dipende anche dalle norme di igiene tipo del comune in questione
non credo che ci siano grossi problemi se si parla di altezza media netta non inferire a 2,70 ma nel caso specifico va certamente chiarito il nocciolo del problema (es. BRESCIA):
a) Indici di superfici ed altezze
3.4.4 Superfici minime
L’alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a secondo che il richiedente intenda o meno separare in modo fisso gli spazi.
Ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq. 28 per la prima persona e mq. 10 per ogni successiva persona.
La superficie minima di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli spazi di abitazione di cui al punto a) del precedente art. 3.4.3 ad eccezione del locale bagno la cui superficie va tuttavia conteggiata per il raggiungimento del minimo previsto e le cui caratteristiche saranno quelle descritte all’art. 3.4.70 e 3.4.71.
Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse degli spazi tipologici, le camere da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 per una persona e di mq. 14 per 2 persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14. Le cucine e gli spazi accessori devono avere una superficie minima di mq. 8.
3.4.5 Volumi minimi ammissibili per i singoli locali
Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse dello spazio dell’alloggio, i locali destinati ad abitazione o accessori non dovranno avere meno di mc. 21.
Qualora lo spazio definito sia destinato a camera da letto, dovrà assicurare almeno mc. 24 se destinato ad una persona ed almeno mc. 38 se per due persone.
3.4.7 Altezze minime
Fermo restando gli indici minimi e massimi di cui ai successivi commi, ai fini del presente articolo l’altezza è definita quale rapporto tra i volumi e la superficie del singolo spazio. L’altezza netta media interna degli spazi di abitazioni di cui alla lettera a) del precedente art. 3.4.3 non deve essere inferiore a mt. 2,70.
In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a mt. 2,00. Per gli spazi accessori o di servizio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 3.4.3. l’altezza netta media interna non deve essere inferiore a m. 2,40, ulteriormente riducibile a m. 2,10 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compresi i ripostigli.
In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a mt. 1,80. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono in relazione all’uso del locale essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere considerato l’uso esclusivamente come ripostiglio.