I'installazione dell'ascensore, configurando un'innovazione diretta al superamento delle barriere architettoniche, può essere deliberata, come previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 9/1/I989' n. 13, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno la metà del valore dell'edificio (in seconda convocazione è invece sufficiente il voto favorevole di un terzo dei condomini, in rappresentanza di almeno un terzo del valore dell'edificio).
La spesa richiesta dall'installazione dell'ascensore in un edificio che ne sia sprovvisto va suddivisa in proporzione al valore della proprietà di ciascun condomino, prescindendo dall'altezza dei piani dal suolo. Naturalmente i condomini possono optare, ma soltanto all'unanimità, per l'adozione di un diverso criterio, per esempio quello previsto per le spese di conservazione e manutenzione: 50% in ragione dei millesimi e 50% in ragione della diversa altezza dal suolo.