art. 4 del d.P.R. n. 223/1989, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Per aversi una famiglia anagrafica devono dunque coesistere due elementi, ossia la coabitazione ed uno dei vincoli sopraspecificati.
In pratica, quando più persone vivono nello stesso alloggio e sono legate da uno dei vincoli anzidetti, queste costituiscono una famiglia anagrafica.
Quando invece fra più persone coabitanti non esiste alcun vincolo fra quelli specificati dall’art. 4 del d.P.R. n. 223/1989, allora si formeranno più famiglie anagrafiche, considerando comunque che la famiglia anagrafica può essere costituita anche da una sola persona.
Come correttamente chiarito” Una persona o famiglia che coabita – nello stesso appartamento – con altra persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono vincoli di cui all’art. 4” (cfr pag. 43, 44 della pubblicazione Metodi e Norme, serie B, n. 29 del 1992, redatta congiuntamente dall’ISTAT e da questo Ministero)
Per quanto riguarda in particolare i vincoli affettivi, la dichiarazione già resa sull’esistenza di detti vincoli al momento della costituzione della famiglia anagrafica, non può essere soggetta a continui ripensamenti ed i vincoli debbono ritenersi cessati con il cessare della coabitazione.
Il concetto di nucleo familiare è stato chiarito dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 770 del 4.5.1994,nella quale è stata riaffermata la valenza ai soli “effetti anagrafici” della definizione della famiglia contenuta nell’art. 4 del d.P.R. n. 223/1989, sottolineando la differenza che intercorre con il concetto di famiglia nucleare composta da genitori e figli, che deve essere presa in considerazione ad altri fini, quali ad esempio quelli fiscali, per determinare l’esenzione da alcuni tributi o per l’applicazione di talune agevolazioni.
Come questo Ministero ha avuto occasione di precisare, con circolare n. 5/95 del 15.3.1995, la pronuncia del Consiglio di Stato è di estrema importanza poiché evidenzia che ai fini fiscali è il “nucleo familiare” a dover essere preso in considerazione e non, come spesso avviene, la famiglia anagrafica, “nel cui ambito ben possono individuarsi più nuclei familiari, ancorché non certificabili anagraficamente, ma che deve essere considerata ai soli fini anagrafici e cioè la rilevazione delle posizioni delle famiglie che hanno stabilito nel Comune la residenza”.
Alla luce delle predette considerazioni, è chiaro che nella stessa abitazione possono esistere più famiglie anagrafiche se fra i soggetti che vi abitano non sussiste alcuno dei vincoli di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 223/1989.
La famiglia anagrafica sarà unica quando fra i vari soggetti esistono i predetti vincoli.
Cordiali saluti
geom. Oreste Terracciano