La somma "data" all'agente immobiliare, sin quando non venga incassata dal venditore, non rappresenta né un acconto né una caparra.
Quando una somma viene invece incassata dal venditore a seguito della comunicazione di avvenuta accettazione, salvo prova contraria, si ritiene che il versamento sia stato effettuato a titolo di acconto e non di caparra (si veda anche cass. 10874/1994)
Quando viene invece indicato che la somma versata è versata a titolo di caparra senza specificare se confirmatoria o penitenziale, si ritiene che la caparra debba essere confirmatoria salvo indicazioni specifiche che la possano identificare come penitenziale.
Va ugualmente ricordato che l'inadempimento contrattuale, in assenza di una caparra, determina comunque la possibilità del risarcimento del danno, se effettivamente l'inadempimento lo avesse prodotto e fosse dimostrabile (ad esempio un venditore che pensando di aver concluso, proceda a versare l'acconto per un trasloco, la caparra per un alloggia in affitto o per una casa a sua volta da comprare).
Nel caso in questione, inoltre, ci troviamo di fronte ad un contratto che rappresenterebbe, di per sè, il preliminare di un preliminare.
E benché io non sia tra coloro che, tout court, ne sottolineino la nullità, in assenza di un danno subito, se fossi nel venditore, mi limiterei a restituire le somme incassate a titolo di acconto (se di acconto si trattasse effettivamente) evitando inutili complicazioni legali.