Riporto il decreto...
forse mi sono persa qualche reinterpretazione utile...
Si può detrarre senza serra, azienda agricola o edificio rurale?
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 dicembre 2012 .
Incentivazione della produzione di energia termica da
fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
http://www.gse.it/it/Conto Termico/GSE_Documenti/_DM_28_DICEMBRE_2012_CONTO_TERMICO.PDF
pag. 4
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa.
PAG 5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di
riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale
a 35 kW
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di
riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35
kW e inferiore o uguale a 1000 kW
PAG 6
Per le sole
aziende agricole.... (non credo ci riguardi)
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1.2 Generatori di calore alimentati da biomassa
Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l’accesso agli incentivi relativi agli interventi di
cui all’articolo 4, comma 2, lettera b):
sono ammessi esclusivamente i generatori di calore di cui alle successive lettere da a) a e) installati in sostituzione di generatori di calore per la climatizzazione invernale, di generatori di calore per il riscaldamento delle serre esistenti o per il riscaldamento dei fabbricati rurali esistenti, a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.
Per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b) effettuati nelle aree non metanizzate
esclusivamente dalle aziende agricole che effettuino attività agroforestale, è ammessa agli incentivi di cui al presente decreto la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere, ai sensi del
presente decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5. Resta
ferma la possibilità delle Regioni di limitare l’applicazione della predetta fattispecie nel rispetto dell’articolo 3 quinquies del decreto legislativo 152/2006.
Sono esclusi dall’incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
E’ richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che accedono agli incentivi, almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell’incentivo, svolta da parte di soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo
28/2011. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell’incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali certificati possono altresì essere inseriti nei Catasti informatizzati costituiti presso le Regioni.
Sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione che agisce sull’intero impianto o su parte di esso e degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del
fluido termovettore inferiori a 45°C. Questo elemento non è richiesto nel caso di installazione
di termocamini e stufe a pellet.
Ai fini dell’accesso agli incentivi sono richiesti il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ed il rispetto dei requisiti di cui alle successive lettere da a) a e) oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti. Il rispetto dei requisiti energetici ed emissivi stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo
del 3 aprile 2006, n. 152, deve essere certificato mediante l’acquisizione, da parte del produttore, della classificazione prevista dal provvedimento stesso. Nelle more della applicazione dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e per i generatori di calore che non rientrano nel campo di applicazione del citato provvedimento, si richiede comunque il rispetto dei requisiti di cui alle successive lettere da a)
a e) oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti.
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b) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o
uguale a 1000 kWt:
i.
rendimento termico utile non inferiore all'89% (se ho letto bene @patriziaa ha l'87% quindi è già fuori?) attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 11, come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025
misurate in sede di impianto;
iii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la
conformità alla norma UNI EN 14961 - 2 classe A1 oppure A2;
iv. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle
indicate dal D.Lgs 152/2006 e succ. mod. Parte quinta, Allegato X parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto i e ii risulta certificata anche per tali combustibili.