Formalmente il pignoramento contiene l'intimazione dell'ufficiale giudiziario al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i loro frutti alla garanzia del credito (comma 1, art. 492 c.p.c.). Pertanto saranno inefficaci nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti nell'esecuzione, gli atti che abbiano ad oggetto la vendita, o qualunque altra disposizione giuridica, dei beni espropriati.
Giustissimo! Ma il preliminare non sancisce il passaggio di proprietà del bene reale!
Quindi non è affatto in contraddizione. Tu sottoscrivi il preliminare, e se non fai più niente, non rogiterai mai quell'immobile, proprio perché c'è una disposizione del giudice affinché non venga sottratto alla garanzia dei creditori.
Semplicemente ti stai accodando (parliamo di preliminare trascritto, altrimenti è aria fritta o quasi!). Nel momento in cui la procedura viene estinta, il pignoramento (e le eventuali ipoteche) cancellato, la tua trascrizione sarà opponibile a qualsiasi altro creditore che volesse successivamente ottenere restituzione del credito vantato mediante nuova procedura, ipoteca, ecc.
Il preliminare produce effetti obbligatori e non reali. Ovviamente la parte acquirente, qualora non vedesse la controparte adempiere al suo obbligo di vendere, potrà farle causa. Ma poi è tutto da vedere, riguardo ai tempi, alle spese, e soprattutto al fatto che l venditore potrebbe essere nullatenente!
Quindi un conto è dire che si possa fare, un conto è farlo e soprattutto capire come deve essere fatto...