Bruno2301

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Più che dei sogni, il mondo dei furbi, a scapito di chi furbo non è, e paga quello che deve.
Io penso che le regole vadano rispettate , anche quelle che non ci piacciono.
La convivenza civile si basa sulle regole e sui controlli.
Poi possiamo fare il possibile per cambiare le regole che non ci piacciono, o non corrispondono più ad un’esigenza della società.
Ma finché ci sono possiamo lamentarci ma dobbiamo rispettarle.
Sono totalmente daccordo ed infatti è una regola che non mi piace ma la rispetto e con il mio intervento di prima volevo dire proprio questo, nel senso che il mio sogno sarebbe non pagare imposte assurde ma dall'altra parte rispetto le regole e quindi è giusto che i "furbi" non abbiano vita facile a discapito dei "meno furbi"
 

specialist

Membro Storico
Privato Cittadino
Più che dei sogni, il mondo dei furbi, a scapito di chi furbo non è, e paga quello che deve.
Io penso che le regole vadano rispettate , anche quelle che non ci piacciono.
La convivenza civile si basa sulle regole e sui controlli.
Poi possiamo fare il possibile per cambiare le regole che non ci piacciono, o non corrispondono più ad un’esigenza della società.
Ma finché ci sono possiamo lamentarci ma dobbiamo rispettarle.
Inoltre se uno riesce a vivere tranquillo non rispettando le regole è un conto, ma se invece deve vivere nel terrore, allora è molto meglio che le rispetti.
 
U

Utente Cancellato 75667

Ospite
Scusate ma i locali adibiti a servizi come un bagno... mi ricordo che la media ponderale dell'altezza possa essere inferiore (2,20?), ed è stabilito dai regolamenti regionali... ?
Quando non è un bagno, ho sempre letto Locale Lavanderia.

Il ragazzo dichiara nel suo profilo di essere di Rossano Veneto...
http://www.comune.rossano.vi.it/web/upload/files/edilizia-privata/PRG/RE-vigente.pdf

Articolo 86 - LOCALI PER I SERVIZI IGIENICI

Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio completo di: WC, lavabo e vasca da bagno o doccia ed avente i seguenti requisiti:

  1. a.- essere conforme alle norme di cui al D.M. 14.06.1989 n. 236;

  2. b.- superficie non inferiore a mq. 5.00;

  3. c.- aerazione ed illuminazione dirette dall'esterno mediante finestra di superficie non inferiore a mq. 0.80.

  4. d.- non comunicare direttamente con locali di abitazione permanente, ma essere preceduti da un idoneo locale anti-wc, con la sola eccezione dei servizi igienici posti ad uso esclusivo delle camere.
Le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile fino all'altezza di almeno m. 2.00.

Quando l’alloggio sia provvisto di più di un locale di servizio igienico, almeno uno deve possedere i requisiti sopraindicati; i rimanenti dovranno essere di superficie non inferiore a mq. 2.5 e provvisti di areazione diretta dall’esterno come sopra specificato o di areazione forzata.
Grazie ma l'appartamento sarebbe in comune di cassola e non trovo una voce simile....
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
Grazie ma l'appartamento sarebbe in comune di cassola e non trovo una voce simile....
Regolamento Edilizio Comunale — Comune di Cassola - Archivio Atti

l’altezza utile media per i locali adibiti ad abitazione dovrà essere almeno pari a m2,40 mentre per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni, dovrà essere di m 2,20;
------ ------ ------ ------ ------
Cmq fatti consigliare anche da un tecnico... e pensa molto bene al tuo acquisto.
Io personalmente non lo acquisterei (data la mia altezza non standard... nn sono le tipologie di alloggi che preferisco)... ma tendo a scindere il mio piacere personale da quello che dicono i regolamenti e le necessità altrui.
 
Ultima modifica:

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Invece a me questi appartamenti piacciono.

Ce ne sono di bellissimi e, ovviamente, vanno pagati per quello che sono. Oggi.

