Quoto
Guarda questa circolare dell'Agenzia delle Entrate a proposito di infissi.
Ciao
In particolare :
La normativa, chiarisce quale sia l’IVA da applicarsi all’acquisto dei materiali necessari per eseguire i lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria.
Le cessioni di beni sono assoggettate all’aliquota
IVA al 10% solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Questo vuol dire che i beni devono essere acquistati dalla ditta che esegue i lavori e non dal privato committente. La ditta poi, nella fattura che emetterà nei confronti del committente, addebiterà sia il costo dei materiali che la propria opera.
Un caso particolare è rappresentato dai cd. “
beni di valore significativo”. Si tratta di beni che, per le loro caratteristiche, sono considerati dal legislatore beni di particolare valore, intrinseco ed economico,deve trattarsi cioè di beni che, incorporandosi nei fabbricati senza perdere la loro individualità anche successivamente al loro impiego nella costruzione, ne costituiscono elementi strutturali e diventano quindi parti integranti dei fabbricati stessi.– circolare n. 25 del 3 agosto 1979 –
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di: ascensori e montacarichi;
infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza. La norma chiarisce che quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. L’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Gli infissi , quindi, insieme a tutti gli altri beni significativi indicati sopra, sono soggetti all’applicazione dell’aliquota IVA al 10% finché il suo valore non supera il 50% dell’intera prestazione, sia nel caso in cui gli interventi siano riconducibili a un contratto di appalto, sia nel caso in cui gli interventi sia riconducibili a un contratto d’opera. In conseguenza di questo calcolo da effettuare tra il valore dei beni e il valore della prestazione (posa in opera) sembra che fornitura e posa in opera debbano competere allo stesso soggetto.