fai la somma di due mesi di canone, lo dividi per dodici ed ecco che hai trovato lo sconto che gli puoi fare sui canoni mensili. Praticamente gli abbassi l'affitto in modo regolare, comunicandolo all'agenzia delle entrate.
Ma
l'accordo di riduzione del canone implica la novazione del contratto originario?
Per rispondere, l'Agenzia si è rifatta all'orientamento della Cassazione (tra le altre, n. 5576/2003) secondo cui
"le sole variazioni del canone non sono di per sé indice di una novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione".
Deve
escludersi, quindi, che
l'accordo di riduzione debba obbligatoriamente essere comunicato all'Amministrazione finanziaria; e ciò anche alla stregua dell'
art. 19 T.U. registro, che impone di
denunciare, entro 30 giorni dal loro verificarsi,
gli "... eventi... che diano luogo a ulteriore liquidazione di imposta", quali quelli che comportano l'aumento del canone che, implicando un aumento della base imponibile, determinano la liquidazione di una maggiore imposta. Ciò non toglie che si possa chiedere la
registrazione volontaria: è, infatti, interesse delle parti e risponde a finalità probatorie attribuire certezza e computabilità all'accordo, posto che la diminuzione del canone determina la riduzione della base imponibile, ai fini del registro, dell'IVA e delle imposte sui redditi. La registrazione della scrittura privata tra locatore e conduttore, poi, sconta l'imposta di bollo fin dall'origine (14,60 euro per ogni foglio).
(Tratto da "Immobili & diritto", Il Sole 24 Ore)