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Come precisato dalla risoluzione n°394/E del 22 ottobre 2008 dell’Agenzia delle Entrate, il contratto di comodato non è idoneo a trasferire alcun diritto reale (proprietà o diritti reali di godimento) in capo al comodatario (cioè a colui che riceve in comodato il bene). Di conseguenza, anche nel caso in cui il comodatario stipuli (in qualità di locatore) un contratto di locazione, da un punto di vista fiscale non si ha alcun mutamento nel possesso o nella titolarità del reddito fondiario, per cui, nel caso di specie, ritengo che il relativo reddito (eventualmente ridotto forfettariamente se superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%) dovrà essere imputato al proprietario comodante dell’immobile (sorella di Simona), e da questo dichiarato nel quadro B del modello 730 o nel quadro RB del modello Unico PF, mentre il comodatario (Simona), avrà l’obbligo di indicare i proventi della locazione (senza detrazioni forfettarie) nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Unico PF relativo ai redditi diversi, ai sensi della lettera h) del comma 1 dell’art. 67 del Tuir. Ai fini IMU, il soggetto passivo è esclusivamente il comodante, essendo proprietario dell’immobile: il comodatario è quindi escluso dall’imposizione.
Riguardo poi all’opportunità della forma scritta, aggiungo che un ulteriore motivo per l’adozione di tale forma (e relativa registrazione) sta nel fatto che eventuali detrazioni IRPEF competono per le spese di ristrutturazione eventualmente sostenute dal comodatario dell’abitazione, unicamente a condizione che il contratto di comodato sia debitamente registrato.
Sono stanco ma non mi é chiara una cosa: entrambe le sorelle devono dichiarare i proventi della locazione turistica nelle rispettive dichiarazioni dei redditi?