E trovo assolutamente immorale da parte dei Comuni, che hanno approvato superfici accessorie enormi, fare del terrorismo su questi immobili.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Rispettare le regole è sacrosanto.
Ma sottoscrivo la risposta di @Bagudi: bisogna prevenire.

Quando ho acquistato casa, il costruttore , se volevo acquistare l'ultimo piano, mi obbligava ad acquistare anche la soffitta: questa aveva una altezza utile ampiamente nelle norme, aveva accesso indipendente attraverso le scale, esisteva anche la traccia per una futura botola interna, che il costruttore aveva dovuto eliminare, quando la cubatura della soffitta non gli è stata concessa.

Che senso ha negare la cubatura abitabile, ma concederla in termini di volumi reali? Mica l'edificio è stato ribassato, e credo che la sagoma totale rispettasse i disegni presentati.
 

Jan80

Membro Senior
Professionista
@ludovica83 le altezze utili minime dei locali non sono proprio quelle che hai descritto, altrimenti il RE del Comune derogherebbe a normative nazionali. Per curiosità sono andato a leggermi il documento e riporto qui sotto la parte in oggetto:

Articolo 25 Classificazione dei locali
1. I locali destinati ad uso abitativo e relative pertinenze sono classificati:
A ambienti abitativi (soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, cucine, ambienti
abitabili in genere);
S1 vani accessori compresi all'interno degli alloggi (servizi igienici, ripostigli, taverne,
stanze prive di finestra, ambienti di servizio in genere);
S2 locali accessori esterni all'alloggio e/o comuni a più unità immobiliari (corridoi
o disimpegni comunicanti, cantine, soffitte non abitabili, locali motore ascensore,
cabine idriche, lavanderie comuni, centrali termiche ed altri locali a
stretto servizio delle residenze, autorimesse singole o collettive, androni, vani
scala);
S3 locali per attività condominiali.
2. Gli ambienti per attività turistiche, commerciali e direzionali sono classificati:
A1 negozi di vendita e sale di esposizione, sale di riunione; palestre, bar, ristoranti
e sale di ritrovo, laboratori artigiani ed officine, magazzini, depositi ed
archivi nei quali sia prevista la permanenza prolungata delle persone;
A2 uffici, studi professionali e laboratori scientifici e tecnici;
S4 locali accessori, a servizio dei locali di cui ai precedenti punti A1 e A2.
Articolo 26 Altezza minima dei locali
1. Locali A:
altezza minima netta misurata da pavimento a soffitto m 2,70.
Nel caso di soffitti inclinati, l'altezza media per i locali di categoria A deve corrispondere ai
minimi sopra descritti, con un minimo nel punto più basso di m 2,00 e m 1,60 qualora si
tratti di interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente.
2. Locali S1 e S4:
altezza misurata come al precedente comma 1) non inferiore a m 2,40.
3. Locali S2:
altezza minima non inferiore a m 2,20, con esclusione degli androni e dei vani scala e salvo
quanto specificato da leggi e/o regolamenti specifici.
4. Locali S3:
altezza minima m 2,70 salvo quanto specificato al successivo comma 5).
5. Locali A1:
l'altezza minima interna utile non deve essere inferiore a m 3, salvo prescrizioni particolari
contenute in leggi e/o regolamenti specifici.
Per i locali nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore
a 100, l'altezza minima interna utile deve essere portata a m 4,50 salvo che i locali
medesimi non siano dotati di impianti di aerazione e condizionamento dell'aria, e comunque
mai inferiore a m 3,50.
6. Locali A2:
altezza minima netta m 2,70.

Bastano quindi 2,20 ml per un bagno non collegato al resto dell'abitazione, mentre per un bagno o una lavanderia interna serviranno 2,40 ml, mentre per le camere 2,70 ml derogabili fino a 10 cm per coibentazioni o impianti a pavimento.

Ripeto che spesso possono esistere a lvl regionale deroghe proprio per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti.
 

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