Dopo un primo orientamento negativo da parte dei giudici di legittimità, un più recente filone giurisprudenziale, divenuto prevalente, richiamandosi al generale principio della libera determinazione del canone che contraddistingue le locazioni destinate a soddisfare esigenze non abitative, ha affermato la piena legittimità della pattuizione contrattuale con cui si stabilisce una quantificazione del canone in misura differenziata e crescente nell'arco della durata della locazione, sempre che tale accordo sia raggiunto al momento della stipula del contratto e non già successivamente.
Nella prassi è frequente il ricorso ad accordi di questo tipo che contemplano variazioni del canone solo per un determinato numero di anni o addirittura nella sola ipotesi di rinnovo del contratto stesso, in modo da agevolare la posizione del conduttore a cui si concede, magari inizialmente, in previsione del futuro sviluppo dell'attività, di corrispondere un canone minore. La legittimità di tali clausole contrattuali, d'altronde, sembra emergere dallo stesso dettato dell'art. 32 della legge n°392/1978 (quella dell'"equo canone", per intenderci) che accenna al canone con formula al plurale - cioè "nelle misure contrattualmente stabilite" si legge - lasciando, quindi, intendere che tali misure possono essere differenti sin dall'inizio del rapporto.