plunder

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Agente Immobiliare
Sono proprietario di un appartamento all'ultimo piano di un edificio condominiale, sopra a questo vi è un terrazzo di mia proprietà, in pratica è il tetto dell'edificio, già da tempo volevo coprirne una parte con una struttura in legno e vetro ma tutti, compreso al comune, mi hanno detto che non è consentito.
ieri ho trovato un articolo del codice civile, il 1127, che mi sembra tratti proprio questo argomento, qualcuno sa darmi spiegazioni ed in caso come posso muovermi.
Grazie
 

Marco Giovannelli

Membro Attivo
Professionista
Re: sopraelevazione articolo 1127

allora, parlando meramente di codice civile il contesto appare sensato; il problema nasce dal fatto che urbanisticamente l'operazione non è assentibile poichè non ci sono i requisiti urbanistici che di fatto hanno il veto sull'effettiva emanazione del permesso di costruire necessario per la sopraelevazione.

PRATICAMENTE, per i profani, non hai cubatura residua edificabile. :disappunto:

saluti
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
Re: sopraelevazione articolo 1127

DEvi avere cubatura residua per poterlo fare, cioè il terreno dove insiste l'edificio deve avere una cabutarura residua da poter ancora sfruttare.

Poi però devi chiedere il permesso a tutto il condominio per utilizzare tu quella cubatura e indennizzarli.
 

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