Articolo 25 Classificazione dei locali
1. I locali destinati ad uso abitativo e relative pertinenze sono classificati:
A ambienti abitativi (soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, cucine, ambienti
abitabili in genere);
S1 vani accessori compresi all'interno degli alloggi (servizi igienici, ripostigli, taverne,
stanze prive di finestra, ambienti di servizio in genere);
S2 locali accessori esterni all'alloggio e/o comuni a più unità immobiliari (corridoi
o disimpegni comunicanti, cantine, soffitte non abitabili, locali motore ascensore,
cabine idriche, lavanderie comuni, centrali termiche ed altri locali a
stretto servizio delle residenze, autorimesse singole o collettive, androni, vani
scala);
S3 locali per attività condominiali.
2. Gli ambienti per attività turistiche, commerciali e direzionali sono classificati:
A1 negozi di vendita e sale di esposizione, sale di riunione; palestre, bar, ristoranti
e sale di ritrovo, laboratori artigiani ed officine, magazzini, depositi ed
archivi nei quali sia prevista la permanenza prolungata delle persone;
A2 uffici, studi professionali e laboratori scientifici e tecnici;
S4 locali accessori, a servizio dei locali di cui ai precedenti punti A1 e A2.
Articolo 26 Altezza minima dei locali
1. Locali A:
altezza minima netta misurata da pavimento a soffitto m 2,70.
Nel caso di soffitti inclinati, l'altezza media per i locali di categoria A deve corrispondere ai
minimi sopra descritti, con un minimo nel punto più basso di m 2,00 e m 1,60 qualora si
tratti di interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente.
2. Locali S1 e S4:
altezza misurata come al precedente comma 1) non inferiore a m 2,40.
3. Locali S2:
altezza minima non inferiore a m 2,20, con esclusione degli androni e dei vani scala e salvo
quanto specificato da leggi e/o regolamenti specifici.
4. Locali S3:
altezza minima m 2,70 salvo quanto specificato al successivo comma 5).
5. Locali A1:
l'altezza minima interna utile non deve essere inferiore a m 3, salvo prescrizioni particolari
contenute in leggi e/o regolamenti specifici.
Per i locali nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore
a 100, l'altezza minima interna utile deve essere portata a m 4,50 salvo che i locali
medesimi non siano dotati di impianti di aerazione e condizionamento dell'aria, e comunque
mai inferiore a m 3,50.
6. Locali A2:
altezza minima netta m 2,70.