Qui siamo in un altro mondo,sembra.
..La natura del compromesso, che ha la sua ragione di rimandare ad un successivo contratto, consente alle parti di stipulare e convenire in via preliminare, tutti quei patti che sono oggetto di quell'altro definitivo contratto.
Per questo effetto, si puo' pure sottoscrivere un preliminare, senza che l'oggetto di vendita sia nemmeno accatastato.
Circostanza, che accade di consueto, quando si contrattano oggetti di nuova costruzione.
Ovviamente, l'oggetto del contratto, deve essere lecito e possibile.
Anche la forma, deve essere fatta, come prescrivono la norme per i contratti definitivi.
Osservato cio', dubito che quell'intermediario possa inciampare eludendo quelle norme, che rappresentano i punti fondamentali di ogni contratto e che giuocoforza, lo renderebbero nullo.
Da qui si puo' comprendere, che le motivazioni che lo inducono a stipulare il preliminare, vanno aldila' di quelle consuete e che configurano, una normale compravendita intermediata.
Atteso che la proposta e' gia' stata accettata e che i primi quattrini sono gia' stati versati.
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