• Creatore Discussione Utente Cancellato 83508
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Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
La diluizioni dei millasimi è una diminuizione dei diritti condominiali, cioeà minusvalore dell'immobile. Va quindi ricompensata dal sopraelevatore, che ha asportato la cisterna a mia insaputa ed autoriizazione.
Il minusvalore dell'immobile, causato da diminuzione dei millesimi, non lo capisco: è un mio limite.
Che abbia asportato la tua cisterna emerge solo adesso: certamente non ne aveva diritto.
Visto il tuo sostanziale disinteresse per quell'immobile, ti auguro di trovare un accordo di cessione al tuo vicino ed uscire da una situazione che a quanto altri hanno scritto potrebbe anche ritorcersi anche su di te.


p.s.: che nick avevi nei tempi passati?
 
U

Utente Cancellato 83508

Ospite
Il minusvalore dell'immobile, causato da diminuzione dei millesimi, non lo capisco: è un mio limite.
Che abbia asportato la tua cisterna emerge solo adesso: certamente non ne aveva diritto.
Visto il tuo sostanziale disinteresse per quell'immobile, ti auguro di trovare un accordo di cessione al tuo vicino ed uscire da una situazione che a quanto altri hanno scritto potrebbe anche ritorcersi anche su di te.


p.s.: che nick avevi nei tempi passati?
sui vecchi nik taccio, mi ritirai per eccessive polemiche da parte di qualche interlocutore che interveniva spesso a fuori-tema. òa mia è unja "rinascita"
I millesimi si chiamano di "proprietà" proprio perchà riguardano la quota di proprietà anche dekle parti comuni come esse sono elencata nel codice civile.
Il vicino deve scegkiere tra sequestro e conseguente condanna per reati od offrire un soddisfacente corrispettivo per la tranzazione bonaria. Io sono quello che si dice un osso duro, molto duro. cordialmente
 
U

Utente Cancellato 83508

Ospite
o il proprietario ha sopraelevato perchè (titolare esclusivo del lastrico solare ,regolamento di condominio alla mano, verbali di assemblea, etc.) era certo di poter sopraelevare legittimamente, oppure è uno che crede di poter disporre di tutto il palazzo a suo piacimento...oppure "xè soltanto mona"

quando i lavori di sopraelevazione erano ancora in corso, i condomini avrebbero potuto opporsi - in via preventiva - mediante la denuncia di nuova opera o di danno temuto, adducendo a motivo la pericolosità per la stabilità dell'edificio, il turbamento del decoro architettonico oppure la notevole diminuzione dell'aria o della luce

ora - che la costruzione è già realizzata e salvi diversi ed auspicabili accordi tra le parti (tramite accordi vari: vendite, indennizzi, cause successivamente transatte) - gli altri condomini potranno chiederne la demolizione e la riduzione in pristino
in sostanza, caro matusalemme, il tuo intervento mi piace.
Gli altri condomini sono solo uno : io.
L'abusivista è un ricco prepotente che ha profittato della mia assenza da Roma per fare l'abuso.
Concordo sul danno temuto, e per questo ho chiesto la documentazione tecnica. In mancanza agirò prima con la denunzia di abusivismo, secondo con la connessa parte civile di risarcimenti
 

matusalemme

Membro Attivo
Privato Cittadino
per quel che può valere, io - qui, da lontano e senza conoscere troppo i dettagli (che posson fare la differenza) - agirei così:

1.
subito,
senza frapporre indugio, azione possessoria (artt. 1168 o 1170 cod. civ., a seconda della situazione) contro la rimozione della tua cisterna dal tetto: il procedimento è abbastanza rapido e darebbe già una bella "scossa" alla situazione.
Ciò sempre che sussistano le prove e non si sia già incorsi nel termine decadenziale di un anno per l'azione.
sarebbe da valutare, altresì, se agire da solo od assieme al tuo inquilino, che gestisce il negozio sottostante;

2.
assieme, o successivamente all'azione possessoria, azione di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cod. proc. civ. per accertare:
a) se la nuova costruzione dell'immobile sia - o meno - in regola sotto il profilo edilizio- urbanistico, etc.;
b) se è tutto in regola circa il punto precedente, accertare se lo è anche sotto il profilo "condominiale"(staticità dell'immobile, decoro architettonico, diminuzione aria -luce), visto che due condòmini fanno un condominio;
c) se è tutto in regola anche sotto tale ultimo profilo, accertare e quantificare l'indennità a te dovuta ai sensi dell'art. 1127 cod. civ.;
d) ed accertare e quantificare, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1127 cod. civ. - le spese ed i costi necessari per ricostruire il lastrico solare che tu avevi il diritto di usare.

Il CTU, nominato dal giudice, stabilirà se la nuova costruzione è in regola, etc.etc. e tu avrai la certezza di non promuovere cause avventate.

(Le azioni sarebbero promosse anche al fine di allontanare da te eventuali corresponsabilità sui fatti e misfatti del palazzinaro.)

------------------------------------------------------------------------------------

A proposito della questione dei millesimi della comproprietà, secondo me, ci sta che te ne rammarichi e dovrà essere tenuto nel conto dovuto (salvo ovviamente altri auspicabili accordi...traslativi/transattivi).

Ad avviso della Cassazione (cfr., ad es., Corte Cass. 16 giugno 2005 n.12880 e 21 maggio 2003 n.7956), infatti,poichè ciascun condomino, ex art.1118 cod. civ., ha un diritto di comproprietà ,proporzionato al valore del piano o porzione di piano in proprietà esclusiva, sulle cose comuni elencate nell'art. 1117 cod. civ, e quindi anche sull'area sulla quale sorge l'edificio, la realizzazione di nuovi piani determina automaticamente una modifica degli elementi che concorrono a formare la proporzione.
Ciò in quanto il proprietario dell'ultimo piano, costruendo nuovi piani o nuove fabbriche , aumenta la propria quota nella comunione, tra le altre cose comuni, anche sull'area medesima e questo aumento ,naturalmente rimanendo fisso il parametro di base, ha luogo con una proporzionale riduzione delle quote degli altri partecipanti alla comunione.


Buon lavoro a te ed al tuo legale di Roma.
 

matusalemme

Membro Attivo
Privato Cittadino
nessun problema

il proprietario (che è anche possessore) può agire anche da solo in possessoria contro il palazzinaro

il termine di decadenza di un anno riguarda l'azione di spossessamento nei confronti del palazzinaro che ha rimosso la cisterna, non la sussistenza - o meno - di un contratto di locazione con l'inquilino
 

matusalemme

Membro Attivo
Privato Cittadino
come da mia avvertenza post n. 14, già sopra riportata:


"...Ciò sempre che sussistano le prove e non si sia già incorsi nel termine decadenziale di un anno per l'azione"
 
U

Utente Cancellato 83508

Ospite
Mi fa piacere che la discussione stia suscitando interesse di membri qualificati. Ciò mi è di utilità personale e credo una buona palestra per tutti. Grazie
 

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